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13.3375 · Postulato · 2013-05-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare tutte le misure necessarie affinché il commercio di transito di materie prime continui ad essere indicato separatamente nella bilancia svizzera dei pagamenti.

Begründung

I dati economici disponibili sul commercio di materie prime sono scarsi. Al momento, esiste anche il rischio di vedere scomparire la statistica più importante a nostra disposizione. Fino ad oggi, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha allestito la bilancia dei pagamenti secondo il manuale numero 5 del Fondo monetario internazionale (FMI). Il commercio di transito viene registrato come esportazione di prestazioni di servizi. A partire dal 2014, la BNS intende utilizzare il manuale numero 6. Quindi, le materie prime non importate fisicamente figureranno solamente nel traffico merci. Esiste pertanto il pericolo che le materie prime siano mescolate con il restante traffico di merci. Ne risulta una grande perdita di informazioni economicamente rilevanti. Il Consiglio federale deve provvedere affinché il commercio di transito continui a essere indicato come categoria a sé stante nella bilancia dei pagamenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il manuale della bilancia dei pagamenti ("Balance of Payments Manual") del Fondo monetario internazionale (FMI), al quale si ispira anche la Banca nazionale svizzera (BNS), costituisce la base metodologica più importante per l'allestimento della bilancia dei pagamenti. Per integrare il commercio di transito nella bilancia dei pagamenti, la Banca nazionale svizzera (BNS) rileva presso i commercianti di transito attivi in Svizzera due dati: i ricavi delle vendite all'estero (utile netto da vendite all'estero) e le spese sostenute all'estero per l'acquisto delle merci e di altre prestazioni (tra cui il controllo della merce, i costi d'assicurazione, le assicurazioni stesse, i salari o il trasporto). Dalla differenza tra questi due dati si evincono i ricavi netti, ossia le entrate dal commercio di transito che nella bilancia dei pagamenti sono sinora state registrate sotto "esportazione di servizi".

La sesta e ultima edizione del manuale della bilancia dei pagamenti del FMI è stata pubblicata all'inizio del 2009 e dovrà essere applicata a partire dal 2014. Una delle modifiche riguarda le entrate dal commercio di transito che ora dovranno essere indicate nella rubrica merci, sempre comunque come categoria separata. Rispetto alla pratica corrente, questo adattamento non comporta perdite di informazioni. La BNS passerà nel 2014 al manuale della bilancia dei pagamenti del FMI e attuerà adeguatamente questa modifica.

Come finora, anche in futuro le entrate dal commercio di transito verranno presentate in forma aggregata, conformemente al manuale della bilancia dei pagamenti del FMI e non suddivise secondo la categoria di prodotto (ad es. materie prime). Tuttavia, dal 2006, nella parte descrittiva del suo rapporto annuale relativo alla bilancia svizzera dei pagamenti, la BNS espone alcune precisazioni supplementari relative alla quota del commercio di materie prime. Inoltre, nel 2011, la BNS ha pubblicato per la prima volta in un tema speciale, nel rapporto annuale, la quota di tutti i gruppi di merci (prodotti agricoli e silvicoli, vettori energetici, rocce e terre, metalli, pelle, gomma, materie plastiche, sostanze chimiche, altri beni). Pertanto, i commercianti di transito attivi in Svizzera hanno venduto all'estero prevalentemente materie prime (94 per cento), in particolare prodotti energetici (59 per cento). Le materie prime minerali ammontano al 20 per cento e i prodotti agricoli di base al 15 per cento dei ricavi dalle vendite.

Il Consiglio federale considera queste informazioni importanti. Anche dopo il passaggio al nuovo manuale della bilancia dei pagamenti, la BNS intende pubblicare nel suo rapporto annuale sulla bilancia dei pagamenti, oltre alle entrate aggregate dal commercio di transito, precisazioni sulla quota dei ricavi della vendita di alcuni gruppi di merci. Non risulterà nessuna perdita di informazioni e le richieste del avanzate nel postulato possono essere ritenute soddisfatte.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.