13.3156 · Mozione · 2013-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sancire legalmente il diritto a un'educazione non violenta e di adottare provvedimenti accessori volti a rendere noti i contenuti della nuova base legale.
Begründung
Il ricorso alla violenza nell'educazione può compromettere lo sviluppo dei bambini. I minori oggetto di violenze possono sviluppare problemi emotivi o patologie somatiche quali disturbi alimentari, disturbi del sonno e malattie croniche. La violenza subita nell'infanzia è inoltre un importante fattore di rischio per l'emergere di atti di violenza nell'adolescenza e nell'ambito dei rapporti di coppia in età adulta.
La Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997, obbliga gli Stati contraenti ad adottare ogni misura legislativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza fisica o mentale. Nell'esaminare il primo rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, risalente al 2002, il comitato dei diritti del fanciullo aveva raccomandato che fosse espressamente vietata qualsiasi forma di punizione corporale. Poiché tale lacuna non è ancora stata colmata, è lecito presumere che l'esame dei prossimi rapporti della Svizzera, previsto nel 2015, darà luogo ad analoghe raccomandazioni. Nell'ambito del secondo esame periodico universale del 29 ottobre 2012, anche il Consiglio dei diritti dell'uomo ha peraltro raccomandato l'introduzione del divieto esplicito di infliggere punizioni corporali.
Numerosi Paesi europei hanno già istituito le basi legali che prescrivono un'educazione non violenta. Il livello di notorietà di tali norme varia tuttavia da Paese a Paese. Se in Germania e in Austria circa il 30 per cento dei genitori è a conoscenza del divieto, oltre il 90 per cento dei genitori svedesi sa che la legge proibisce il ricorso alla violenza nell'educazione dei figli. I provvedimenti adottati dalla Svezia per rendere nota l'adozione della legge, unici nel loro genere nel panorama internazionale, hanno permesso un'informazione capillare delle famiglie e prodotto, unitamente alla legge, un notevole calo delle violenze fisiche e psichiche sui minori.
Per creare anche in Svizzera i presupposti ottimali per un'educazione non violenta, l'introduzione della base legale va dunque abbinata a un'opera di informazione analoga a quella svedese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel rapporto del 27 giugno 2012 in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 07.3725, "Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia", il Consiglio federale sottolinea esplicitamente che il ricorso alla violenza nell'educazione è incompatibile con la tutela del benessere dei figli.
L'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) sancisce il diritto di fanciulli e adolescenti a una particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. L'articolo 126 capoverso 1 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) dichiara punibili le vie di fatto. Secondo il capoverso 2 lettera a della stessa disposizione, è perseguito d'ufficio chi ha agito reiteratamente contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura. Il Consiglio federale è dell'avviso che con queste disposizioni e con l'articolo 123 CP (Lesioni semplici) la Svizzera adempia gli obblighi previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo in materia di tutela contro qualsiasi forma di violenza fisica o mentale. L'introduzione di una fattispecie di reato specifica non sarebbe a suo modo di vedere né opportuna né sensata, poiché, oltre a essere in contraddizione con i principi del CP, causerebbe doppioni e problemi di delimitazione.
Va anche segnalato che nel messaggio concernente l'autorità parentale congiunta il Consiglio federale propone una modifica degli articoli 296 e 311 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Il disegno dell'articolo 296 capoverso 1 CC stabilisce il principio secondo cui l'autorità parentale ha lo scopo primario di garantire il bene del figlio. Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 311 CC indica esplicitamente la violenza come motivo che autorizza, anzi obbliga l'autorità di protezione dei minori a revocare l'autorità parentale a uno o ad entrambi i genitori. Il progetto è attualmente al vaglio del Parlamento.
Per prevenire e combattere efficacemente la violenza in famiglia, oltre alle disposizioni di legge, è fondamentale che vi sia un sistema adeguato di aiuto all'infanzia e alla gioventù. Sempre nel rapporto di cui sopra, il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto a sostenere gli attori competenti a livello cantonale nello sviluppo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù. A tale scopo, dal 2014 potrà concludere con i cantoni contratti di diritto pubblico, in virtù dell'articolo 26 della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1).
Essendo le richieste dell'autrice della mozione già soddisfatte, il Consiglio federale non ritiene necessario attuare misure supplementari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.