13.3592 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel settore dell'asilo sono coinvolti non soltanto la Confederazione e i cantoni, bensì anche numerose organizzazioni private, istituzioni di soccorso, ecc. I contribuenti hanno il diritto di sapere quali organizzazioni private e istituzioni di soccorso ricevono denaro, in quale misura, per quali scopi, e se eventualmente sabotano la volontà del legislatore impiegando denaro pubblico e intralciando o addirittura combattendo le decisioni del Parlamento e del popolo.
In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali terzi ricevono denaro in relazione alla procedura d'asilo?
2. Per quali funzioni e compiti?
3. A quanto ammontano gli importi? A quali organizzazioni sono versati?
4. Secondo quali criteri sono scelte tali organizzazioni?
5. Come sono messi a concorso tali mandati?
6. In che modo la Confederazione verifica l'adempimento del mandato?
7. In che modo la Confederazione garantisce che il denaro pubblico non venga utilizzato per fare propaganda contro decisioni parlamentari o popolari oppure per sabotarle?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. L'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) riceve, quale organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso ammesse, 800 000 franchi all'anno per coordinare la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni dei richiedenti l'asilo (art. 30 e 94 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Alle singole istituzioni di soccorso che partecipano alle audizioni è rimborsato un importo forfettario di 350 franchi per audizione. L'OSAR riceve inoltre un sussidio forfettario annuo di 100 000 franchi per coordinare i singoli consultori giuridici per richiedenti l'asilo in Svizzera. Per attuare la campagna informativa e di sensibilizzazione riguardante la giornata del rifugiato (campagna TdF) l'OSAR riceve un contributo pari al massimo a 200 000 franchi all'anno.
In virtù dell'articolo 44 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2;RS 142.312), la Croce Rossa Svizzera (CRS) riceve sussidi forfettari annui pari a 300 000 franchi per garantire un'offerta terapeutica e consultiva decentralizzata per rifugiati e richiedenti l'asilo traumatizzati in tutta la Svizzera. Di questo importo, 50 000 franchi sono versati all'ambulatorio per le vittime di tortura e della guerra della CRS a Berna, il resto è ripartito tra i corrispondenti servizi a Zurigo (80 000 franchi), Losanna (70 000 franchi) e Ginevra (100 000 franchi). La CRS riceve inoltre un contributo annuo di 50 000 franchi per coordinare l'unione nazionale degli ambulatori per le vittime di guerra e torture.
Vari compiti del settore dell'asilo, ad esempio volti a garantire l'esercizio dei centri federali (art. 26 cpv. 2ter LAsi), sono inoltre affidati a fornitori esterni. L'onere finanziario maggiore riguarda le prestazioni di assistenza e sicurezza negli alloggi della Confederazione, che ammontano rispettivamente a 23 e 30 milioni secondo il preventivo 2013. I più importanti fornitori di prestazioni sono l'ORS nell'ambito dell'assistenza e Securitas in quello della sicurezza.
4./5. L'UFM mette a concorso le prestazioni esterne nel settore dell'asilo secondo le prescrizioni legali in materia di acquisti pubblici, come ha fatto ad esempio il 28 giugno 2013 per le prestazioni di assistenza e sicurezza negli alloggi federali e il 18 luglio 2013 per le prestazioni relative alla consulenza e rappresentanza legale nel centro di procedura federale di Zurigo.
In base all'articolo 79 OAsi 2, l'OSAR è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei compiti che sono attribuiti alle organizzazioni di aiuto ai rifugiati autorizzate (istituzioni di soccorso) di cui all'articolo 24 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311). Per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 79 capoverso 1 OAsi 2, la Confederazione versa all'OSAR un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese per il personale e i posti di lavoro; l'Ufficio federale della migrazione (UFM) fissa tale sussidio forfettario (art. 80 OAsi 2). Non è necessaria una messa a concorso, tanto più che la destinataria del sussidio è designata espressamente nell'ordinanza.
Il contributo versato alla CRS intende garantire un'offerta terapeutica in tutta la Svizzera. Tutte le istituzioni pertinenti ne beneficiano. In assenza di uno scambio di prestazioni questi contributi finanziari non sottostanno al diritto in materia di acquisti pubblici.
6./7. La collaborazione dell'UFM con l'OSAR e la CRS è disciplinata contrattualmente. L'OSAR e la CRS sono tenute a presentare un rendiconto regolare. L'UFM controlla l'impiego dei sussidi federali nel settore dell'asilo e degli stranieri nell'ambito della vigilanza finanziaria secondo l'articolo 95 LAsi. Finora non è stato constatato alcun impiego illecito dei sussidi federali. Alla luce dei compiti definiti esaustivamente nel contratto risulta chiaramente che un impiego dei sussidi federali per altre attività, quindi anche per il sostegno a campagne di votazione, non è ammesso.
Un sistema di controllo sarà introdotto nell'ambito delle prestazioni di assistenza e sicurezza negli alloggi della Confederazione per valutare in maniera costante le prestazioni fornite.
Risposta del Consiglio federale.