13.3726 · Interpellanza · 2013-09-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'assenza di norme contro l'usurpazione d'identità costituisce una lacuna del diritto penale?
2. In caso affermativo, intende proporre una modifica di legge?
3. È disposto a ispirarsi alla legislazione di altri Paesi che hanno riconosciuto il problema?
Begründung
La criminalità correlata all'usurpazione e al furto d'identità registra una crescita inquietante: stando a determinati studi fino al 40 per cento all'anno. Con lo sviluppo di nuove tecnologie, l'usurpazione d'identità è diventata molto più facile. Peraltro, spesso non è necessario essere particolarmente astuti per raccogliere un numero sufficiente di dati che permetta di usurpare l'identità di qualcuno, in quanto molte persone pubblicano frequentemente informazioni personali, se non addirittura intime, sulle reti sociali.
I danni per le vittime possono essere enormi: finanziari se l'usurpatore conclude transazioni tramite l'identità rubata, danni di reputazione o addirittura procedimenti penali se se ne serve per commettere reati. Anche le collettività pubbliche possono subire danni se l'usurpatore si serve dell'identità rubata per ottenere indebitamente prestazioni pubbliche.
Purtroppo in Svizzera l'usurpazione d'identità non è punita in quanto tale nel diritto penale. A seconda dei casi, può essere considerata come un delitto contro l'onore (art. 173 segg. CP) o una violazione della personalità (art. 28 CC), purché sia adempiuta una fattispecie, lungi dall'essere sempre data in caso di usurpazione. Spesso questi reati sono passibili soltanto di sanzioni minori, il cui effetto dissuasivo è insufficiente alla luce delle conseguenze. A seconda dei mezzi utilizzati precedentemente all'usurpazione d'identità, si può essere in presenza di sottrazione di dati (art. 143 e 179novies CP), accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati (art. 143bis CP), danneggiamento di dati (art. 144bis CP) o falsità in documenti (art. 251 CP). Laddove tali fattispecie non sono adempiute vi è una lacuna del diritto penale.
In Francia l'usurpazione d'identità è sanzionata con una pena detentiva di un anno e 15 000 euro di multa (art. 222-16-1 LOPPSI II; loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure). In Italia la "sostituzione di persona" è punita con una pena detentiva fino a un anno (art. 494 del Codice penale italiano).
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il furto o, più precisamente, l'abuso d'identità designa l'uso abusivo di dati personali (d'identità) altrui. Può riguardare, ad esempio, il nome, la data di nascita, i numeri di documenti d'identità, di conti bancari o di carte di credito, nonché password informatiche, codici di accesso o i cosiddetti nickname. L'abuso d'identità mira spesso a infangare la reputazione di una persona oppure a ottenere un vantaggio patrimoniale indebito. L'anno scorso ha destato scalpore il caso di due giovani uomini che in tal modo hanno speso oltre 40 000 franchi ai danni del proprietario di un portafoglio rubato. La diffusione di Internet e dei moderni strumenti di comunicazione nell'ambito del commercio e dell'industria e l'espansione dei social media hanno indubbiamente causato un aumento dei casi di abuso di identità.
L'autore che intende procacciare a sé stesso o a un'altra persona un indebito profitto si rende colpevole di frode (art. 146 del Codice penale, CP) o di tentata frode e può essere punito con una pena detentiva fino a cinque anni. Anche nell'ambito del "phishing" (usurpazione d'identità al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale indebito), l'abuso d'identità può rientrare nell'articolo 143bis CP (hacking) se l'autore si introduce illecitamente nel sistema informatico di un terzo o nell'articolo 143 CP (acquisizione illecita di dati) se si procura indebitamente dati a lui non destinati. A seconda delle intenzioni dell'autore e del caso concreto, sono applicabili anche fattispecie quali il danneggiamento di dati, il danno patrimoniale procurato con l'astuzia, le minacce o la coazione (art. 144bis, 151, 180 o 181 CP). L'abuso d'identità può anche essere sanzionato dagli articoli 173 seguenti CP se serve a commettere un delitto contro l'onore o contro la sfera segreta o privata. Infine, nei rari casi in cui non si ricollega a uno degli scopi di cui sopra, l'autore può essere punito, a seconda del cantone, con una multa per azioni gravemente sconvenienti o molestie di una persona. L'usurpazione d'identità è pertanto di norma punibile anche secondo il diritto vigente, tanto più che tale abuso non è mai fine a sé stesso, bensì è commesso con un'intenzione ben precisa, come espresso nelle fattispecie precedentemente menzionate.
Casi concreti di abuso d'identità hanno mostrato che questo tipo di criminalità - in Internet e nella vita reale - può essere favorito da una protezione insufficiente dei dati personali o da un uso troppo spensierato di tali dati. Il Consiglio federale accoglie pertanto con favore qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, volta a promuovere le misure di sicurezza in materia di trasmissione e protezione dei dati personali. In tale contesto, va sottolineata l'importanza del programma nazionale per la promozione delle competenze mediali dei giovani (2011-2015, www.jugendundmedien.ch) e di altre iniziative analoghe. La protezione dei dati personali, il controllo periodico della sicurezza e la reazione immediata in caso di sospetto abuso costituiscono elementi centrali per impedire tali reati.
3. Il Consiglio federale ritiene che non sussistano lacune penali per quanto riguarda il fenomeno dell'abuso d'identità. L'usurpazione d'identità con finalità ulteriori è di norma sanzionata da varie disposizioni penali. Per la lotta all'abuso d'identità è inoltre fondamentale proseguire le iniziative tese a prevenire e informare in merito ai rischi connessi all'uso di dati personali.
Risposta del Consiglio federale.