Parità di trattamento fiscale tra investimenti destinati al risparmio energetico in edifici esistenti e in nuove costruzioni sostitutive
13.3119 · Mozione · 2013-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di predisporre le basi legali in modo da assimilare la deducibilità fiscale delle nuove costruzioni sostitutive motivate dal profilo energetico a quella dei risanamenti a scopo di risparmio energetico degli edifici esistenti. Nel contempo deve permettere ai cantoni di introdurre una siffatta deduzione.
Begründung
Gli investimenti finalizzati al risparmio energetico sono deducibili solo in caso di installazione di nuovi elementi di costruzione nonché di sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti. Nel caso di una nuova costruzione sostitutiva o di un risanamento completo, equivalente alla nuova costruzione sostitutiva, dal punto di vista della legislazione fiscale non si tratta più di spese di manutenzione, bensì di "costi di produzione" e quindi di costi di investimento non deducibili.
Anche se a livello federale e in quasi tutti i cantoni la legislazione tributaria assimila gli investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente in edifici esistenti ai costi di manutenzione, questa eccezione fiscale non vale per le nuove costruzioni sostitutive. Questa disparità di trattamento deve essere eliminata.
La sostituzione di una costruzione esistente è il presupposto per distinguere le nuove costruzioni sostitutive da altre nuove costruzioni. Per essere privilegiate fiscalmente le nuove costruzioni sostitutive deducibili devono soddisfare gli standard energetici minimi descritti nella Strategia energetica 2050. Poiché i costi di investimento in nuove costruzioni sostitutive potrebbero essere complessivamente più elevati dei costi di risanamento, è possibile raggiungere effetti economici ecologicamente sostenibili, di cui beneficiano anche le finanze pubbliche attraverso imposte sul reddito, sull'utile e sul valore aggiunto.
I costi di investimento devono essere ripartiti su diversi anni e dedotti dal reddito sotto forma di quote di ammortamento prestabilite. In tal modo non sarebbe solo possibile assimilare il vantaggio fiscale di un risanamento a una nuova costruzione sostitutiva, ma si creerebbe anche un sistema uniforme e completo inteso a promuovere dal punto di vista fiscale le misure energetiche ed ecologiche del risanamento di parchi immobiliari svizzeri.
Il fatto che attualmente alle costruzioni sostitutive, più opportune rispetto ai risanamenti dal punto di vista energetico, non venga applicato questo tipo di agevolazione fiscale costituisce una situazione insoddisfacente, in particolare con riguardo al nuovo orientamento della politica energetica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal punto di vista fiscale, per gli immobili privati la distinzione tra spese per il mantenimento del valore (spese di manutenzione), che sono deducibili, e spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria (costi d'investimento), che invece non sono deducibili, riveste un'importanza capitale (cfr. art. 32 cpv. 2 e art. 34 lett. d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). Le prime servono al mantenimento del valore dopo l'acquisizione dell'immobile, mentre le seconde ne aumentano il valore d'uso. Se non sono deducibili dall'imposta sul reddito, le spese di valorizzazione possono essere invocate a titolo di costi d'investimento al momento dell'alienazione nell'ambito dell'imposta cantonale sugli utili immobiliari.
Nella LIFD, il legislatore ha espressamente assimilato gli investimenti di valorizzazione destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente alle spese di manutenzione (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD). Questo principio è concretizzato in due ordinanze (ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta - RS 642.116 - e ordinanza del 24 agosto 1992 concernente i provvedimenti per l'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili - RS 642.116.1). Nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14) questo disciplinamento speciale è formulato soltanto come norma potestativa (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Se però l'incentivo fiscale è contemplato dalla legislazione cantonale, il disciplinamento previsto dal diritto federale diventa determinante.
Il diritto vigente dispone che gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente sono deducibili se riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti. Le stesse spese non danno invece diritto a deduzione se sono operate per nuove costruzioni, poiché in tal caso si tratta di costi d'investimento non deducibili. Ai fini di questa distinzione è irrilevante che si tratti di un edificio costruito per la prima volta o di una costruzione destinata a sostituire un vecchio edificio demolito. Nella giurisprudenza degli ultimi anni, il Tribunale federale ha operato alcune precisazioni a questo riguardo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_63/2010 del 6 luglio 2010 e 2C_666/2012 del 18 dicembre 2012). I lavori di costruzione consecutivi alla demolizione sostanziale di un edificio corrispondono dunque a una riattazione generale, equivalente in pratica a una nuova costruzione. Pertanto, dal punto di vista fiscale le relative spese non costituiscono un investimento di valorizzazione, bensì costi di produzione. Questo è in particolare il caso quando vengono demolite e ricostruite diverse facciate, oppure se un edificio viene sventrato e in seguito viene creata una nuova ripartizione degli spazi interni. Anche la realizzazione di una costruzione sostitutiva di un preesistente edificio corrisponde a una nuova costruzione, con la quale viene creato un valore nuovo. In questo senso, anche le spese di ricostruzione configurano costi d'investimento non deducibili.
In ultima analisi, se la mozione venisse accolta le spese sostenute nel realizzare una nuova costruzione sostitutiva per elementi quali l'impianto di riscaldamento, i serramenti, l'isolazione delle facciate, ma anche per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, sarebbero fiscalmente deducibili. La possibilità di deduzione rappresenterebbe un chiaro privilegio rispetto ai nuovi edifici. Nell'ottica del principio dell'uguaglianza giuridica, questa disparità nel trattamento fiscale non sarebbe giustificabile. Il disciplinamento speciale espressamente voluto a suo tempo dal legislatore federale a favore di determinate spese di valorizzazione comporta inevitabilmente difficoltà di delimitazione e di uguaglianza giuridica dovute al sistema. L'estensione delle deduzioni alle nuove costruzioni sostitutive comporterebbe ben presto la rivendicazione di un'estensione a tutte le nuove costruzioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.