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13.3584 · Interpellanza · 2013-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come vede il Consiglio federale concretamente la collaborazione tra la sua amministrazione e le organizzazioni professionali nella lotta contro gli abusi in materia di utilizzo della croce svizzera o delle designazioni quali "swiss made", "swiss design", "swiss engineering", ecc. in Svizzera e all'estero?

Begründung

La legislazione Swissness definisce basi solide per proteggere efficacemente il marchio Svizzera e quindi garantire il mantenimento del suo plusvalore. Per attuarle è opportuno un partenariato tra l'amministrazione pubblica e le organizzazioni professionali rappresentative.

Alla stregua di altre attività statali delegate a organismi privati, il Consiglio federale potrebbe quindi sgravare la propria amministrazione delegando, sotto l'alta vigilanza dell'Istituto della proprietà intellettuale (IPI), compiti attuativi alle organizzazioni di categoria e alle associazioni professionali.

Stellungnahme des Bundesrates

a) Il progetto legislativo "Swissness", adottato dal Parlamento il 21 giugno 2013, mantiene il concetto attuale di libero utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" se i criteri legali sono adempiuti. Si è dunque deliberatamente rinunciato a istituire un apparato di controllo statale. Per agire contro abusi in materia di indicazioni di provenienza, la legge (art. 56 della legge sulla protezione dei marchi, LPM) legittima le associazioni (professionali, economiche e dei consumatori) e ora anche le autorità (IPI e cantoni) a intentare un'azione. Le associazioni di categoria e i loro membri svolgono dunque un ruolo chiave nell'attuazione efficace della protezione del "marchio Svizzera", di cui sono loro a beneficiare, permettendo così di mantenerne il considerevole valore. In Svizzera, l'IPI può intervenire in casi di abuso manifesto non legati a un settore specifico. All'estero, in tali casi può procedere tutt'al più per via diplomatica con il sostegno delle ambasciate svizzere in loco. Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari, responsabili della protezione contro gli inganni in tale settore, possono essere coinvolti nell'applicazione delle regole "Swissness" secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

b) Un problema attuale per l'attuazione consiste nel fatto che soltanto una minoranza delle associazioni di categoria procede contro gli abusi in materia di "swiss made" nonostante le possibilità legali riconosciute loro. Per facilitare loro il compito, l'IPI le informa a intervalli regolari in merito agli abusi manifesti nel rispettivo settore e continuerà a farlo. Le associazioni di categoria hanno la possibilità di associarsi per coordinare la propria strategia e/o incaricare professionisti.

c) Fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, le associazioni di categoria possono proporre criteri più restrittivi o specifici per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" e concretizzare l'attuazione della sua protezione mediante un'ordinanza di settore (art. 50 LPM). In tal modo indicazioni di provenienza disciplinate più in dettaglio potrebbero essere registrate anche come marchio geografico, il che agevolerebbe la loro protezione all'estero.

d) Alla luce delle possibilità esistenti per le associazioni di categoria, una delega più estesa (per es. ad altri organismi privati) non appare né necessaria né opportuna. È essenziale che le associazioni di categoria definiscano e mettano in pratica la loro strategia per un'attuazione della protezione del "marchio Svizzera" nel loro settore. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a esaminare eventuali proposte in occasione dell'elaborazione delle ordinanze in vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali del progetto "Swissness", a condizione che siano sostenute da una maggioranza delle cerchie interessate e finanziariamente neutrali.

Risposta del Consiglio federale.