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Garantire l'accesso ai dati individuali AVS in forma anonima per la realizzazione di studi scientifici

13.3893 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di procedere ai necessari adeguamenti legislativi affinché l'accesso ai dati individuali AVS per la realizzazione di studi scientifici in forma anonima (nessuna trasmissione ai ricercatori del numero AVS) sia possibile nell'ambito di studi scientifici.

Begründung

I dati individuali dell'AVS contengono delle informazioni sui salari e sullo statuto professionale dell'insieme della popolazione svizzera attiva. Questi dati rappresentano quindi uno strumento molto utile per la ricerca scientifica in ambito socioeconomico, soprattutto per analizzare le fasce di popolazione più svantaggiate, spesso sotto rappresentate in altre banche dati. Inoltre il carattere longitudinale di questi dati permette di seguire l'evoluzione delle situazioni individuali nel tempo, aspetto essenziale quest'ultimo per la ricerca su problemi sociali. L'utilizzo di questi dati in forma anonima (nessuna trasmissione ai ricercatori del numero AVS) ha permesso recentemente di approfondire la situazione di fasce di popolazione marginalizzate, come ad esempio i disoccupati alle fine del diritto all'indennità.

Nel 2013 però delle richieste di accedere ai conti individuali AVS per effettuare degli studi scientifici sono state rifiutate con la motivazione - fornita dal servizio giuridico della centrale di compensazione AVS - che la ricerca scientifica non fa parte dei casi previsti all'articolo 50a della legge AVS che hanno diritto alla comunicazione dei dati individuali. Pur comprendendo la necessità di proteggere i dati sensibili, questa nuova prassi della centrale di compensazione rende estremamente complicato il poter effettuare della ricerca sui problemi sociali e sulle politiche sociali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente a una prassi pluriennale, l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) mette a disposizione dei ricercatori una grande quantità di dati necessari per la realizzazione di studi scientifici. Conformemente all'articolo 50a capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), per garantire la protezione degli assicurati si possono pubblicare dati d'interesse generale contenuti nei conti individuali (dati dei CI) solo se è impossibile risalire all'identità delle singole persone. Per adempiere i presupposti della LAVS, l'UCC anonimizza quindi i dati dei CI prima di comunicarli ai ricercatori per i loro studi scientifici.

Se, invece, l'anonimato degli assicurati non è garantito, vi sono buoni motivi per non autorizzare la comunicazione dei dati dei CI. Queste situazioni si riscontrano raramente, ad esempio quando ricercatori o istituzioni si rivolgono all'UCC per chiedere un confronto diretto tra i loro elenchi di dati personali (in particolare nome, cognome, data di nascita e numero AVS) e i relativi dati dei CI. In casi simili, il confronto dei dati comporterebbe inevitabilmente la possibilità di risalire all'identità delle singole persone. Tuttavia, giusta l'articolo 50a capoverso 4 lettera b LAVS, la comunicazione dei dati è ammessa anche in questi casi se, nel caso specifico, le persone interessate hanno dato il proprio consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse degli assicurati. Ma in particolare nel caso di coloro che devono far fronte a situazioni difficili (p. es. disoccupazione), non si può ritenere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse degli assicurati. In questi casi, quindi, nell'interesse degli assicurati l'UCC non può dare seguito a richieste di confronto dei dati con quelli dei CI.

Va inoltre rilevato che i dati non personali possono essere resi noti ai ricercatori, se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante (art. 50a cpv. 4 lett. b LAVS).

Pertanto, sulla base delle attuali basi legali, si possono già ottenere senza problemi dall'UCC dati dei CI anonimizzati per effettuare ricerche e studi scientifici. L'UCC non ha cambiato la sua pratica, da tempo costante, per l'accesso a tali dati. La richiesta dell'autrice della mozione è quindi adempiuta. Anche in futuro, per motivi legati alla protezione dei dati, andrà vietata la comunicazione di dati non anonimizzati senza il consenso della persona interessata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.