13.3398 · Interpellanza · 2013-06-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel novembre del 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare le linee direttive della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Nella prospettiva di un consolidamento finanziario duraturo dell'AVS, il DFI è incaricato in particolare di valutare l'opportunità di adeguarne le prestazioni e i contributi all'evoluzione dell'economia e della società e di aumentarne le entrate attraverso l'IVA.
Considerati i prevedibili sacrifici che saranno richiesti agli assicurati e ai contribuenti, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. I fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono responsabili della gestione centralizzata delle liquidità e della sostanza delle rispettive assicurazioni. A tutto il 31 marzo scorso, la sostanza gestita dai fondi ammontava complessivamente a circa 30,6 miliardi di franchi. Ebbene, i fondi di compensazione AVS/AI/IPG non sono soggetti ad alcuna sorveglianza esterna, mentre le casse pensioni sono sottoposte ad una doppia vigilanza (le autorità di vigilanza appositamente designate dai cantoni sono a loro volta soggette, dal 1°gennaio 2012, alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale) e le banche, le assicurazioni, i fondi d'investimento e altri intermediari finanziari sono sorvegliati dalla FINMA. Certo, come le casse pensioni, le banche, le assicurazioni, ecc., anche i fondi AVS/AI/IPG dispongono di un organo di revisione. E il loro consiglio d'amministrazione ha il compito di vigilare sugli investimenti. Ma una vigilanza esterna è evidentemente tutt'altra cosa.
Considerate le dimensioni della sostanza gestita dai fondi, la crescente sensibilità dell'opinione pubblica ai principi della buona gestione e la sempre maggiore complessità dei mercati finanziari, il Consiglio federale ritiene opportuna questa mancanza di sorveglianza esterna?
2. In materia d'investimenti e rendicontazione, le casse pensioni sono soggette a precise regole, fissate dal Consiglio federale nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Esistono regole analoghe per i fondi di compensazione AVS/AI/IPG? Se sì, qual è l'autorità incaricata di stabilirle?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I fondi di compensazione AVS/AI/IPG (fondi) sono soggetti a rigidi controlli esterni e alla vigilanza da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) e soddisfano i requisiti imposti dagli standard riconosciuti in materia di governance.
Secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), la legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità (RS 831.27) e la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS 834.1), i fondi sono fondi di compensazione indipendenti e non rientrano dunque nel bilancio federale. Pertanto, la destinazione vincolata della sostanza alla rispettiva assicurazione è garantita.
Secondo l'articolo 76 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), il Consiglio federale esercita una vigilanza generale sulle assicurazioni e, quindi, anche sui fondi. Questa attività è svolta mediante l'emanazione dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG (RS 831.192.1) e del regolamento di gestione, la nomina del consiglio d'amministrazione e l'approvazione dei conti annuali.
Il CDF effettua un controllo esterno indipendente della contabilità, dell'informatica e dei processi interni, i cui risultati vengono presentati regolarmente al Consiglio federale e sono anche accessibili al pubblico. L'ultima verifica ha attestato la conformità con la legge svizzera e gli standard svizzeri di verifica (v. rapporto annuale dei fondi 2012, pag. 9, disponibile in tedesco e in francese). Non si può quindi parlare di mancanza di una vigilanza esterna, tanto più che secondo la legge sul controllo delle finanze (LCF; RS 614.0) il CDF svolge una funzione non solo di controllo finanziario, ma anche di vigilanza finanziaria (articolo 1 LCF).
I fondi hanno un consiglio d'amministrazione (CdA) comune che, in qualità di organo supremo, vigila sull'ufficio esecutivo, incaricato delle funzioni operative di tutti e tre i fondi (articolo 2 capoverso 1-3 dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG). In ambiti quali global custody e controlling un ruolo importante nella gestione della sostanza e la sua vigilanza è svolto da organi esterni.
I fondi di compensazione pubblicano regolarmente sul loro sito Internet i regolamenti principali, la ripartizione della sostanza, i rendimenti, gli sviluppi più importanti e il rapporto annuale, che fornisce informazioni dettagliate sull'amministrazione dei fondi e i risultati conseguiti. Inoltre, per la gestione della sostanza i fondi dispongono di diversi comitati interni e fanno riferimento alle direttive e ai regolamenti interni emanati dal CdA per completare o precisare le disposizioni legali in materia.
Nel quadro dell'attuale riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale sta analizzando più approfonditamente questioni relative alla forma giuridica, alla governance e alla vigilanza dei fondi. In questo contesto, sarà verificato in che misura la legislazione vigente sia effettivamente in grado di rispondere alle attuali esigenze dei mercati finanziari e, se del caso, saranno proposti adeguamenti legali.
2. Le sostanze dei fondi non sono capitali di copertura ai sensi della legislazione in materia di previdenza professionale, bensì hanno il carattere di una riserva. A differenza degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento, i fondi di compensazione sono soggetti a forti oscillazioni nell'ambito della tesoreria. Per questo motivo, le prescrizioni che si applicano nella previdenza professionale non sono adeguate in questo contesto. Le direttive generali d'investimento dei fondi (secondo cui i capitali vanno impiegati nel rispetto dei criteri di integrità, rendimento e liquidità) e le competenze del consiglio d'amministrazione sono disciplinate rispettivamente agli articoli 108 e 109 LAVS. Le direttive d'investimento dettagliate sono definite nel regolamento d'investimento approvato dal consiglio d'amministrazione. Questa regolamentazione fa sì che il CdA possa reagire di volta in volta in base alle circostanze.
Risposta del Consiglio federale.