13.3189 · Interpellanza · 2013-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Recentemente il tema delle retrocessioni è nuovamente stato oggetto di giurispru-denza in materia di mercati finanziari, questa volta nell'ambito delle prestazioni di gestione patrimoniale offerte dalle banche. Non sarebbe opportuno che il capitolo 3 della circolare FINMA 09/1 si riferisca alla vecchia dottrina che riteneva l'articolo 400 CO di natura imperativa e garantiva maggiormente un'attività irreprensibile e non di natura dispositiva come interpreta la nuova dottrina, la quale evidentemente non garantisce un'attività irreprensibile?
Begründung
Un sistema di tariffe con retrocessioni alle quali i clienti rinunciano a priori crea un rischio di reputazione per il mercato finanziario svizzero. Questo sistema comporta, contrariamente a un sistema di tariffe senza retrocessioni, un rischio di conflitti d'interessi e di violazione del dovere di fedeltà del gestore patrimoniale nei confronti del suo cliente investitore. Per compensare le retrocessioni il gestore patrimoniale, indipendente o bancario, è infatti indotto a negoziare riduzioni sulle tariffe dei fornitori terzi oppure addirittura la propria rimunerazione. Un modello di tariffe con retrocessioni non può garantire il rispetto delle esigenze fissate dalla legge federale contro la concorrenza sleale in materia di trasparenza dei prezzi senza generare costi amministrativi supplementari per i fornitori. Tali costi sono evidentemente scaricati sui clienti, ai quali incombono pure i costi supplementari per la gestione dei rischi e la vigilanza prudenziale generati da un modello di tariffe con retrocessioni cui il cliente può rinunciare a priori. Infine, sebbene la giurisprudenza si sia basata sulla nuova dottrina e abbia riconosciuto la possibilità da parte del cliente di rinunciare a priori alle retrocessioni, essa ricorda che quest'ultimo non può rinunciare al suo diritto al rendiconto. Naturalmente l'esercizio di tale diritto genererà costi supplementari che saranno nuovamente trasferiti sul cliente stesso.