13.3860 · Mozione · 2013-09-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali per poter:
1. effettuare un rilevamento annuale delle superfici per l'avvicendamento delle colture ancora disponibili in Svizzera; e
2. garantire, a scadenza biennale, il rilevamento delle zone edificabili (statistica).
Begründung
A causa degli azzonamenti, la Svizzera perde ogni anno molte superfici destinate all'utilizzazione agricola. Secondo l'articolo 30 capoverso 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, i cantoni sono tenuti a informare regolarmente sulla disponibilità di superfici per l'avvicendamento delle colture. Nell'adempimento di questo obbligo, i cantoni seguono modalità differenti. Per questo motivo, non è possibile valutare tempestivamente l'evoluzione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Inoltre, mancano i dati necessari per monitorare l'evoluzione delle zone edificabili disponibili e della loro utilizzazione e, pertanto, manca uno strumento importante a garanzia di uno sviluppo sostenibile del territorio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° luglio 2008, la legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) costituisce la base giuridica per il rilevamento e l'aggiornamento di geodati. La LGI ha lo scopo di mettere a disposizione geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione svizzera nella qualità necessaria e a prezzi adeguati.
I piani di utilizzazione cantonali e comunali fanno parte dei geodati di diritto federale, che sono iscritti nel catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP) - allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620; identificatore 73). Al momento, il catasto è stato introdotto nel quadro di un progetto pilota in otto cantoni e, al più tardi entro il 1° gennaio 2020, dovrà essere introdotto in tutti i cantoni (art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza del 2 settembre 2009 sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, OCRDPP; RS 510.622.4). Con la messa in funzione del catasto, sarà possibile disporre di geodati costantemente aggiornati sulle zone edificabili che sono delimitate nei piani di utilizzazione comunali e cantonali. I rilevamenti annuali o pluriennuali non saranno più necessari.
Attualmente, ogni quattro anni i cantoni devono fornire statistiche sulle loro superfici per l'avvicendamento delle colture (art. 30 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1). I dati forniti devono soddisfare i principi enunciati all'articolo 26 capoverso 2 e all'articolo 28 OPT.
Anche le superfici per l'avvicendamento delle colture fanno parte dei geodati di base di diritto federale, ma non sono parte integrante del catasto (allegato 1 OGI, identificatore 68). È previsto che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale comunichi ai cantoni il modello di geodati minimo entro fine 2015. In seguito, i cantoni sono tenuti a rendere accessibili i dati corrispondenti entro un termine di cinque anni mediante un servizio di rappresentazione e un servizio di telecaricamento (art. 34 cpv. 1 OGI). A questo punto, anche le superfici per l'avvicendamento delle colture beneficieranno di geodati costantemente aggiornati conformi alla struttura minima e alla qualità stabilite.
Le richieste del'autore della mozione possono pertanto essere soddifatte nell'ambito delle basi legali esistenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.