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13.3492 · Interpellanza · 2013-06-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è del parere che le attuali disposizioni sulla protezione dei dati siano compatibili con l'e-government?

2. Gli adeguamenti delle disposizioni sulla protezione dei dati relativi all'e-government sono in elaborazione o in fase di progettazione?

3. Per un e-government efficace bisogna adeguare le disposizioni sulla protezione dei dati?

4. Dove vede il Consiglio federale eventualmente una necessità di adeguamento?

Begründung

Affinché la collaborazione fra le autorità possa essere organizzata in modo efficace per l'e-government, devono essere riconsiderate le disposizioni sulla protezione dei dati. Lo scopo di e-government è di impostare in modo efficiente il contatto tra privati e autorità come pure tra le autorità stesse. Tuttavia, a causa delle disposizioni sulla protezione dei dati, una soluzione efficiente non è ancora possibile. Così, viene messo in dubbio l'utilizzo del numero AVS per l'identificazione univoca di una persona. La Suisse ID è già sovente utilizzata. Pertanto occorre verificare in quali ambiti bisognerebbe allentare le disposizioni sulla protezione dei dati per allestire un e-government più efficiente e incrementarne i benefici.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sulla protezione dei dati è entrata in vigore il 1° luglio 1993. Da allora la realtà è molto cambiata: rapidi sviluppi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché provvedimenti previsti e attuati per la lotta contro il terrorismo a livello mondiale non sono che due sfide per la tutela della sfera privata e il mantenimento del diritto di autodeterminazione in materia di informazione. In questo senso, il Consiglio federale non ritiene opportuno allentare le disposizioni sulla protezione dei dati. La legge federale sulla protezione dei dati deve essere riveduta e adeguata alle mutate condizioni tecnologiche e sociali. Per questa ragione nel mese di dicembre del 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di effettuare il relativo progetto di revisione. Per integrare le conoscenze specialistiche necessarie e garantire gli interessi dei vari gruppi di persone interessate da un'eventuale revisione della legge federale sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) istituisce un gruppo di accompagnamento. Entro la fine del 2014 il DFGP presenterà al Consiglio federale proposte sull'ulteriore modo di procedere, tenendo conto dei risultati della valutazione nonché degli sviluppi in corso nell'Unione europea.

Le disposizioni sulla protezione dei dati attualmente in vigore non costituiscono però un motivo per cui non si possa attuare il governo elettronico in Svizzera. Lo stesso vale per la comunicazione transfrontaliera per via elettronica tra autorità, cittadini e altri destinatari che partecipano ai progetti prioritari di applicazione della "Strategia di e-government Svizzera". Nel caso del progetto di governo elettronico è importante che si tenga conto tempestivamente degli aspetti relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e che si provveda ad attuare i provvedimenti appropriati del caso. Laddove necessario, le organizzazioni responsabili dei progetti di governo elettronico devono provvedere ad emanare atti normativi specifici.

Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire per creare un identificatore unico per le persone. Per le imprese sono già state create le condizioni di base per rendere il governo elettronico ancora più efficiente ai diversi livelli istituzionali mediante un identificatore delle imprese (IDI) e, nel settore degli immobili, mediante un indicatore federale degli edifici e delle abitazioni (EDIG, EWID). L'utilizzo del numero AVS come indicatore universale o settoriale per le persone fisiche è al momento oggetto di dibattiti in particolare a livello federale e cantonale. In primavera la Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) ha istituito uno specifico gruppo di lavoro in questo ambito. In merito alle singole domande:

1. Secondo il Consiglio federale le attuali disposizioni sulla protezione dei dati non costituiscono un ostacolo per l'attuazione del governo elettronico.

2. Al momento non sono previsti adeguamenti alle disposizioni sulla protezione dei dati nell'ambito dell'attuazione del governo elettronico. Tuttavia, sono stati e saranno ancora affrontati nei singoli casi gli adeguamenti ad atti normativi specifici vigenti nel quadro della concezione e dell'attuazione di progetti di governo elettronico.

3. Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nell'adeguamento delle disposizioni sulla protezione dei dati. Bisogna tuttavia esaminare se e in quali ambiti siano opportuni adeguamenti di atti normativi specifici come, ad esempio, l'impiego del numero AVS come identificatore per un governo elettronico più efficiente. Nell'ambito della comunicazione transfrontaliera per via elettronica tra autorità, cittadini e altri destinatari si pongono inoltre ulteriori questioni inerenti ad aspetti giuridici della protezione dei dati che necessitano di una particolare attenzione.

4. In linea di principio, gli adeguamenti a leggi relative a progetti del governo elettronico devono essere pianificati ed effettuati dalle organizzazioni responsabili del progetto. Il Consiglio federale intravede una possibilità di rendere più efficiente il governo elettronico soprattutto nell'utilizzo del numero AVS come identificatore generale dei dati personali, sebbene siano necessari adeguamenti di legge e debbano essere definite le condizioni quadro. Tuttavia, ritiene che l'applicazione sistematica del numero AVS nell'ambito del governo elettronico debba essere valutata a fondo e che debbano essere verificate anche altre alternative. In linea di principio, il numero AVS è concepito come numero di assicurazione sociale e orientato alla sua funzione. Questo utilizzo mirato si rispecchia in modo particolare anche nei principi e negli obblighi giuridici per quanto riguarda il rilevamento dei dati, il loro contenuto e la frequenza negli aspetti tecnici e finanziari; lo stesso vale per l'utilizzo del numero AVS al di fuori delle assicurazioni sociali. Nell'articolo 50e della legge federale per l'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (LAVS) il legislatore ha creato la possibilità di base per utilizzare il numero AVS anche al di fuori delle assicurazioni sociali, purché lo preveda una base formale sotto il profilo legale che ne definisca lo scopo d'utilizzo e gli aventi diritto.

Risposta del Consiglio federale.