13.3470 · Interpellanza · 2013-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La crisi finanziaria di Cipro ha mostrato che uno Stato può essere costretto a fare dei prelievi dagli averi di clienti presso le banche e quindi espropriare di fatto parzialmente i cittadini. In Svizzera, nell'ottica odierna, una situazione del genere è inimmaginabile e deve essere evitata anche in futuro.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. come viene garantito in Svizzera che gli averi dei clienti non vengano utilizzati per il risanamento di una banca ma che siano quindi impiegati solo a favore dei proprietari?
2. in caso di insolvenza di una banca, come è garantito che i clienti possano continuare ad accedere ai loro depositi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'ambito del risanamento di una banca, la legge sulle banche (LBCR) prescrive alla FINMA di tener conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori (art. 31 cpv. 1 lett. c LBCR). Di conseguenza i diritti dei creditori possono essere toccati soltanto dopo che i proprietari hanno subito una perdita totale.
Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio (art. 31 cpv. 3 LBCR). In caso di adozione di misure di capitalizzazione di questo tipo, vanno rispettate le disposizioni d'esecuzione previste agli articoli 47 - 50 dell'ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA). In virtù di tali disposizioni, il capitale azionario deve essere integralmente ridotto prima della conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la conversione può essere eseguita soltanto a condizione che gli strumenti di debito emessi dalla banca in fondi propri di base supplementari o fondi propri complementari (in particolare i cosiddetti "Cocos", ossia i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili) siano stati convertiti in capitale proprio. Inoltre, deve essere rispettata la gerarchia dei creditori, in virtù della quale i crediti del rango superiore possono essere convertiti solo se la conversione dei crediti del grado precedente non è sufficiente.
Nel quadro del privilegio di cui godono, i depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a LBCR sono completamente esclusi dalla conversione (art. 49 OIB-FINMA), come i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Sono in tal senso privilegiati i depositi di clienti a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per depositante nonché dei crediti vantati da fondazioni bancarie quali istituzioni di previdenza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e da fondazioni di libero passaggio quali istituti di libero passaggio, fino a un importo massimo di 100 000 franchi per assicurato.
Le condizioni previste per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio valgono anche nei casi in cui la FINMA ordina una riduzione dei crediti. La riduzione dei crediti deve essere operata rispettando anche la gerarchia dei creditori toccati dalla misura (art. 47 cpv. 1 lett. a OIB-FINMA). Come nel fallimento secondo la LEF, anche in questo contesto viene operata una distinzione soltanto tra i crediti non garantiti e non privilegiati conformemente all'articolo 48 lettera d OIB-FINMA.
2. Per quanto riguarda la tutela dei depositanti, la legislazione svizzera prevede un disciplinamento pluristratificato:
- privilegio nel fallimento in virtù dell'articolo 37a LBCR in combinato disposto con l'articolo 219 capoverso 4 LEF, in materia di fallimento i depositi di clienti vengono privilegiati rispetto ad altri crediti fino a concorrenza di un importo massimo di franchi 100 000 (vedi risposta ad domanda 1). Nella graduatoria prevista dall'articolo 219 LEF sono collocati in seconda classe;
- mezzi propri supplementari per i depositi privilegiati per coprire l'eventualità di un risanamento o di un fallimento, ogni banca è tenuta ad adottare provvedimenti per proteggere i depositi privilegiati. In virtù dell'articolo 37a capoverso 6 LBCR, deve detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei propri depositi privilegiati;
- pagamento immediato con gli attivi liquidi disponibili in virtù dell'articolo 37b LBCR, in caso di insolvenza di una banca i depositi privilegiati vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili e fino a concorrenza di un importo massimo fissato dalla FINMA nel singolo caso. Questa norma consente ai clienti di accedere il più rapidamente possibile alle risorse di cui abbisognano per coprire le loro necessità esistenziali. Normalmente, gli attivi liquidi che rimangono alla banca interessata sono sufficienti per il pagamento di tutti i depositi garantiti.
- Garanzia dei depositi se nonostante tutto gli attivi liquidi di una banca non sono sufficienti per il pagamento completo dei depositi privilegiati, l'Associazione di garanzia dei depositi (Esisuisse) interviene a titolo complementare. A Esisuisse sono affiliati tutti gli istituti bancari e tutti i commercianti di valori mobiliari che detengono depositi privilegiati. L'associazione assicura il pagamento dei depositi garantiti ancora in sospeso entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure e la necessità di fondi. A tal fine le banche affiliate riuniscono un importo massimo di 6 miliardi di franchi (cfr. art. 37h LBCR). Esisuisse subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti e quindi nel corso della procedura di insolvenza l'importo viene generalmente rimborsato come credito privilegiato e torna nuovamente a essere disponibile (art. 37j cpv. 4 LBCR).
Risposta del Consiglio federale.