Imposizione degli immobili nella convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni
13.3374 · Mozione · 2013-05-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro dei negoziati sul rinnovo della convenzione in materia d'imposte sulle successioni, segantamente con la Francia, il Consiglio federale è invitato a non accettare in nessun caso che immobili situati in Svizzera siano tassati da Stati terzi.
Una minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Helmo, de Buman, Hassler, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Meier-Schatz, Pardini, Schelbert) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel diritto fiscale internazionale, un'eventuale doppia imposizione giuridica deve essere eliminata dallo Stato di residenza del contribuente (cfr. art. 23 A e B del modello di convenzione dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). Ogni Stato sceglie il metodo (esenzione o computo) in base alla propria politica fiscale.
Per evitare la doppia imposizione, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione con riserva della progressione, tranne che per le imposte estere alla fonte residue su dividendi, interessi e canoni, che potrebbero essere oggetto di un computo globale d'imposta sulle imposte dovute in Svizzera.
Come altri Stati, da molti anni la Francia elimina la doppia imposizione giuridica con il metodo del computo. Un contribuente residente di Francia è imponibile in Francia sul totale del reddito e della sostanza, compresi gli elementi di reddito e di sostanza situati al di fuori della Francia, ad esempio in Svizzera. La Francia computa nell'imposta che le è dovuta quella pagata nell'altro Stato, ad esempio in Svizzera.
La Convenzione franco-svizzera del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza ha introdotto il metodo del computo in Francia già nel 1997.
Con rifermento alle successioni, il diritto interno francese elimina unilateralmente la doppia imposizione concedendo un credito d'imposta per le imposte di successione versate al di fuori della Francia su beni mobili e immobili situati al di fuori della Francia. La Convenzione del 31 dicembre 1953 tra la Svizzera e la Francia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni vieta alla Francia l'applicazione di questo metodo perché prevede l'esenzione con riserva della progressione. Come nella convenzione conclusa tra la Germania e la Francia nel 2006, il progetto di convenzione franco-svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni prevede il metodo del computo per quanto riguarda la Francia e il metodo svizzero dell'esenzione con riserva della progressione per quanto concerne la Svizzera. Questi due metodi sono d'altronde previsti dal modello di convenzione di doppia imposizione dell'OCSE del 1983 riguardante le successioni e le donazioni (art. 9).
Già nella convenzione del 1978 con la Germania e in quella del 1993 con il Regno Unito la Svizzera aveva ammesso che immobili situati in Svizzera fossero assoggettati all'imposta sulle successioni dell'altro Stato contraente. Nel primo caso, se il defunto all'atto del decesso era domiciliato in Germania, la Germania computa l'imposta svizzera pagata sull'immobile situato in Svizzera, ma se il defunto era di nazionalità svizzera, la Germania esenta l'immobile con riserva della progressione. Nel secondo caso, se il Regno Unito preleva un'imposta riguardante beni immobili situati in Svizzera, computa sulla sua imposta un importo equivalente a quello prelevato in Svizzera.
Il metodo del computo dell'imposta svizzera sulle successioni, prelevata su un immobile situato nel nostro Paese al fine di eliminare la doppia imposizione giuridica è quindi conforme ai principi del diritto fiscale internazionale e al diritto fiscale internazionale svizzero.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.