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13.3348 · Mozione · 2013-04-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione in modo da consentire alle organizzazioni del mondo del lavoro di costituire fondi per il reinserimento professionale. Tali fondi verrebbero alimentati dalle imprese e dallo Stato, sul modello del fondo per la formazione professionale. Ad esempio, si potrebbero integrare le disposizioni contenute nell'articolo 60 della legge sulla formazione professionale.

Begründung

Coloro che intendono riprendere l'attività lavorativa dopo alcuni anni di interruzione, soprattutto le donne, devono affrontare diversi ostacoli tra cui l'inadeguatezza delle proprie competenze professionali e la difficoltà di reperire corsi adeguati. In molti casi, inoltre, queste persone non possono permettersi di pagare una consulenza professionale di diversi mesi, comunque necessaria per rientrare nel mercato del lavoro, né di pagare una formazione per riacquisire le competenze e le capacità necessarie.

Anche se esistono già diversi corsi specifici, gli organizzatori fanno fatica a reperire posti di tirocinio nelle aziende per consentire ai partecipanti di riprendere confidenza con l'attività lavorativa. Tuttavia, svolgere questi tirocini è indispensabile per il successo dei corsi di reinserimento professionale, come dimostra un recente studio di Travail Suisse intitolato "Die Rückkehr ins Berufsleben erfolgreich meistern. Handlungsfelder und mögliche Massnahmen im Bereich der Bildung und Arbeitsmarktintegration von Wiedereinsteigenden".

Secondo la legge sulla formazione professionale le organizzazioni del mondo del lavoro possono istituire fondi per la formazione professionale alimentati dai contributi delle aziende del ramo specifico, che possono essere facoltativi oppure, a determinate condizioni, obbligatori. La mia proposta è di prevedere un meccanismo analogo per agevolare il reinserimento professionale di coloro che hanno smesso di lavorare per un determinato periodo. Le aziende che offrono posti di tirocinio adeguati ai corsi potrebbero beneficiare di riduzioni dei contributi e verrebbero così incentivate a impegnarsi in tal senso, come già fanno le organizzazioni del mondo del lavoro. Infine, la creazione di questi fondi sosterrebbe concretamente il reinserimento professionale a vantaggio delle persone interessate ma anche della nostra economia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche il Consiglio federale, così come l'autore della mozione, ritiene che sia sempre più importante offrire opportunità di reinserimento professionale, ad esempio a chi vuole riprendere l'attività lavorativa dopo una pausa famigliare. La questione è stata menzionata anche nel rapporto sulla formazione continua e nel rapporto concernente l'iniziativa sul personale qualificato del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Inoltre, il Parlamento ha incluso la promozione della compatibilità tra famiglia e professione o istruzione nel programma di legislatura 2011-2015 (art. 18 del decreto federale del 15 giugno 2012).

Il reinserimento professionale viene sostenuto con diverse misure basate su leggi in vigore. I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per la promozione del (re)inserimento professionale sono disciplinati dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0). Si tratta di provvedimenti di formazione e occupazione e di provvedimenti speciali offerti in ogni cantone e cofinanziati dalla Confederazione. L'assicurazione per l'invalidità finanzia provvedimenti specifici per il reinserimento professionale ai sensi dell'omonima legge (RS 831.20), mentre l'articolo 32 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) prevede la promozione del reinserimento professionale. Secondo l'articolo 51 LFPr i cantoni provvedono a offrire un servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. Inoltre, secondo l'articolo 15 della legge sulla parità dei sessi (RS 151.1) la Confederazione accorda aiuti finanziari a istituzioni private per la consulenza e la promozione del reinserimento professionale di donne e uomini che hanno interrotto l'attività professionale per dedicarsi a compiti famigliari. Infine, nell'ambito della legge sugli stranieri e della legge sull'asilo (LStr, RS 142.20; LAsi, RS 142.31) la Confederazione accorda contributi finanziari ai cantoni per il (re)inserimento professionale degli stranieri, in particolare delle persone e dei rifugiati provvisoriamente ammessi in Svizzera.

I fondi per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 LFPr possono essere istituiti dalle organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, formazione continua ed esami, che delineano autonomamente l'obiettivo di promozione. È anche possibile sostenere corsi di formazione continua volti a facilitare il reinserimento professionale. La possibilità di dichiarare l'obbligatorietà generale del fondo, invece, si limita all'ambito di competenza previsto dalla legge. Finora queste norme si sono dimostrate valide. Non esistono ostacoli giuridici all'istituzione di un fondo specifico per la promozione del reinserimento professionale da parte delle organizzazioni del mondo lavoro le quali, se necessario, possono costituire autonomamente tali fondi qualificandoli come provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Al contrario, se lo Stato emanasse delle apposite direttive influirebbe sulla libertà economica e invaderebbe l'ambito di competenza delle parti sociali, cosa che il Consiglio federale non ritiene necessaria né opportuna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.