13.3356 · Mozione · 2013-04-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Coniglio federale è incaricato di prescrivere l'iscrizione di rapporti di trust in un registro e di impegnarsi anche sul piano internazionale a favore di un obbligo d'iscrizione per trust e altri costrutti offshore.
Begründung
Il caso "Offshore Leaks" ha mostrato fino a che punto sia possibile abusare di trust e altri costrutti giuridici offshore per conseguire riduzioni fiscali. Numerosi politici di tutti gli schieramenti hanno espresso nei media il loro profondo disagio sul fatto che in diverse giurisdizioni, in cui i trust sono ricorrenti, non esista alcun obbligo d'iscrizione. La piazza finanziaria svizzera non deve subire alcuno svantaggio concorrenziale se ora sviluppa ulteriormente la propria conformità sotto il profilo fiscale.
Nel suo primo avamprogetto per l'attuazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (05.088), anche l'Ufficio federale di giustizia ha difeso il parere secondo cui l'interesse all'anonimità dell'avente diritto economico deve essere subordinato all'interesse pubblico ad applicare il principio di pubblicità del patrimonio fiduciario. L'intenso lavoro lobbistico dei rappresentanti dell'industria svizzera dei trust, che allora puntava ancora sul modello aziendale dell'aiuto all'evasione fiscale, ha tuttavia fatto fallire queste proposte già nel quadro della procedura di consultazione relativa al progetto 05.088.
In una relazione del 2011, la presidente della Swiss Association of Trust Companies (SATC) ha mostrato il suo entusiasmo per il fatto che negli ultimi 10 anni in Svizzera si è constatata una notevole crescita di società trust. Al proposito cita due motivi, vale a dire, da un lato, nel 2007 la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, che costituisce la base giuridica sicura per l'amministrazione di trust in Svizzera. D'altro lato, attualmente non esistono prescrizioni in materia di licenze o iscrizione per i trust. Pertanto, non esistono grossi ostacoli all'accesso al mercato svizzero da parte delle società trust.
Nel contempo, la presidente della SATC ha però notato che dal 2007 il contesto internazionale è cambiato drasticamente. La rinuncia a qualsiasi prescrizione in materia di licenze o iscrizione per i trust si rivela sempre più un rischio per la reputazione, non solo per l'industria svizzera dei trust, ma anche per la piazza svizzera in generale. Una mera autoregolazione non è sufficiente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le norme internazionali sulla trasparenza e sui beneficiari effettivi di forme giuridiche quali i trust impongono l'obbligo di detenere le informazioni concernenti i beneficiari effettivi principalmente al trustee. Queste norme si applicano non solo ai Paesi che conoscono l'istituto del trust, ma anche a quelli che con questi Paesi hanno dei rapporti, ad esempio perché un trust vi possiede un conto bancario o vi è amministrato. Dette norme non esigono però espressamente una registrazione dei trust o dei trustee.
Ricordiamo che la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento è entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2007. La convenzione consente di riconoscere trust esteri sul piano del diritto civile fondandosi su norme internazionali ed accresce in tal modo la certezza del diritto in questo campo. Il diritto svizzero non conosce l'istituto del trust. Di conseguenza, i trust possono essere istituiti soltanto fondandosi sul relativo diritto estero. La mozione incarica il Consiglio federale di "prescrivere l'iscrizione di rapporti di trust in un registro". Se si intende con ciò l'allestimento di un registro degli atti costitutivi di trust esteri (trust deeds), va subito detto che nella maggior parte dei casi gli ordinamenti giuridici dei Paesi che conoscono l'istituto del trust non ne esigono l'iscrizione in un registro pubblico. A causa di questa situazione, nei Paesi che non conoscono tale istituto l'introduzione di un obbligo di iscrizione dei trust esteri si scontrerebbe con difficoltà di ordine giuridico e pratico (dovute alla mancanza di informazioni provenienti dal Paese in cui il trust è stato istituito). Il Consiglio federale ricorda inoltre che la questione dell'introduzione di un registro dei rapporti di trust è già stata esaminata dall'Ufficio federale di giustizia nell'ambito dell'elaborazione dell'avamprogetto per la ratifica della Convenzione dell'Aia. In questo contesto, il Consiglio federale si era occupato anche del problema della trasparenza evocato nella mozione, ma a tale riguardo aveva ritenuto che la legislazione in materia di riciclaggio di denaro garantisse una trasparenza sufficiente (cfr. prossimo paragrafo).
La Convenzione dell'Aia prevede peraltro la possibilità di assoggettare elementi isolabili del trust, quali ad esempio la sua amministrazione, a una legislazione separata. A questo riguardo, in Svizzera agiscono in veste di trustee di trust esteri sia le banche, sia, nel settore non bancario, i fiduciari e in misura minore gli avvocati e i gestori patrimoniali indipendenti. I trustee sono considerati intermediari finanziari ai sensi della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). Quindi, la gestione di un trust estero è obbligatoriamente legata alla qualità di intermediario finanziario. In questa veste, i trustee sono tenuti ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto oppure a richiedere l'autorizzazione d'esercizio all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). I trustee sono inoltre assoggettati agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, tra cui l'obbligo di identificare l'avente diritto economico del trust. Per quanto riguarda il rispetto di tali obblighi, essi sono sottoposti alla sorveglianza di un organismo di autodisciplina (che sottostà a sua volta alla vigilanza della FINMA). Dato che in Svizzera tutti gli intermediari finanziari devono essere registrati, la FINMA registra tutti i trustee operanti in Svizzera. Non è dunque necessario creare un apposito registro per i trust.
Quindi, oggi la Svizzera soddisfa già integralmente le esigenze internazionali in materia di trasparenza dei trust.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.