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13.3310 · Interpellanza · 2013-04-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella sessione primaverile del 2013, l'azienda svizzera specializzata nel commercio di materie prime Glencore ha organizzato una manifestazione di sensibilizzazione destinata ai parlamentari. L'obiettivo era presentare le attività svolte dalla più grande azienda svizzera e promettere che in futuro sarà garantita una maggiore trasparenza. In presenza di circa 25 consiglieri agli Stati e consiglieri nazionali di tutti i partiti, il capo dell'azienda, Ivan Glasenberg in persona, ha spiegato in risposta a una domanda concreta che, dalla sua entrata in borsa, vale a dire negli ultimi due anni, Glencore non paga nessuna imposta sull'utile in Svizzera. In seguito, nella sua edizione del 14 marzo 2013, il "Tages-Anzeiger" ha indagato su come questo sia possibile, considerato che l'azienda ha conseguito un utile di circa 4,5 miliardi di franchi.

Alla luce di quanto precede chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Secondo il "Tages-Anzeiger" i partner, in qualità di proprietari di Glencore, prima dell'entrata in borsa hanno dovuto accollarsi le imposte dovute sugli utili trattenuti in veste di persone private. In contropartita, dopo la riorganizzazione è stato concesso un credito d'imposta all'azienda. Questa dichiarazione corrisponde al vero? In caso affermativo, perché dal pagamento dei debiti fiscali risultano crediti d'imposta? Su quale base legale si fonda questo modo di procedere? Qual è la logica di sistematica fiscale che sta dietro a questa decisione?

2. Viene inoltre esposto un riporto di perdite pari a 2,9 miliardi di dollari per l'esercizio 2012. Mentre nel 2009 - vale a dire prima dell'entrata in borsa avvenuta nel 2011 - l'azienda conseguiva chiaramente ancora utili considerevoli, in breve tempo ha registrato perdite elevate nonostante l'utile operativo indicato di 4,5 miliardi di dollari nel 2012. A quanto pare sono stati effettuati ammortamenti importanti su partecipazioni e sono state fatte valere spese di riorganizzazione. Su quale base legale si fonda questo modo di procedere? Com'è sorto questo riporto di perdite di 2,9 miliardi di dollari e su quale logica di sistematica fiscale si fonda?

3. Quali altre regolamentazioni concrete di regimi fiscali speciali esistono riguardo a Glencore che (oltre al credito d'imposta e agli ammortamenti su partecipazioni) possono essere indicate quali motivi per l'esonero fiscale negli anni 2011 e 2012? È vero che gli utili non sono interamente computati alla piazza svizzera? Chiediamo una descrizione dettagliata.

Stellungnahme des Bundesrates

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o è chiamato a collaborarvi, è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali (art. 110 cpv. 1 LIFD). Questo principio vale anche per le imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 39 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sulle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, LAID; RS 642.14).

In virtù dell'obbligo del segreto previsto da dette leggi, il Consiglio federale può rispondere in questa sede soltanto in maniera generica alle domande poste, senza che ciò significhi necessariamente, in particolare per quanto riguarda il punto 3, che Glencore costituisca effettivamente un caso d'applicazione delle disposizioni citate in appresso.

1. I conti annuali di società quotate in borsa che espongono crediti d'imposta sono presentati conformemente a norme contabili riconosciute. Nell'ordinanza del 21 novembre 2012 sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432), il Consiglio federale considera norme contabili riconosciute cinque norme private (IFRS, IFRS per le PMI, Swiss GAAP RPC, US GAAP e IPSAS). Nella prassi, le norme menzionate trovavano già applicazione anche prima dell'entrata in vigore dell'ONCR. Una chiusura annuale o un conto consolidato presentati conformemente a una norma riconosciuta non contengono riserve occulte arbitrarie e rispecchiano la situazione economica effettiva dell'impresa ("true and fair view"). Queste chiusure non sono determinanti né per il calcolo delle imposte né per il prelievo dei contributi sociali, ma servono invece alle persone che partecipano a un'impresa come moderno strumento d'informazione supplementare. Le suddette norme contabili sono intese a garantire l'allestimento di conti individuali e consolidati confrontabili a livello internazionale a prescindere dalle legislazioni nazionali. I crediti d'imposta costituiscono un'attivazione prospettica di futuri vantaggi fiscali che potrebbero risultare ad esempio da spese di ristrutturazione e per l'entrata in borsa incorse da società di capitali. Non si tratta di bonifici concessi dalle autorità fiscali.

2. In Svizzera l'imposta sull'utile non prevede l'imposizione consolidata o di gruppo. I contribuenti sono le singole società di un gruppo. Per evitare una doppia imposizione all'interno di un gruppo, tanto la LAID quanto la LIFD prevedono che i proventi di partecipazioni determinanti (ossia i dividendi e gli utili in capitale) detenute in un gruppo siano indirettamente esentate dall'imposta sull'utile mediante deduzione degli utili da partecipazioni (art. 28 cpv. 1 LAID e art. 69 e 70 LIFD). D'altro canto, nell'ambito della determinazione dell'utile netto imponibile è ammessa la deduzione di ammortamenti, purché siano giustificati dall'uso commerciale (art. 24 cpv. 1 LAID e art. 62 LIFD). Nell'ambito della determinazione dell'utile netto imponibile possono essere dedotte anche le spese di riorganizzazione, purché giustificate dall'uso commerciale.

3. A certe condizioni, le società di capitali, le società cooperative e in parte anche le fondazioni che perseguono determinati scopi o che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero possono beneficiare di uno statuto fiscale particolare che implica un'imposizione ridotta. Questi regimi speciali si limitano alle imposte dei cantoni e dei comuni e sono disciplinati all'articolo 28 LAID.

La LAID distingue diverse forme di società beneficiarie di uno statuto fiscale particolare. Le società holding (art. 28 cpv. 2 LAID) sono società la cui attività principale consiste nel possesso e nell'amministrazione durevoli di partecipazioni. Queste società non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. Le società di gestione non esercitano in Svizzera alcuna attività commerciale limitandosi a esercitare una mera attività amministrativa (art. 28 cpv. 3 LAID) oppure vi esercitano soltanto un'attività commerciale marginale (art. 28 cpv. 4 LAID). Nel primo caso sono dette "società di domicilio", nel secondo "società miste".

Gli strumenti fiscali possono contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro nelle singole regioni, al mantenimento di una struttura decentralizzata degli insediamenti e alla riduzione delle disparità regionali. A livello federale, la nuova politica regionale prevede la possibilità per le imprese di chiedere agevolazioni fiscali a determinate condizioni. La LAID prevede inoltre che i cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del cantone (art. 23 cpv. 3 LAID).

Oltretutto, per quanto riguarda l'imposta federale diretta e le leggi fiscali cantonali, l'assoggettamento non si estende alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero (art. 52 cpv. 1 LIFD).

Risposta del Consiglio federale.