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13.3886 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Quale importanza attribuisce il Consiglio federale all'ordine pubblico nell'ambito dell'esecuzione di pretese finanziarie sulla base della Convenzione di Lugano o mediante assistenza giudiziaria?

2. È disposto a tutelare i patrimoni di società o cittadini svizzeri incensurati e le entrate fiscali dei cantoni di domicilio da pretese di risarcimento ingiustificate?

3. Non sarebbe necessario, a tutela delle imprese svizzere, stipulare con l'Italia un accordo sulla protezione degli investimenti?

Begründung

In Italia è in corso un processo politico farsa nei confronti dell'industriale svizzero Stephan Schmidheiny. Il 2 settembre 2013 la Corte d'appello di Torino ha pubblicato la sentenza di secondo grado, ancora più severa di quella di primo grado.

La sentenza viola principi fondamentali dello Stato di diritto. L'inammissibile paragone tra le attività industriali di Schmidheiny e la conferenza nazista di Wannsee ha dato un duro colpo al principio della presunzione d'innocenza. I giudici hanno ritenuto inutile accertare il nesso causale tra il disastro e l'agire di Schmidheiny e hanno ignorato le prove addotte dalla difesa, violando in tal modo massicciamente il diritto a una procedura equa ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Schmidheiny è considerato in tutto il mondo un pioniere nell'ambito della gestione dei rischi connessi alla lavorazione dell'amianto e la sua opera industriale e filantropica ha contribuito ampiamente alla buona reputazione internazionale dell'economia svizzera.

La sentenza prevede pure il versamento provvisorio di 90 milioni di euro a titolo di risarcimento danni. Di tale obbligazione, eseguibile in Svizzera conformemente alla Convenzione di Lugano, beneficeranno essenzialmente istituzioni di diritto pubblico: i giudici hanno assegnato 65 milioni a comuni, regioni, associazioni ambientaliste e sindacati. Nella sua sentenza la Corte d'appello torinese non ha considerato che dal 2007 ad oggi Schmidheiny ha versato a oltre 1500 interessati indennizzi superiori a 50 milioni di franchi.

L'eseguibilità della sentenza di secondo grado conformemente alla Convenzione di Lugano induce a temere che i competenti tribunali cantonali saranno presto confrontati a domande d'esecuzione delle parti civili. È inaccettabile che queste domande, fondate su una sentenza iniqua, siano eseguite in Svizzera, andando principalmente a beneficio dello Stato italiano.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le sentenze estere che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano non sono riconosciute in Svizzera se violano manifestamente l'ordine pubblico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale è il caso se il riconoscimento della decisione estera contrasta in modo intollerabile con la concezione svizzera del diritto (decisione del Tribunale federale del 29 dicembre 2008, 4A_440/2008, consid. 2.1).

La tutela dell'ordine pubblico comprende in particolare la preservazione del diritto di essere sentiti e di quello a una procedura equa (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; RS 0.101). La sentenza estera può non essere riconosciuta in Svizzera se è stata resa in violazione di tali principi procedurali.

L'eventuale violazione dell'ordine pubblico deve essere verificata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. Questo è un compito dei giudici competenti e non del Consiglio federale.

Riserve analoghe in materia di ordine pubblico esistono anche nell'ambito della notificazione e dell'assunzione delle prove in caso di figure di reato transfrontaliere (convenzione sulla notificazione, RS 0.274.131; convenzione sull'assunzione delle prove, RS 0.274.132).

2. In Svizzera gli interessi dei cittadini elvetici sono tutelati dall'ordinamento giuridico interno. Sono disponibili i rimedi giuridici usuali; il Consiglio federale non è abilitato a intervenire. Il principio della separazione dei poteri gli impedisce infatti di interferire in un procedimento giudiziario.

Se sono toccati gli interessi di cittadini svizzeri all'estero, il Dipartimento federale degli affari esteri può intervenire, nella misura del possibile, nell'ambito della protezione consolare.

3. Per ridurre i rischi giuridici e politici correlati a investimenti all'estero, la Svizzera stipula accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti. Gli Stati membri dell'OCSE hanno finora in linea di massima rinunciato a concludere tra loro accordi di questo tipo. Gli strumenti d'investimento multilaterali dell'OCSE e gli esistenti sistemi giuridici nazionali sono ritenuti una base sufficiente per tutelare gli investitori. Di conseguenza, anche la Svizzera rinuncia in linea di massima a stipulare accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti con altri Stati membri dell'OCSE quali l'Italia.

Risposta del Consiglio federale.