13.3746 · Interpellanza · 2013-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel giugno 2013 è stato pubblicato il rapporto sulla migrazione 2012, che tuttavia, illustrando la futura politica migratoria del Consiglio federale, solleva più domande di quanto non fornisca risposte. In particolare dal capitolo "Europa" risultano i quesiti seguenti:
1. In che modo la Svizzera è "in grado di intervenire attivamente nei processi decisionali europei già prima dell'adozione di provvedimenti legislativi"?
2. In che cosa consistono i citati interessi "della Svizzera" nella politica migratoria?
3. Quali sono gli interessi del Consiglio federale nella politica migratoria?
4. Quale incarico svolge l'addetto per la migrazione a Bruxelles? Quali risultati ha finora conseguito per la Svizzera?
5. Quanto guadagna l'addetto per la migrazione a Bruxelles?
6. Quale posizione sostiene il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia in seno al Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni (Consiglio GAI) dell'UE e nei rispettivi comitati settoriali? Quali successi concreti può vantare?
7. Quale posizione ha sostenuto la Svizzera in materia di ripristino dei controlli alle frontiere nello spazio Schengen?
8. In che modo la Svizzera critica le costanti violazioni dell'accordo di Schengen/Dublino da parte dell'Italia e di altri Paesi?
9. Quale obiettivo politico persegue "la ricerca e il sostegno del dialogo migratorio tra gli Stati"?
10. In che misura la Svizzera o l'Ufficio federale della migrazione è un membro attivo del gruppo ICMPD? Quali obiettivi misurabili sono perseguiti in seno a tale gruppo?
11. Quali ripercussioni ha comportato l'accoglimento da parte di popolo e cantoni della cosiddetta "iniziativa espulsione" sulla politica del Consiglio federale in materia di migrazione?
12. Quali ripercussioni avrebbe l'approvazione dell'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa sulla politica migratoria del Consiglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accordo di associazione a Schengen garantisce alla Svizzera il diritto di essere informata, consultata e di partecipare all'elaborazione di nuovi atti normativi e misure europei in questo settore. La partecipazione ai cosiddetti "comitati misti" è importante poiché di norma le decisioni sugli sviluppi di Schengen sono prese consensualmente. La Commissione europea, inoltre, coinvolge specialisti svizzeri in maniera analoga a quelli degli Stati membri dell'UE nella redazione di progetti legislativi concernenti Schengen.
2./3. Nel contesto internazionale ed europeo il Consiglio federale e la Svizzera si adoperano in favore di una politica migratoria atta a garantire e promuovere il benessere nel nostro Paese. La politica migratoria mira inoltre ad accordare protezione alle persone perseguitate, conformemente alla tradizione umanitaria elvetica, e a infondere un sentimento di sicurezza sia agli indigeni che agli immigrati in Svizzera.
4. Dato che la Svizzera non dispone dei medesimi diritti d'accesso alle informazioni nel settore dell'asilo e della migrazione conferiti agli Stati membri dell'UE, è importante che essa possa rappresentare con maggiore vigore i propri interessi mediante la presenza sul posto. L'addetto per la migrazione cura il buon funzionamento della rete di contatti con gli Stati membri dell'UE e con quelli associati a Schengen/Dublino, nonché con la Commissione europea. In tal modo garantisce l'informazione rapida e tempestiva della Svizzera in merito agli sviluppi della politica in materia di asilo e migrazione, permettendole se del caso di intervenire in maniera mirata in favore di propri interessi e di ottenere un relativo sostegno.
5. Il posto dell'addetto per la migrazione a Bruxelles è attribuito alla classe di stipendio 26.
6. In occasione delle riunioni del Consiglio dei ministri di giustizia e degli affari interni dell'Unione europea (Consiglio GAI), il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia si esprime sempre in sintonia con la politica del Consiglio federale in materia di Schengen e Dublino. Si è per esempio impegnata con successo per coinvolgere strettamente gli Stati Schengen nelle discussioni su una possibile deroga all'obbligo del visto per il Kosovo e per vincolare una tale deroga a severe condizioni.
7. In linea di principio la Svizzera si è adoperata per mantenere intatte le competenze degli Stati Schengen per il ripristino dei controlli di frontiera interni. Questa richiesta della Svizzera (e di una maggioranza degli Stati Schengen) è stata soddisfatta. La Svizzera ha inoltre accolto positivamente il ripristino dei controlli di frontiera interni a determinate condizioni, in particolare nel caso in cui in occasione della valutazione di un altro Stato Schengen siano state riscontrate gravi lacune nel controllo delle frontiere esterne di Schengen.
8. Il Consiglio federale non ritiene che l'Italia e altri Stati violino costantemente le disposizioni dell'accordo Schengen/Dublino. La collaborazione con l'Italia è sostanzialmente buona (cfr. anche la risposta del Consiglio federale alle interpellanze 12.4042 e 13.3376). Eventuali controversie sull'applicazione dell'acquis di Schengen/Dublino sono tematizzate direttamente con lo Stato in questione.
9./10. La ricerca condotta dall'International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) offre una panoramica della situazione in altri Paesi europei e fornisce indicazioni sullo sviluppo della politica svizzera in materia di migrazione. Dialoghi migratori contribuiscono a promuovere la cooperazione tra gli Stati di provenienza, di transito e di destinazione. In quanto Stato membro, la Svizzera partecipa agli incontri semestrali dei gruppi di coordinamento dell'ICMPD, in cui partecipa alle decisioni su questioni amministrative dell'organizzazione e può sottoporre le sue priorità strategiche.
11. Il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente l'attuazione dell'iniziativa espulsione. Le nuove disposizioni costituzionali sono in contraddizione con garanzie dello Stato di diritto esistenti sancite nella Costituzione federale (in particolare il principio della proporzionalità) e con norme del diritto internazionale non cogente, tra cui la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC) e la Convenzione relativa all'Associazione europea di libero scambio (AELS). Il disciplinamento proposto dal Consiglio federale per l'attuazione dell'iniziativa espulsione consente di garantire, nella misura del possibile, che siano espulse soltanto persone che hanno violato gravemente l'ordine pubblico.
12. L'iniziativa chiede di reimpostare in maniera sostanziale la politica svizzera in materia di migrazione introducendo tetti massimi e contingenti annuali per tutte le categorie di stranieri. Nel suo messaggio del 7 dicembre 2012, il Consiglio federale ha illustrato le ripercussioni dell'accettazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. L'accettazione dell'iniziativa potrebbe comportare la denuncia dell'ALC. In base alla clausola ghigliottina, sei mesi dopo un'eventuale denuncia dell'ALC verrebbero a cadere tutti gli altri accordi interessati dei Bilaterali I, comportando danni considerevoli per la Svizzera e la sua economia, in quanto l'UE rappresenta il più importante partner commerciale del nostro Paese. L'attuazione dell'iniziativa cagionerebbe inoltre un importante onere amministrativo per le autorità e le imprese.
Risposta del Consiglio federale.