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13.3819 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché i nuovi veicoli omologati e controllati nell'UE vengano immatricolati in Svizzera senza un'ulteriore omologazione da parte dell'USTRA.

Begründung

La procedura svizzera di omologazione, che attesta la conformità dei veicoli alle disposizioni di legge vigenti (basate sulle direttive UE), rappresenta un'inutile duplicazione del controllo UE e genera elevati costi sia nell'economia privata sia a livello federale e cantonale, che si potrebbero evitare adeguando la regolamentazione nazionale in materia, ormai non più attuale. Per i veicoli omologati nell'UE, l'esame svizzero non fornisce nuove informazioni utili e rappresenta solo un ostacolo al commercio che contraddice il principio "Cassis de Dijon". Il certificato di omologazione svizzero deve essere quindi eliminato, introducendo al suo posto il numero di omologazione UE. Tale misura contribuirebbe a ridurre i prezzi nazionali al consumo e a contrastare il fenomeno elvetico dell'"isola dei prezzi elevati".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La duplicazione presunta dall'autore della mozione è inesistente: in Svizzera non si effettua né un doppio controllo del veicolo né una doppia omologazione. I veicoli a motore rientrano negli Accordi bilaterali I conclusi tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea il 21 giugno 1999 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.526.81). La Svizzera riconosce i tipi di veicolo provvisti della cosiddetta approvazione generale CE. Per questa categoria la Confederazione redige semplicemente una scheda tecnica in cui riporta i dati necessari alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti (industria automobilistica, settore assicurativo, autorità federali e cantonali), estrapolandoli dalla corposa approvazione generale CE. In aggiunta, nella scheda sono specificati l'ente preposto alla distribuzione di veicoli dello stesso tipo e il soggetto che deve occuparsi della riparazione di eventuali difetti di serie con ripercussioni sulla circolazione o sull'ambiente (procedura di richiamo).

La scheda tecnica, messa a disposizione delle autorità esecutive cantonali in formato elettronico dall'Ufficio federale delle strade, funge da base per il rilascio dei documenti individuali dei veicoli. I dati in essa riportati servono altresì agli operatori del settore commerciale automobilistico per la messa a punto di accessori e ricambi e agli assicuratori per il calcolo dei premi. Anche i calcoli relativi alle emissioni di inquinamento atmosferico e acustico del traffico veicolare e quelli inerenti all'attuazione dell'etichetta Energia e delle prescrizioni in materia di emissioni di CO2 si basano su questa scheda.

La prassi vigente è compatibile con le disposizioni del MRA e, dal punto di vista del Consiglio federale, non costituisce alcun ostacolo sproporzionato al commercio.

Qualora la Confederazione non rendesse più disponibili tali dati, l'industria e le singole autorità cantonali dovrebbero rilevarli individualmente. Per queste ragioni, e anche per motivi di costi, è preferibile mantenere l'attuale soluzione centralizzata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.