Lexipedia

Non compromettere la sopravvivenza delle PMI con uno Swiss Finish per Basilea III e la regolamentazione del mercato dei derivati

13.3815 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a spiegare come intende fare affinché le PMI che vogliono coprire i loro rischi di tasso ricorrendo a derivati finanziari non siano svantaggiate nella loro competitività e nelle loro possibilità di sopravvivenza nell'ambito del previsto inasprimento della legislazione bancaria.

Begründung

Le prescrizioni di Basilea III puntano al rafforzamento della dotazione di fondi propri delle banche, obiettivo la cui necessità è ampiamente riconosciuta. Occorre tuttavia mantenere uno sguardo vigile sulle potenziali ripercussioni indesiderate.

Le inasprite prescrizioni previste da Basilea III per la dotazione di fondi propri toccano anche le operazioni basate sui derivati per la copertura dei rischi valutari e di tasso. La loro applicazione potrebbe moltiplicare i costi delle banche legati ai fondi propri rispetto a Basilea II, con conseguente rincaro dei prodotti destinati alla copertura dei rischi. Ne sarebbero toccate anche le PMI che ricorrono o intendono ricorrere a questo tipo di prodotti per coprire i propri rischi. Una simile discriminazione implicita delle PMI non rientra però tra gli obiettivi perseguiti con il recepimento di Basilea III.

L'impiego di derivati finanziari da parte delle PMI non mette in pericolo la stabilità del sistema finanziario e l'inasprimento delle esigenze della normativa in questo settore va quindi oltre le intenzioni perseguite. L'UE se ne è accorta e ha reagito fissando delle soglie al di sotto delle quali le operazioni su derivati con imprese estranee al settore finanziario sono escluse dal campo d'applicazione di Basilea III e dall'obbligo di clearing previsto dalla disciplina europea sui derivati non regolamentati (EMIR). Le PMI possono così continuare a coprire i propri rischi a condizioni sostenibili e non vengono svantaggiate da una regolamentazione eccessiva.

Anche la Svizzera deve poter attuare Basilea III in modo conforme agli obiettivi perseguiti e disciplinare utilmente i derivati non regolamentati. Infatti, se non si adotteranno disposizioni analoghe a quelle dell'UE, si creeranno inutilmente due ulteriori ostacoli a un'economia svizzera già fortemente sotto pressione. In primo luogo, per le PMI svizzere la copertura dei rischi rincarerà e l'offerta di derivati finanziari a costi accettabili si ridurrà. In secondo luogo, sul mercato delle operazioni di copertura dei rischi le banche svizzere risulteranno svantaggiate rispetto ai concorrenti esteri. Vi sono dunque tutte le ragioni per riconoscere anche in Svizzera le constatazioni fatte nell'UE e i provvedimenti ivi adottati, tenendo conto anche in Svizzera delle involontarie conseguenze indirette di un'attuazione di Basilea III e di una regolamentazione del mercato dei derivati non conformi agli scopi.

Stellungnahme des Bundesrates

Ancora nell'anno corrente verrà avviata una procedura di consultazione concernente un avamprogetto di legge federale sull'infrastruttura dei mercati finanziari, elaborato in collaborazione con le cerchie interessate. La legge deve attuare le esigenze internazionali che risultano dalle raccomandazioni del Financial Stability Board e da altri organismi internazionali concernenti il mercato dei derivati fuori borsa (i cosiddetti derivati OTC) e che devono rafforzare la stabilità finanziaria. È previsto che l'avamprogetto si orienti prevalentemente alla norma UE contenuta nel regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) poiché la maggior parte del commercio di prodotti derivati in Svizzera avviene con controparti situate nell'UE e per queste operazioni sono già oggi applicate le norme dell'EMIR. Conformemente a questo regolamento, anche per la regolamentazione svizzera è previsto di escludere dall'obbligo di rendiconto (obbligo di clearing) le operazioni trattate da imprese esterne al settore finanziario a garanzia diretta della loro attività o della gestione della liquidità o delle finanze. Analogamente all'EMIR l'eccezione è applicabile anche se l'impresa conclude ulteriori operazioni sui derivati a scopo speculativo a condizione che non superi un determinato valore soglia.

Per quanto concerne Basilea III, la Svizzera ha attuato in modo coerente lo standard internazionale del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. L'attuazione di Basilea III nell'UE contiene invece eccezioni non previste dallo standard per la dotazione di fondi propri ("CVA capital charge") per determinate operazioni sui derivati con clienti PMI. Sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza queste eccezioni sono ingiustificate e le autorità di vigilanza nazionali nell'UE annullano di fatto le eccezioni con mezzi propri supplementari nel secondo pilastro. L'attuazione di Basilea III in altri Stati non contiene tali eccezioni. Rispetto alle norme estere non sussiste quindi di principio alcuno svantaggio per le PMI svizzere.

Risposta del Consiglio federale.

Non compromettere la sopravvivenza delle PMI con uno Swiss Finish per Basilea III e la regolamentazione del mercato dei derivati | Lexipedia | Lexipedia