Lexipedia

13.3210 · Mozione · 2013-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le basi legali nel Codice di procedura penale svizzero vanno adeguate in modo da rendere meno restrittive le condizioni necessarie per disporre la carcerazione preventiva e di sicurezza e agevolarne l'esecuzione e da sancire nella legge la fattispecie delle minacce quale condizione a sé stante per disporre la carcerazione preventiva e di sicurezza.

Begründung

Il pubblico, la polizia e le autorità inquirenti sono sempre più spesso confrontati con imputati e autori di reati che proferiscono minacce, tengono un comportamento molesto e costituiscono un grave pericolo per la collettività e le forze dell'ordine. Occorre pertanto adeguare e integrare il Codice di procedura penale agevolando la disposizione della carcerazione preventiva e di sicurezza rispetto al diritto attuale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Durante un procedimento penale l'imputato resta in linea di massima in libertà (cfr. art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU, RS 0.101; art. 212 cpv. 1 del Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0). Una privazione della libertà come la carcerazione preventiva (le medesime considerazioni valgono anche per la carcerazione di sicurezza) costituisce una massiccia ingerenza nella libertà personale dell'interessato e può essere ordinata soltanto nel rispetto delle condizioni previste dal diritto internazionale e costituzionale (art. 5 CEDU; art. 36 della Costituzione federale, RS 101: base legale formale, interesse pubblico preponderante, proporzionalità). La carcerazione preventiva è problematica anche dal punto di vista della presunzione d'innocenza, in quanto un imputato è presunto innocente finché non sia condannato con decisione passata in giudicato (art. 32 cpv. 1 della Costituzione; art. 6 n. 2 CEDU). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la carcerazione preventiva - quale misura coercitiva più severa prevista nella procedura penale - costituisce l'"ultima ratio" (DTF 135 I 73).

L'articolo 221 CPP costituisce la base legale per la carcerazione preventiva e ne disciplina i presupposti: sono necessari un grave indizio di delitto o crimine (art. 221 cpv. 1 CPP) e un particolare motivo di detenzione (interesse pubblico preponderante). Il rischio di fuga e di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. a e b CPP) costituiscono motivi di carcerazione che servono a garantire la disponibilità dell'imputato durante il procedimento penale e l'assunzione indisturbata delle prove (scopi di diritto di procedura penale). Il pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita (art. 221 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPP) rappresentano motivi che attribuiscono la priorità alla prevenzione, ossia alla protezione della potenziale vittima. Per poter disporre la carcerazione in virtù del rischio di recidiva occorre che l'imputato che ha già commesso un reato metta (di nuovo) fortemente in pericolo la sicurezza altrui con reati gravi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in determinate circostanze è addirittura possibile rinunciare al requisito dei precedenti penali (DTF 137 IV 13). La carcerazione per rischio di messa in atto della minaccia proferita può essere disposta in presenza di una seria minaccia di un reato grave. Contrariamente ad altri motivi di carcerazione non è necessario un procedimento penale in corso (sospetto di reato). L'interessato può pertanto essere incarcerato in via meramente preventiva. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i motivi di carcerazione fondati sul pericolo di recidiva e di messa in atto della minaccia proferita vanno applicati in maniera restrittiva (DTF 105 Ia 26, 137 IV 122). Per ragioni di proporzionalità occorre rinunciare a disporre la carcerazione preventiva se lo stesso scopo (p. es. impedire la commissione di altri reati) può essere conseguito con una misura sostitutiva meno severa, come per esempio un divieto di soggiorno o di contatto (art. 237 cpv. 1 CPP).

Come già illustrato nel rapporto relativo al postulato Segmüller 09.3518, "Carcerazione preventiva per i pirati della strada", il Consiglio federale è dell'avviso che il diritto vigente sia equilibrato sul piano dello Stato di diritto. Consente alle autorità di reagire in maniera adeguata alle varie situazioni di pericolo. I limiti previsti dal diritto di rango superiore e dal Codice di procedura penale sono giustificati. Un allentamento delle condizioni per disporre la carcerazione preventiva non è opportuno e potrebbe entrare i conflitto con i requisiti del diritto di rango superiore. Non è necessario integrare l'articolo 221 CPP, in quanto la minaccia di commettere un reato grave costituisce un motivo di carcerazione già secondo il diritto vigente. Non sarebbe possibile giustificare sul piano dello Stato di diritto l'incarcerazione preventiva di una persona per minacce meno gravi o vaghe.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Carcerazione preventiva o di sicurezza anche in caso di minacce | Lexipedia | Lexipedia