Scandalo della ricerca all'Università di Zurigo. Perché in alcuni casi il Fondo nazionale tollera le violazioni scientifiche e i plagi?
13.3862 · Interpellanza · 2013-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale si è già espresso più volte in merito all'ancora irrisolto scandalo della ricerca all'Università di Zurigo (interpellanze 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.3252 e 13.3263).
Nel 2010 il Fondo nazionale svizzero (FNS) ha condannato il rettorato dell'Università di Zurigo per gravi violazioni dell'integrità scientifica e i tribunali fecero passare in giudicato una violazione della Costituzione federale e dei diritti d'autore del responsabile del progetto. Nonostante ciò, dal 2009 i ricercatori coinvolti, in particolare il responsabile del progetto, non possono più portare avanti le proprie ricerche.
Visti i fatti di cui sopra, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Le risposte all'interpellanze 13.3252 e 13.3263 riguardanti la sanzione delle violazioni scientifiche da parte del FNS non sono regolamentari. In seguito all'accertamento delle "violazioni scientifiche" lo stesso presidente del FNS di allora ha comunicato che il FNS "rinuncia ad avviare una procedura sanzionatoria formale" e che avrebbe solo espresso raccomandazioni, sebbene il rispettivo regolamento del FNS preveda sanzioni. Come giudica il Consiglio federale un tale procedimento?
2. Nella sua risposta all'interpellanza 13.3263 il Consiglio federale non ha contestato il fatto che nel 2010, nell'ambito dello scandalo della ricerca del FNS, il FNS abbia provato diversi casi di plagio nell'inoltro delle domande per la partecipazione a progetti di ricerca, senza però applicare sanzioni. Non viene inoltre contestato il fatto che il FNS abbia minimizzato la gravità del plagio. Quale base legale giustifica questo procedimento, soprattutto se si considera che in altri casi il FNS non si è fatto certo scrupoli nell'infliggere sanzioni ("NZZ" dell'8 luglio 2013)?
3. Nella sua risposta all'interpellanza 12.4241 il Consiglio federale ha comunicato che l'istituzione di una commissione nazionale per l'integrità scientifica, proposta dall'autore dall'interpellanza già nel dicembre del 2012, non era necessaria. Come giudica il fatto che adesso anche il FNS ritiene necessaria la creazione di una commissione per l'integrità scientifica a livello nazionale? Fino ad oggi, cosa è stato fatto da un punto di vista concreto riguardo alla creazione di una commissione di questo tipo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha preso atto dei problemi emersi durante lo svolgimento di due progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero (NFS, cfr. risposte ai seguenti interventi: 10.3924; 10.4167, 12.4241, 13.3252, 13.3263). Il Consiglio federale può esprimersi soltanto su ciò che riguarda la sfera di competenza della Confederazione e del FNS. Pertanto, continuerà a non prendere posizione sulle questioni relative ad altre sfere di competenza riguardanti procedure e conflitti tra le parti in causa e le istituzioni interessate.
Sulla base di queste considerazioni, rispondiamo come segue alle singole domande:
1./2. Per gestire le violazioni scientifiche il FNS fa riferimento al "Regolamento del Consiglio della ricerca sulla gestione delle violazioni scientifiche da parte di richiedenti e beneficiari dei sussidi". In merito alle vicende avvenute nel 2009 all'Università di Zurigo (UZH) e all'ospedale universitario di Zurigo (USZ) il FNS ha condotto un'inchiesta relativa al respingimento di una domanda inoltrata dal gruppo di ricerca del professore in questione, constatando la presenza di violazioni scientifiche (appropriazione non autorizzata di idee di ricerca, mancanza di informazione e di accordo). Il FNS ha comunicato alle due persone coinvolte, in modo inequivocabile, di considerare l'accaduto una violazione scientifica e di non tollerare tale comportamento. La domanda è stata respinta.
In applicazione del regolamento e in base alla sua facoltà di apprezzamento il FNS non ha espresso alcuna sanzione formale (le sanzioni possibili sono: ammonimento scritto; avvertimento scritto; riduzione, blocco o restituzione dei sussidi; esclusione temporanea dalla procedura di presentazione delle domande). Viste le circostanze particolari nel gruppo di ricerca in seguito all'assenza del professore (i soggetti in questione, che avevano inoltrato la domanda, non erano tra coloro che avevano potere decisionale per le misure corrispondenti all'UZH e all'USZ), il FNS ha ritenuto che l'applicazione di sanzioni non sarebbe stata commisurata. Questa possibilità è prevista dal regolamento.
3. Dal momento che nel frattempo le scuole universitarie hanno stabilito le proprie basi legali e le procedure sanzionatorie per la violazione delle regole dell'integrità scientifica, non è necessario istituire una commissione interistituzionale degli istituti di ricerca delle scuole universitarie. Le istituzioni ritengono che la creazione di una tale infrastruttura non sarebbe commisurata al ristretto numero di casi che presentano aspetti interistituzionali. Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario intervenire in questo senso.
Risposta del Consiglio federale.