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13.3299 · Interpellanza · 2013-04-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In considerazione delle difficoltà che incontrano la ricerca scientifica pubblica e, di conseguenza, le autorità federali e cantonali nell'ottenere informazioni sulla composizione dei prodotti chimici e sulle quantità utilizzate; e tenuto conto che il Consiglio federale e gli organi di autorizzazione e controllo del settore (legge sui prodotti chimici, disposizioni esecutive, ecc.) hanno un margine di manovra, che andrebbe usato maggiormente oppure ampliato, chiedo al Consiglio federale di rispondere alla domanda seguente:

Quali misure prevede di adottare per migliorare la trasparenza e la collaborazione pubblico-privata in questo settore, sapendo che la ricerca pubblica opera per evitare danni maggiori alla salute pubblica e all'ambiente e ha l'obbligo deontologico di non mettere in causa gli interessi economici dei fabbricanti e dei commercianti?

1. La composizione dei prodotti (liste di sostanze) non è accessibile alla ricerca pubblica (a parte quella dei prodotti cosmetici): la sostanza attiva è conosciuta, ma non gli adiuvanti (90 per cento del prodotto finale), spesso neppure dai servizi di controllo.

2. Le quantità di sostanze attive (medicamenti, prodotti fitosanitari, biocidi, alimenti con adiuvanti chimici, ecc.) immesse sul mercato non sono note e l'accesso a questi dati è costoso (p. es. sono stati pagati 11 000 franchi all'OFAC, la Cooperativa professionale dei farmacisti svizzeri, per avere dati sulla dispensazione di 8 antibiotici durante 5 anni). La ricerca pubblica ha tuttavia bisogno di queste informazioni per tracciare bilanci.

3. La ricerca pubblica non ha accesso ai risultati dei test di ecotossicità condotti nell'ambito delle procedure di omologazione, malgrado questi dati siano indispensabili per studiare il rischio di ecotossicità delle sostanze utilizzate. In altri Paesi europei determinati dati sono messi a disposizione, non in Svizzera.

Gli obiettivi per migliorare la trasparenza in questo ambito e la collaborazione con l'industria perseguono un interesse generale:

1. identificare l'impatto dei prodotti chimici sull'essere umano, sugli animali e sull'ambiente;

2. prevenire i danni alla salute e all'ambiente;

3. intervenire nel caso in cui determinati prodotti o il loro impiego risultino dannosi o nocivi.

Stellungnahme des Bundesrates

I fabbricanti devono provvedere affinché i loro prodotti chimici non mettano in pericolo la vita e la salute. Nelle disposizioni di esecuzione della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), il Consiglio federale definisce il tipo, l'estensione e la verifica del controllo autonomo dei fabbricanti. L'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi sottostà a un obbligo di notifica, nel quadro del quale occorre fornire alle autorità, tra le altre, informazioni sulla pericolosità, sulla composizione chimica e sullo scopo del prodotto. Per poter essere immessi sul mercato svizzero, determinati prodotti chimici devono essere notificati (nuove sostanze) od omologati (biocidi, prodotti fitosanitari). Le autorità richiedono dati in parte molto dettagliati per la valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente. Per non creare ostacoli al commercio, i dati richiesti sono in massima parte identici a quelli previsti nell'UE (regolamento CE/n. 1907/2006; regolamento Reach).

Le disposizioni vigenti concernenti la gestione della documentazione presentata dai fabbricanti sono il risultato di una ponderazione tra gli interessi pubblici e gli interessi degni di protezione dei fabbricanti, in particolare la tutela dei loro segreti di fabbricazione e di affari (cfr. art. 44 cpv. 1 LPChim). Il trattamento confidenziale di dati, per esempio sulla composizione, sulle quantità di produzione o sull'utilizzo, è uno standard OCSE.

L'organo di notifica per prodotti chimici (www.organodinotificachim.admin.ch) - l'organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici e i biocidi dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) - gestisce un registro dei prodotti chimici in commercio in Svizzera. I dati ivi contenuti, per esempio la composizione dei prodotti chimici, sono una base importante per le informazioni che il centro d'informazione tossicologica di Zurigo è chiamato a fornire in caso di emergenza. I dati non confidenziali del registro sono perlopiù consultabili sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici (www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml). Il riepilogo dei risultati dei test tossicologici ed ecotossicologici eseguiti nell'ambito della procedura di notifica od omologazione per nuove sostanze e biocidi è messo a disposizione gratuitamente, su richiesta, dallo stesso organo di notifica.

Il Consiglio federale riconosce la grande importanza della ricerca pubblica nella valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente connessi con i prodotti chimici. È nell'interesse dell'UFSP, dell'UFAM e della SECO sostenere le pertinenti attività e collaborare strettamente con i gruppi di ricerca che le svolgono. Nel quadro di simili cooperazioni, gli uffici federali hanno più volte eseguito per i gruppi di ricerca - nel rispetto delle disposizioni di protezione dei dati - ricerche e valutazioni gratuite sulla base del registro dei prodotti o dei dati confidenziali forniti dai fabbricanti.

Per quanto reputi importante la ricerca scientifica pubblica, il Consiglio federale non può tuttavia giudicare preponderante il suo diritto di avere accesso a dati confidenziali (p. es. quantità prodotte o composizione chimica) rispetto agli interessi dei fabbricanti. Essendo una piazza rilevante per la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi, la Svizzera deve garantire gli stessi standard di tutela dei segreti di fabbricazione e di affari di altri Paesi OCSE.

Risposta del Consiglio federale.