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13.4126 · Interpellanza · 2013-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La sentenza 9C-459/2011 del Tribunale federale ha sollevato non poche discussioni tra i fornitori di prestazioni. Il caso riguarda una consulente aziendale titolare di una SA che per un anno e mezzo ha fornito prestazioni di carattere strategico e operativo alla "ETH Zürich Foundation" sulla base di un mandato di prestazioni stipulato tra quest'ultima e la sua SA. Nel quadro di un controllo dei datori di lavoro, l'ufficio di revisione della cassa di compensazione ha classificato la donna come impiegata della fondazione, alterando di fatto strutture definite conformemente al diritto.

Consulenti aziendali, consulenti in risorse umane, avvocati, consulenti di marketing, fiduciari, consulenti in pubbliche relazioni, ecc. sono da allora esposti al rischio che i loro collaboratori che svolgono attività di una certa entità per un cliente, vengano "riclassificati". Indipendentemente dalla posizione assunta in merito ai termini della questione, l'insicurezza che regna nel settore non può accontentare nessuno.

Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Vede la necessità di un intervento politico per sbrogliare la questione?

2. Se sì, che cosa intende fare?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la costante giurisprudenza e prassi, i consulenti aziendali (consulenti in risorse umane, avvocati, consulenti di marketing, fiduciari, consulenti in pubbliche relazioni, ecc.) sono considerati indipendenti o dipendenti della propria società o di una persona terza, a condizione che non siano chiaramente legati alle persone o alle società che hanno conferito loro il mandato da un rapporto di lavoro. È determinante la personalità giuridica della società del consulente. Conformemente alla giurisprudenza, infatti, di regola non è ammesso risalire alle persone legate ad una persona giuridica; eccezionalmente, a condizioni restrittive, per esempio di fronte a un abuso di diritto quale l'elusione di contributi, è tuttavia lecito applicare il principio di trasparenza.

Nella vertenza esaminata nella sentenza 9C_459/2011, cui fa riferimento l'autore dell'interpellanza, non si trattava di una tipica attività di consulenza. Secondo l'accertamento giudiziario dei fatti, la consulente lavorava per la "ETH Zürich Foundation" con un grado di occupazione dell'80 per cento, fornendo principalmente prestazioni di carattere operativo. Alla sua società non era stata attribuita alcuna competenza per quanto riguarda l'esecuzione del mandato. In qualità di delegata del consiglio di fondazione e direttrice della segreteria di quest'ultima, essa era chiaramente coinvolta nell'organizzazione del lavoro della fondazione e soggetta alle sue direttive.

Sulla base dell'accertamento dei fatti, la questione di un eventuale abuso di diritto da correggere applicando il principio di trasparenza non si è nemmeno posta. Per quanto a conoscenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nei quasi due anni trascorsi dall'emanazione della sentenza non è mai stato applicato il principio di trasparenza e nessun rapporto tipico di consulenza è stato trasformato in attività dipendente a beneficio dei committenti. Alla sentenza del Tribunale federale non va attribuita alcuna portata che vada al di là del caso specifico esaminato. Poiché il Consiglio federale ritiene che essa non rimetta in alcun modo in discussione la prassi menzionata, consolidata e incontestata, dello statuto contributivo dei consulenti aziendali, non è necessario alcun intervento politico.

Risposta del Consiglio federale.