Lexipedia

13.3869 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni in vari cantoni si è registrato un aumento dei furti con destrezza, spesso ai danni di persone anziane o bisognose di aiuto. Le possibilità per sanzionare tali reati sono tuttavia limitate. Il Codice penale tedesco prevede una disposizione speciale (art. 243 cpv. 1 n. 6), che classifica come furto particolarmente grave il fatto di derubare persone indifese.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei furti con destrezza in Svizzera?

2. Il Consiglio federale ritiene che occorra modificare le pene comminate per il furto ai danni di persone bisognose di aiuto?

3. Prende in considerazione una campagna di prevenzione per sensibilizzare la popolazione ai furti con destrezza e alle truffe ai danni di anziani?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica indicano un aumento dei furti con destrezza, passati da 5816 nel 2009 a 6514 nel 2012. Circa il 30 per cento delle vittime ha un'età superiore ai 70 anni: 2009, 27 per cento; 2010, 32 per cento; 2011, 32 per cento; 2012, 30 per cento (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/19/03/02/key/02/06.html).

2. Ai sensi dell'articolo 243 capoverso 1 numero 6 del Codice penale tedesco, il furto compiuto approfittando della posizione di vulnerabilità di una persona è classificato come furto particolarmente grave ed è punito con una pena detentiva da tre mesi a dieci anni. In Svizzera i furti con destrezza sottostanno alle sanzioni penali di cui all'articolo 139 CP (furto). Tale disposizione sancisce che il furto con destrezza è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Se il colpevole fa mestiere del furto, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere (n. 2). Se invece ha agito come associato a una banda specializzata in furti e rapine, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (n. 3). Questa gradazione delle pene applicabili in caso di furto è equiparabile a quella prevista dal diritto tedesco. L'ampia cornice edittale consente al giudice di valutare in modo appropriato le circostanze del singolo caso al momento di fissare la pena. I giudici possono in particolare tenere conto anche delle modalità con cui è stato commesso il reato (p. es. sfruttando la vulnerabilità del danneggiato). Alla luce di tale considerazione, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre una fattispecie specifica per il furto ai danni di persone bisognose di aiuto.

3. Quanto a un'eventuale campagna di prevenzione, va osservato che i reati in questione rientrano nella sfera di competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale. Alcuni cantoni hanno già svolto campagne di prevenzione di questo tipo (p. es. il cantone di Berna). Inoltre, la prevenzione svizzera della criminalità rinvia al proprio sito Internet http://www.skppsc.ch, accessibile al pubblico, in cui richiama l'attenzione su questo tipo di reati e fornisce consigli sul comportamento da tenere in queste situazioni. Apparentemente anche le banche istruiscono appositamente il proprio personale al fine di prevenire i casi di truffa ai danni di persone anziane. Infine, tale problema trova ampio spazio nei media, motivo per cui il Consiglio federale non ritiene necessario realizzare un'ulteriore campagna di prevenzione sul tema.

Risposta del Consiglio federale.