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Eliminazione delle sovraimposizioni che gravano gli stabilimenti d'impresa esteri in Svizzera

13.3184 · Mozione · 2013-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sul computo globale dell'imposta affinché, in presenza di una CDI, il computo globale possa essere accordato a uno stabilimento d'impresa gestito in Svizzera da un'impresa estera, a patto che le caratteristiche fiscali dello stabilimento svizzero siano identiche a quelle di un'impresa svizzera tassata secondo il regime ordinario.

Begründung

La prassi delle autorità fiscali svizzere in materia di computo globale delle imposte estere ritenute alla fonte esclude in modo generale, e quindi senza tenere minimamente conto del caso particolare, gli stabilimenti d'impresa svizzeri delle società estere dal diritto al computo globale delle imposte estere, che le CDI non hanno permesso di ricuperare. In questo modo le autorità fiscali attribuiscono la responsabilità di eliminare la doppia imposizione al Paese in cui ha sede l'impresa, senza preoccuparsi di sapere se questo Paese è in grado di tassare i redditi dello stabilimento d'impresa situato in Svizzera e, di conseguenza, di computare le imposte dell'estero (comprese le ritenute alla fonte). Qualora il Paese in cui ha sede lo stabilimento d'impresa svizzero è - come la Svizzera - un Paese detto d'esenzione, con questo rifiuto la prassi fiscale svizzera provoca una sovraimposizione eccessiva non giustificata né da un punto di vista economico né in considerazione dei principi del diritto tributario internazionale. Contrariamente a quanto sostengono le nostre autorità fiscali, ossia che lo stabilimento d'impresa della Svizzera non subisce alcun inconveniente (dato che le imposte alla fonte non ricuperabili in virtù delle CDI sono considerate come spese d'acquisto deducibili in Svizzera), questo stabilimento d'impresa subisce de facto una sovraimposizione in quanto la non inclusione delle ritenute alla fonte definitive nel sostrato fiscale in Svizzera non fa che attenuare la doppia imposizione, pur senza eliminrla completamente. In effetti, se ci si basa su un carico fiscale totale in Svizzera del 20 per cento e la ritenuta d'imposta alla fonte definitiva all'estero è del 5 per cento, il contribuente subirà una sovraimposizione del 4 per cento. Questa sovraimposizione raggiunge l'8 per cento quando la ritenuta alla fonte definitiva è del 10 per cento e addirittura del 12 per cento se la ritenuta alla fonte definitiva è del 15 per cento. Un simile inconveniente dissuade le imprese estere dallo stabilirsi o dal restare in Svizzera con l'insediamento di una succursale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.