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Attuazione concreta, monitoraggio e trasparenza dei principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento

13.3948 · Mozione · 2013-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di organizzare un monitoraggio dell'attuazione da parte dei cantoni dei principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento applicabile alle imprese multinazionali, di sottoporre i cantoni a un obbligo di documentazione relativa ai prezzi di trasferimento e di presentare un rapporto al Parlamento sulla situazione attuale di questa attuazione.

Begründung

Come afferma l'OCSE, in un'economia globale in cui le imprese multinazionali rivestono un ruolo preponderante, i governi devono assicurarsi che gli utili imponibili delle imprese multinazionali non siano trasferiti artificialmente fuori dalla loro giurisdizione e che le basi imponibili dichiarate dalle multinazionali nei loro Paesi riflettano l'attività economica svolta. I principi dell'OCSE applicabili in materia di prezzi forniscono delle linee guida per l'applicazione del principio di "libera concorrenza". Questo principio è il consenso internazionale in materia di prezzo di trasferimento, ossia per la valorizzazione, ai fini fiscali, delle transazioni internazionali tra le imprese associate. Questi principi sono stati rivisti nel 2010. In questa occasione, sono state formulate raccomandazioni all'attenzione dei Paesi membri.

Nella sua risposta del 28 agosto 2013 all'interpellanza 13.3512 che chiedeva se questi principi fossero correttamente applicati in Svizzera, il Consiglio federale si è giustificato accontentandosi di affermare che "in Svizzera l'autorità di tassazione è il cantone in cui ha sede la società. Ciò vale anche per le società di gruppo dei gruppi imprenditoriali multinazionali. È pertanto compito dei cantoni verificare in quale misura una transazione infragruppo transfrontaliera coincide con il principio di piena concorrenza". Questa risposta non è accettabile.

Nell'ambito del suo progetto di semplificazione dei prezzi di trasferimento, l'OCSE ha appena pubblicato nel mese di luglio 2013 un libro bianco sulla documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. Da questo libro emerge che la Svizzera è uno dei rari Paesi che non conosce alcun obbligo di documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (pag. 15 segg.). Questo non può che nuocere all'immagine della Svizzera e a breve termine, viste le crescenti pressioni a livello internazionale metterla in difficoltà.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto fiscale svizzero non prevede norme specifiche in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. Sebbene il legislatore svizzero abbia rinunciato a introdurre nella legislazione tributaria disposizioni legali specifiche in materia esistono istruzioni dell'amministrazione che fanno esplicitamente o implicitamente riferimento alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. La circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 4 marzo 1997 sui principi dell'OCSE 1995 applicabili in materia di prezzi di trasferimento alle imprese multinazionali e alle amministrazioni delle contribuzioni (compresa l'aggiunta del 1996) obbliga i cantoni ad attenersi, nel determinare i prezzi di trasferimento, ai principi dell'OCSE per i gruppi multinazionali e le amministrazioni delle contribuzioni. Poiché la circolare non limita il campo di applicazione, le autorità fiscali svizzere devono attenersi a tali principi anche per le transazioni in Paesi che non hanno concluso una convenzione contro le doppie imposizioni con la Svizzera.

I principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento poggiano sul principio della libera concorrenza. Nella legislazione fiscale svizzera questo principio è ancorato negli articoli 58 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e 24 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). Entrambe le disposizioni consentono alle autorità di computare nel saldo del conto profitti e perdite della società le prestazioni valutabili in denaro, ossia le spese non riconosciute dall'uso commerciale e i ricavi non accreditati. Questi due articoli fungono da base legale nel determinare i prezzi di trasferimento, che devono pertanto rispettare il principio della libera concorrenza, o di libero mercato.

In Svizzera la riscossione dell'imposta federale diretta compete al cantone in cui ha sede la società. Contrariamente a molti Paesi, soprattutto dell'area anglosassone, che si limitano all'autotassazione delle imprese, in Svizzera le imprese sono tassate ogni anno dall'autorità fiscale cantonale. Ciò consente un controllo fiscale annuo regolare. I cantoni sono a loro volta sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che assicura l'applicazione corretta e uniforme della legge sull'imposta federale diretta.

Secondo l'articolo 126 LIFD il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Deve quindi collaborare in maniera esaustiva a determinare lo stato dei fatti ed è tenuto, in particolare, a presentare le prove che i prezzi di trasferimento applicati sono conformi al principio della libera concorrenza. Nell'ambito della sua attività generale di vigilanza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica in questo modo anche i prezzi di trasferimento applicati dalle società. Non sussiste quindi la necessità di procedere a un ulteriore monitoraggio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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