13.3716 · Interpellanza · 2013-09-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
A quanto risulta, una parte dei fondi versati dai frontalieri per garantirsi le prestazioni di disoccupazione verrebbero utilizzati dall'Italia per uno scopo improprio, ovvero pagare delle rendite d'invalidità.
Se così fosse, ci troveremmo di nuovo confrontati con un caso di soldi che vengono ristornati dalla Svizzera all'Italia con uno scopo preciso, ma che sono poi utilizzati per altro.
Del resto, anche i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri non vengono impiegati dai comuni italiani che ne beneficiano per opere infrastrutturali, come prescrivono gli accordi in essere, bensì per toppare i buchi nella gestione corrente.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Risulta un utilizzo improprio, da parte italiana, dei fondi destinati alla disoccupazione dei frontalieri?
2. Se fosse confermato l'utilizzo improprio, quali misure verrebbero prese?
3. In caso di conferma dell'utilizzo improprio, prenderebbe in considerazione un blocco dei versamenti dei fondi?
4. Non ritiene, in via generale, di dover esercitare maggiori pressioni sull'Italia affinché quest'ultima si attenga agli impegni presi, e questo in ogni settore, ciò che è lungi dal rispecchiare la situazione attuale (si pensi ad es. alla recente chiusura del cantiere della tratta italiana della ferrovia Stabio-Arcisate)?
Stellungnahme des Bundesrates
La retrocessione dei contributi relativi all'assicurazione contro la disoccupazione era prevista dall'accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri del 12 dicembre 1978 (RS 0.837.945.4). Essa permetteva ai frontalieri italiani che perdevano il loro lavoro in Svizzera di usufruire di una regolamentazione di disoccupazione più favorevole. Da parte italiana, la gestione dei fondi retrocessi è stata predisposta tramite un'apposita legge (legge 147/97, Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro).
A seguito dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), la retrocessione dei contributi è continuata a titolo transitorio fino al 31 maggio 2009. Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) n° 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l'indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale). Dal canto suo, l'Italia ha abrogato il regime speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani, in quanto di per sé contrario all'ordinamento europeo che vieta i trattamenti discriminatori tra cittadini UE.
Conseguentemente, il conto sul quale erano depositate le somme retrocesse non serve più per corrispondere indennità di disoccupazione ai frontalieri italiani che hanno perso il lavoro in Svizzera. La legge 147/97 non è però finora stata abrogata e non ci è noto che il suddetto conto sia ora usato ad altri scopi.
In conclusione, considerato che, da un lato, l'accordo tra la Svizzera e l'Italia non prevede alcun diritto di codecisione da parte della Svizzera relativamente all'impiego dei fondi retrocessi all'Italia e che, dall'altro lato, la questione della disoccupazione dei frontalieri rileva dell'esclusiva competenza dello Stato in cui essi risiedono, non spetta alla Svizzera prendere posizione in merito.
Risposta del Consiglio federale.