13.3123 · Mozione · 2013-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad esigere d'ora in poi una dichiarazione di non riesportazione per gli assemblaggi di materiale bellico e ad appurare chi sono i destinatari finali.
Begründung
La rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per l'esportazione di materiale bellico sotto forma di assemblaggi, che secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul materiale bellico rappresenta un caso eccezionale, sta diventando la regola. Secondo vari organi di stampa attualmente oltre un terzo delle esportazioni svizzere di materiale bellico si svolge sfruttando questa deroga. Ne consegue che il Consiglio federale non conosce i destinatari finali di questa importante quota di esportazioni. Tutto ciò vanifica il sistema delle autorizzazioni: verosimilmente oltre un terzo delle esportazioni svizzere di materiale bellico potrebbe arrivare in un Paese per il quale il Consiglio federale negherebbe l'autorizzazione d'esportazione.
In una lettera del 9 gennaio 2013 la lobby delle armi spiega perché intende aggirare l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul materiale bellico: se il Consiglio federale nega l'autorizzazione all'esportazione di pistole in Arabia Saudita, essa troverà il modo di ottenerla grazie alla deroga contenuta nell'articolo poiché gli assemblaggi delle pistole saranno esportati dapprima negli Stati Uniti, Paese che non è tenuto a presentare una dichiarazione di non riesportazione. Paradossalmente, la lettera cita un documento interlocutorio del Consiglio federale datato 20 dicembre 2000 secondo cui, in base all'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico, non solo non occorre richiedere la dichiarazione di non riesportazione al Paese destinatario, ma si può persino autorizzare l'esportazione se i costi di fabbricazione delle componenti fornite sono inferiori al 50 per cento dei costi del prodotto finale.
È positivo che il 23 gennaio scorso il Consiglio federale abbia rifiutato questa inaccettabile argomentazione negando agli Stati Uniti la fornitura di componenti e assemblaggi di pistole, visto che i prodotti finiti sarebbero poi dovuti arrivare alla Guardia reale dell'Arabia saudita. In seguito a questa decisione sarebbe quindi logico rivedere il documento interlocutorio del 2000 e la legge sul materiale bellico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In misura simile a quanto avviene in altri settori, anche nell'industria svizzera degli armamenti le relazioni internazionali sono intense e rendono sempre più necessaria la collaborazione con i partner stranieri, soprattutto quando molte di queste imprese fanno parte di gruppi internazionali. La produzione di un sistema d'arma completo e di tutte le sue componenti da parte di un'unica azienda nello stesso Paese rappresenta ormai l'eccezione. Secondo l'articolo 1 della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) occorre tutelare gli obblighi internazionali e i principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico; in tale contesto la Svizzera deve poter mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale. L'articolo 18 capoverso 2 LMB stabilisce che per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione qualora sia appurato che all'estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche. In questo modo è sostanzialmente possibile la riesportazione di componenti e assemblaggi importati dalla Svizzera, purché si tratti di parti di un prodotto finito. Il controllo sul prodotto finale straniero viene delegato al Paese destinatario.
Secondo il messaggio del Consiglio federale sulla revisione della LMB (cfr. FF 1995 II 864, p. 905.), di regola i permessi d'esportazione sono rilasciati soltanto a condizione che il destinatario s'impegni a non riesportare il materiale bellico in questione. In alcuni casi, tuttavia, una dichiarazione di non riesportazione non può essere richiesta. Questo si verifica, per esempio, quando un'azienda svizzera intende fornire a un'impresa estera, in qualità di subfornitore, pezzi destinati ad essere integrati in un tutto di più vaste dimensioni il quale, a sua volta, potrebbe essere esportato. Per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 18 capoverso 2 LMB (cfr.FF 1995 II 864, p. 913.) si fa notare che essa intende favorire la partecipazione dell'industria svizzera a progetti internazionali e migliorare di conseguenza la collaborazione industriale. Di regola, questa cooperazione dovrebbe instaurarsi tra le aziende che fanno parte della cerchia dei nostri partner commerciali tradizionali - i Paesi industrializzati occidentali - che condividono i nostri stessi valori e che controllano a loro volta l'esportazione di materiale bellico.
In occasione della consultazione parlamentare sulla revisione della LMB (cfr. BU N 117, considerazioni sull'art. 17 LMB; solo in tedesco) il Consiglio nazionale ha fatto notare che la rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione prevista dall'articolo 18 capoverso 2 LMB avrebbe nuovamente smantellato il sistema di controllo su una parte delle esportazioni di materiale bellico e indebolito un punto chiave della legge. Tuttavia, le Camere federali hanno ignorato questi argomenti approvando la possibilità, prevista dall'articolo 18 capoverso 2 LMB, di rinunciare in alcuni casi alla dichiarazione di non riesportazione per agevolare la collaborazione internazionale fra le imprese d'armamento.
Alla luce di queste premesse e secondo la prassi stabilita dal Consiglio federale, se il Paese destinatario è citato nell'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) solitamente non viene richiesta una dichiarazione di non riesportazione (Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Ungheria, Stati Uniti). In sostituzione della dichiarazione di non riesportazione viene in questi casi chiesta all'acquirente straniero una dichiarazione attestante che le componenti importate dalla Svizzera saranno destinate all'utilizzo nella propria produzione e che non verranno riesportate senza modifiche. Inoltre, insieme alla domanda d'esportazione il Paese destinatario deve fornire anche un'autorizzazione di importazione per garantire di avere il controllo sulle componenti fornite dalla Svizzera. Inoltre, la percentuale dei costi di fabbricazione per componenti e assemblaggi importati dalla Svizzera deve essere inferiore al 50 per cento (questo limite si rifà ai criteri originali stabiliti nell'articolo 11 dell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci, secondo cui un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se il valore di tutti i materiali d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica) dei costi di fabbricazione del prodotto finito. Tali costi vengono calcolati in base alle disposizioni IFRS (International Financial Reporting Standards).
La prassi appena illustrata tiene conto del fatto che i Paesi citati nell'allegato 2 OMB sono membri, come la Svizzera, dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni di beni strategicamente sensibili. Secondo il Consiglio federale si tratta già di una garanzia sufficiente per quanto riguarda l'affidabilità del controllo sulle esportazioni e, in particolare, il rispetto degli embarghi internazionali. Tuttavia, se gli interessi o le priorità in materia di politica estera dovessero cambiare, il risultato sarebbe senz'altro diverso se fosse compito della Svizzera esaminare la domanda d'esportazione nello stesso Paese destinatario. Ad ogni modo, nulla impedisce al Consiglio federale di prendere in conto eventuali nuovi interessi o priorità nella valutazione di singoli casi.
Contrariamente a quanto sostiene l'autrice della mozione, né l'articolo 18 capoverso 2 né la prassi in uso consentono di far arrivare al destinatario originale tramite un Paese terzo le armi smontate nelle singole componenti che non si è riusciti a esportare come sistema d'arma completo.
Infine, il 1° novembre 2012 è entrato in vigore il nuovo articolo 5a OMB, che inasprisce le disposizioni relative alle dichiarazioni di non riesportazione. Da allora vige la possibilità di applicare una prassi più restrittiva alle eccezioni e di intensificare i controlli a posteriori. Nel frattempo il DEFR ha avviato le misure esecutive necessarie in tal senso.
La legislazione svizzera e la relativa prassi in materia di autorizzazioni sono efficaci e non richiedono adeguamenti. Così facendo, l'esportazione di materiale bellico si inasprirebbe notevolmente, penalizzando ancora di più la nostra industria d'armamento rispetto alla concorrenza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.