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13.4016 · Mozione · 2013-11-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di non aumentare l'imposta e il supplemento fiscale sugli oli minerali per i prossimi dieci anni, fissando una moratoria decennale sulla modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali e dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali.

Begründung

La popolazione svizzera si è pronunciata chiaramente contro l'aumento del prezzo del contrassegno stradale. Un aumento del prezzo della benzina, così come annunciato dalla consigliera federale Doris Leuthard, costituirebbe una violazione della volontà popolare e della democrazia. Per il potenziamento dell'infrastruttura stradale, peraltro necessario, non servono ulteriori imposte, tasse o tributi da parte degli utenti della strada.

Ogni anno l'utenza versa alla Confederazione 9,5 miliardi di franchi, il 70 per cento dei quali confluisce impropriamente nella cassa generale della Confederazione e nel finanziamento dei trasporti pubblici in Svizzera e all'estero. L'elettorato non capisce come sia possibile che alla fine manchino i fondi per la costruzione delle strade nel proprio Paese e si chiede a buon diritto che cosa è stato fatto negli ultimi quindici anni con questo suo generoso obolo annuale, visto l'aumento esponenziale di code, congestionamenti e strade in cattivo stato in Svizzera.

Il messaggio dei cittadini svizzeri è chiaro: i fondi per il finanziamento delle strade ci sono. In futuro il Consiglio federale, il Parlamento e il dipartimento competente dovranno investire tutte le loro energie affinché i 9,5 miliardi di franchi versati dall'utenza vengano destinati primariamente alle opere stradali. Il popolo ha detto a chiare lettere di non essere più disposto ad accettare nuovi aumenti di tasse, tributi e imposte nel settore dei trasporti privati. Il Consiglio federale e il Parlamento devono accettare la volontà popolare.

La Strategia energetica 2050 prevede un aumento progressivo dei prezzi entro il 2050, un obiettivo che si potrà facilmente raggiungere anche in presenza di una moratoria decennale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le tariffe dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali sono disciplinate dall'articolo 12 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61). L'aumento di suddette tariffe è pertanto di competenza dell'Assemblea federale o, in caso di referendum, dell'elettorato. L'ultimo aumento dell'imposta sugli oli minerali risale al 1993, mentre quello del supplemento fiscale sugli oli minerali addirittura al 1974.

Nel 2012 gli introiti specifici provenienti dal traffico stradale a livello federale ammontavano a circa 7,2 miliardi di franchi, così ripartiti: imposta sugli oli minerali: 3 miliardi; supplemento fiscale sugli oli minerali: 2 miliardi; prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali: 0,3 miliardi; tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: 1,5 miliardi; imposta sugli autoveicoli: 0,4 miliardi.

L'utilizzo di suddetti proventi è disciplinato dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) e da varie leggi federali ed è stato approvato in occasione di diverse votazioni popolari. L'articolo 86 della Costituzione federale specifica le quote di proventi a destinazione vincolata e i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale. La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti (eccetto i carburanti per l'aviazione), l'intero prodotto netto del supplemento fiscale sugli oli minerali per i carburanti (eccetto i carburanti per l'aviazione) e l'intero prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali devono essere utilizzati per le strade nazionali, per altri contributi direttamente vincolati alle opere in ambito ferroviario (p. es. contributo del 25 per cento alla NFTA), per contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati e per contributi versati ai cantoni per le strade principali.

Il Consiglio federale ha già illustrato in diverse occasioni il futuro andamento del finanziamento speciale per il traffico stradale (FF 2012 543; FF 2012 1283). A causa del previsto aumento delle spese, ascrivibile non da ultimo all'evoluzione del rincaro e al contestuale stallo o addirittura calo delle entrate (dovuti p. es. alle prescrizioni in materia di emissioni di CO2 e al crescente numero di veicoli con sistemi di propulsione alternativi), sul finanziamento speciale per il traffico stradale incombe un problema di copertura finanziaria. In mancanza di un adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali, rimasto invariato da quarant'anni, il deficit di copertura potrà essere evitato soltanto ricorrendo a drastiche misure di risparmio, che andrebbero però a compromettere significativamente l'efficienza e la qualità delle infrastrutture di trasporto, e in particolare delle strade nazionali, il cui contributo al mantenimento e al miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera è fondamentale.

Il Consiglio federale intende pertanto presentare a tempo debito le proprie proposte di misure riguardanti le entrate e le uscite necessarie al risanamento finanziario. Una moratoria sull'aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali ridurrebbe sensibilmente le opzioni e il margine di manovra disponibili a tal fine.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.