13.3085 · Mozione · 2013-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Per garantire agli operatori culturali una pensione dignitosa, il Consiglio federale è incaricato di andare oltre quanto previsto dalla legge sulla promozione della cultura (LPCu) e, conformemente al compito affidatogli dalla legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), di disciplinare l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.
Begründung
Nonostante l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, dell'articolo 9 LPCu, la stragrande maggioranza degli operatori culturali non può ancora risparmiare in vista della pensione.
L'articolo 9 LPCu ha permesso di migliorare la previdenza professionale degli operatori culturali. Dal 1° gennaio 2013, infatti, il 12 per cento degli aiuti finanziari (al netto delle spese) riconosciuti dalla Confederazione (per il tramite di Pro Helvetia o dell'Ufficio federale della cultura) è destinato alla previdenza professionale degli operatori culturali beneficiari di tali aiuti.
Il problema risiede tuttavia nel fatto che la Confederazione non è l'unico soggetto a rimunerare le prestazioni degli operatori culturali. Svariate centinaia di organismi (cantoni, città, comuni, produttori, associazioni culturali, ecc.) svolgono infatti tale ruolo. Nonostante la LPCu, questi enti non sono tuttora tenuti ad affiliare gli operatori culturali a una forma di previdenza professionale. La LPCu ha quindi risolto soltanto un'infima parte del problema costituito dalla previdenza professionale degli operatori culturali.
Affinché tutti gli operatori culturali possano risparmiare per la pensione e non si ritrovino a vivere una vecchiaia di ristrettezze, occorre imperativamente andare oltre quanto previsto dalla LPCu e affrontare il problema nel contesto della LPP.
Secondo l'articolo 2 capoverso 4 LPP, il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.
Poiché gli operatori culturali sono tra le categorie tradizionalmente interessate da rapporti di lavoro instabili e di durata limitata, secondo la LPP spetta dunque al Consiglio federale definire le modalità del loro assoggettamento alla previdenza professionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Finora il Consiglio federale ha disciplinato l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datori di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata conformemente all'articolo 2 capoverso 4 della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40). In effetti, ha emanato l'articolo 1k dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), che prevede la possibilità di cumulare la durata degli impieghi di breve durata per agevolare l'accesso all'assicurazione LPP, nonché l'articolo 2 OPP 2 sulla fornitura di personale a prestito (v. anche il rapporto sulla previdenza professionale dei lavoratori atipici - in francese e in tedesco - del 2008 e il rapporto "La sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera" del 2007 nonché la mozione della CSEC-N 08.3448, "Sicurezza sociale per le professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata", e la mozione della CSEC-S 09.3469, "Sicurezza sociale per le professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata", respinte dal Parlamento).È opportuno ricordare che né l'Assemblea federale né il Consiglio federale hanno voluto introdurre nella LPP categorie professionali specifiche, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, senza privilegiare un determinato settore in particolare. La legislazione vigente ha consentito alle parti sociali e agli istituti di previdenza di sviluppare soluzioni specifiche per gli operatori culturali e i loro datori di lavoro. Un esempio significativo è rappresentato dalla rete Previdenza Cultura, che prevede il versamento di contributi su base paritetica e assicura tutti gli operatori culturali, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori dipendenti o indipendenti.
Di conseguenza, pur nel rispetto della sovranità cantonale in materia di cultura sancita dall'articolo 69 della Costituzione federale, il Consiglio federale invita i cantoni e i comuni a rifarsi al modello dell'articolo 9 della Legge sulla promozione della cultura (RS 442.1). Inoltre, nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, saranno esaminate misure per migliorare il secondo pilastro dei lavoratori a tempo parziale, con un reddito modesto o con più datori di lavoro, il che avrà effetti positivi anche per numerosi operatori culturali (v. mozione della CSSS-N 12.3974, "Previdenza dei lavoratori con più datori di lavoro o con un reddito modesto").
In conclusione, considerate le misure sopra citate e l'esistenza della rete Previdenza Cultura, il Consiglio federale non prevede di adottare ulteriori misure specifiche per gli operatori culturali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.