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13.3525 · Mozione · 2013-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una disposizione del Codice penale che punisca il fatto di coprirsi il volto in pubblico durante manifestazioni e dimostrazioni.

Begründung

Negli ultimi tempi manifestazioni e dimostrazioni pacifiche sono sfociate in episodi di violenza, con ingenti danni materiali e inedite aggressioni a persone. Di recente, a Berna a margine della manifestazione "Tanz dich frei" ("Liberati ballando") agenti di polizia sono stati attaccati con pietre e fuochi d'artificio, lamentando vari feriti.

Le violenze sono perpetrate sempre da teppisti a volto coperto, che esercitano una spaventosa energia criminale. Questa violenza deve essere combattuta con tutti i mezzi disponibili in uno Stato di diritto, tra cui un divieto nazionale di coprirsi il volto in pubblico.

Divieti di questo tipo esistono già in vari cantoni, ma di norma non sono imposti. Anche se applicati, i divieti cantonali sono praticamente inefficaci, in quanto il mancato rispetto, se punito, è sanzionato soltanto come contravvenzione, come una piccola multa di parcheggio.

Il divieto di coprirsi il volto in pubblico va pertanto sancito nel Codice penale svizzero. Chi partecipa a una manifestazione a volto coperto commette un reato e va punito di conseguenza. L'articolo 123 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione una competenza legislativa esclusiva nell'ambito del diritto penale. Un tale disciplinamento chiaro esplicherà anche un forte effetto preventivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condanna severamente i reati commessi durante le manifestazioni pubbliche; spesso una minoranza di persone violente approfitta e abusa della massa dei manifestanti pacifici per proteggersi. Frequentemente capita di sentirsi minacciati dalla presenza, in tali manifestazioni, di persone a volto coperto che si comportano in modo aggressivo. Tuttavia, non tutti i reati sono commessi a volto coperto, così come non tutte le persone che si coprono il volto commettono reati.

Vari cantoni, tra cui anche Berna, hanno introdotto divieti di coprirsi il volto in pubblico. L'adozione di tale misura è conforme alla ripartizione delle competenze sancita dall'articolo 57 della Costituzione federale (RS 101), che prevede che siano in primo luogo i cantoni a provvedere alla sicurezza sul loro territorio. Anche se l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale permette in linea di massima di iscrivere un divieto di coprirsi il volto in pubblico nel Codice penale svizzero (RS 311.0), vi sono tuttavia ragioni importanti che vi si oppongono. Anzitutto, un tale divieto dichiara punibile un comportamento che di per sé non minaccia né viola direttamente un bene giuridico concreto. Un divieto o un obbligo di diritto penale è tuttavia di norma vincolato alla protezione di un bene giuridico concreto. Nel caso delle violenze commesse in occasione di manifestazioni sono rilevanti in particolare i reati patrimoniali e le lesioni personali. È difficile comprendere perché una persona che si copre il volto durante una manifestazione pacifica costituisca una minaccia per il nostro ordinamento giuridico o per la pace pubblica e debba essere sanzionata per questo comportamento. In tali circostanze si potrebbe al massimo prevedere una contravvenzione. D'altro canto, un divieto di dissimulare il proprio volto non impedisce alle persone propense alla violenza di commettere reati, per esempio di causare danni materiali, come peraltro mostrano le esperienze maturate dai cantoni che prevedono un tale divieto.

Bisogna ammettere che un divieto di coprirsi il volto in pubblico potrebbe contribuire a garantire l'amministrazione della giustizia. Vi sono effettivamente persone che, in occasione di manifestazioni, si rendono irriconoscibili per sottrarsi al perseguimento penale per reati contro la proprietà altrui o l'integrità fisica. Tuttavia, intervenire tempestivamente per prevenire tali reati è una questione di applicazione del diritto e di protezione dei beni giuridici. Non è a causa di una lacuna giuridica che non si agisca sempre in tempo e che, pertanto, i divieti cantonali di coprirsi il volto non siano imposti in maniera coerente, ma in particolare per motivi di tattica di polizia. L'applicazione rigida di un divieto di coprirsi il volto in pubblico può influire negativamente sulla tattica d'intervento delle polizie cantonali e comportare addirittura un'escalation indesiderata. Si può pertanto supporre che questi aspetti tattici entrerebbero in gioco anche se il divieto fosse iscritto nel Codice penale. Neanche una nuova disposizione penale potrebbe dunque garantire un perseguimento severo e senza lacune. Il diritto penale vigente offre inoltre basi sufficienti per agire contro le persone violente, che coprano o meno il loro volto. Il Consiglio federale comprende le preoccupazioni dell'autore della mozione, ma non ritiene opportuno iscrivere nel Codice penale un divieto di coprirsi il volto in pubblico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.