13.3246 · Mozione · 2013-03-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali sugli acquisti pubblici in modo che le commesse per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici e oggetti civili particolarmente sensibili dal punto di vista culturale e politico siano escluse dalle disposizioni generali e, se possibile, aggiudicate a imprese svizzere.
Begründung
La sostituzione delle finestre di Palazzo federale ha mostrato in modo esemplare che, per quanto riguarda gli edifici simbolicamente importanti per la storia e la politica svizzera, la procedura di aggiudicazione non può sottostare alle regole applicabili a qualsiasi altra costruzione. Sotto il profilo del materiale e del lavoro, le componenti edili di Palazzo federale sono di importanza nazionale. Il Palazzo federale è solo uno dei tanti edifici e oggetti civili che dovrebbero essere definiti sensibili in quanto simboli di importanza storica e nazionale. Le regolamentazioni per i bandi di concorso internazionali e la procedura di aggiudicazione nel suo insieme prevedono eccezioni per casi particolari, ad esempio quando si tratta di protezione della proprietà intellettuale e della sicurezza. Tra le eccezioni dovrebbero rientrare anche le costruzioni di alto valore simbolico nazionale per il Paese e la popolazione. In tal modo si garantirebbe, da un lato, la responsabilità politica per i fattori di identificazione del nostro Paese e, dall'altro, che il sistema delle commesse pubbliche non venga fondamentalmente messo in discussione da decisioni, come per le finestre di Palazzo federale, e che gli accordi internazionali perdano consensi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione in materia di acquisti pubblici della Confederazione (legge federale e ordinanza sugli acquisti pubblici; RS 172.056.1 e RS 172.056.11) attua gli impegni della Svizzera e gli obblighi risultanti dagli accordi internazionali. Questi sono l'accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422), l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) nonché diversi accordi di libero scambio.
La legislazione internazionale in materia di acquisti pubblici si basa sulla reciprocità. Le normative sugli acquisti concernenti l'accesso al mercato per commesse pubbliche vengono negoziate con gli Stati contraenti. Al riguardo vale il principio secondo cui le commesse che raggiungono un determinato importo devono essere rese accessibili anche alla concorrenza di offerenti degli Stati contraenti. Ciò significa che le commesse devono essere messe a pubblico concorso e che gli offerenti degli Stati contraenti devono essere ammessi a presentare le offerte, senza essere svantaggiati nei confronti degli offerenti nazionali.
Da questo principio è possibile derogare solo in casi eccezionali strettamente circoscritti, affinché il principio dell'accesso reciproco al mercato non venga vanificato. Tali eccezioni dall'applicazione delle norme generali della legislazione in materia di acquisti pubblici sono per esempio previste nell'ambito della tutela della sicurezza pubblica, ma non per commesse per nuove costruzioni e ristrutturazioni in Svizzera di edifici e oggetti civili particolarmente sensibili dal punto di vista culturale e politico.
Sebbene mostri comprensione per la richiesta dell'autrice della mozione, per la quale gli edifici simbolicamente importanti per la storia e la politica svizzera non debbano soggiacere allo stesso tipo di valutazione di altri edifici, il Consiglio federale deve d'altra parte attenersi al fatto che per questa categoria di accordi internazionali vigenti in Svizzera non sono previste eccezioni all'applicazione dei principi generali della legislazione in materia di acquisti pubblici. Nel caso in cui la Svizzera prevedesse una tale eccezione, la stessa violerebbe gli accordi internazionali. Ciò potrebbe comportare svantaggi per architetti, pianificatori e aziende svizzere all'estero. In quanto Paese che si impegna affinché architetti e pianificatori svizzeri di beni culturali e immobili carichi di valori simbolici - come ad esempio la pianificazione e la costruzione di musei e stadi olimpici - abbiano accesso all'estero, questa possibilità verrebbe ostacolata se non addirittura impedita da forme di ritorsione. La Svizzera, in qualità di nazione orientata all'esportazione, ha comunque tutto l'interesse a facilitare l'accesso della propria economia verso i mercati esteri. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene opportuno adottare unilateralmente l'eccezione della legislazione in materia di acquisti pubblici svizzera richiesta nella mozione.
Per questi motivi il Consiglio federale incarica la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB di valutare in quale modo l'aggiudicazione di commesse potrebbe essere sostenuta ai sensi degli obiettivi della mozione, senza violare i vigenti impegni internazionali della Svizzera e senza pregiudicare possibili partecipazioni di offerenti svizzeri in occasione di gare d'appalto estere. Sulla base dei risultati dei suoi chiarimenti la KBOB dovrà adottare le misure che si renderanno eventualmente necessarie rispettivamente formulare, se del caso, proposte al Consiglio federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.