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13.3897 · Mozione · 2013-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il Codice di procedura penale permettendo, su richiesta di un giudice o di un Ministero pubblico, di trattenere una persona in stato di fermo preventivo di polizia fino a 72 ore.

Begründung

Le manifestazioni che purtroppo sono sovente prese a pretesto per commettere atti di violenza o vandalismo hanno luogo il fine settimana. Molto spesso il venerdì o il sabato sono poste in carcere preventivo persone che devono essere scarcerate senza i necessari controlli presso i vari servizi amministrativi. I sospettati non possono pertanto essere controllati correttamente.

Chiediamo che i sospetti di reato possano essere trattenuti, su richiesta di un giudice o di un Ministero pubblico, in fermo preventivo di polizia fino a 72 ore, al fine di garantire un accertamento serio in particolare anche oltre il fine settimana.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo quanto disciplinato dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), la polizia può fermare una persona al massimo per 24 ore (art. 219 cpv. 4 CPP). In seguito va liberata oppure - se sussistono motivi che depongono a favore di una carcerazione preventiva - tradotta dinanzi al Ministero pubblico. Dal canto suo, il Ministero pubblico dispone di 48 ore dal fermo per proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP). Il giudice dei provvedimenti coercitivi deve decidere al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del Ministero pubblico (art. 226 cpv. 1 CPP). Questa normativa garantisce che un giudice decida in merito alla legittimità del fermo al più tardi entro 96 ore dall'arresto. Tale durata massima risulta dalle disposizioni della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e della Convenzione europea del 4 novembre 1950 dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101), che esigono che la persona fermata sia tradotta immediatamente dinanzi a un giudice (art. 31 cpv. 3 Cost. e art. 5 n. 3 CEDU). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale diritto a comparire senza indugio dinanzi a un giudice è leso se intercorrono cinque giorni tra il fermo di polizia e l'ordine di carcerazione da parte del giudice.

Di conseguenza, già solo per questo fatto sussistono ostacoli giuridici che depongono a sfavore delle richieste avanzate nella mozione. Se il periodo di tempo durante il quale la polizia può trattenere una persona fosse aumentato di 48 ore, passando da 24 o 72 ore, il caso sarebbe esaminato da un giudice soltanto dopo sei giorni. Ciò sarebbe indubbiamente in contraddizione con il diritto di rango superiore.

Secondo il Consiglio federale vi sono tuttavia anche motivi oggettivi per cui non occorre prolungare la durata del fermo di polizia oltre quanto attualmente previsto dalla legge. La polizia può infatti effettuare autonomamente accertamenti nelle prime 24 ore dall'arresto. Se gli accertamenti lo esigono, il sospettato può essere trattenuto per più di 24 ore, a condizione che anche il Ministero pubblico sia di questo avviso. Quest'ultimo deve infatti richiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi la disposizione del carcere preventivo entro 48 ore dall'arresto. Polizia e Ministero pubblico dispongono quindi di 48 ore durante le quali possono effettuare accertamenti senza dover interpellare un giudice.

A parere del Consiglio federale la richiesta avanzata nella mozione non è necessaria ma soprattutto è in contraddizione con il diritto di rango superiore e va pertanto respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.