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13.4191 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 20 settembre 2010 il Consiglio degli Stati, su proposta del Consiglio federale, aveva accolto il mio postulato 10.3261, "Rimborso dei medicamenti in caso di uso off label e malattie orfane".

In sede di dibattito parlamentare, il Consiglio federale aveva affermato di voler modificare l'ordinanza sulle prestazioni (OPre) per tenere conto delle richieste del postulato, indicando come scadenza approssimativa il 2011.

A tutt'oggi, in base alle mie ricerche, questa modifica non è ancora stata effettuata.

Considerato quanto precede, chiedo al Consiglio federale quando intende adeguare l'OPre e, se ciò non fosse possibile, perché non lo è.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo parere in risposta al postulato Berberat 10.3261, il Consiglio federale si era dichiarato disposto a esaminare la possibilità di adottare i criteri stabiliti dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza per sottolineare l'importanza che riveste il rimborso dei costi se i trattamenti che richiedono un uso off label di medicamenti possono essere ritenuti giustificati dagli assicuratori dopo una valutazione dei singoli casi. Il 2 febbraio 2011 il collegio governativo ha deciso di fissare nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), più precisamente negli articoli 71a e 71b, i criteri del Tribunale federale sul rimborso dei medicamenti nei singoli casi. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2011 e disciplinano il rimborso, in deroga alla norma, di medicamenti non ammessi nell'elenco delle specialità o impiegati per terapie non previste nell'informazione professionale approvata da Swissmedic.

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi se l'impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l'assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute e se non sono date alternative terapeutiche e i costi sono proporzionati al beneficio atteso. Gli assicuratori malattie valutano ciascun caso singolarmente e se necessario forniscono la garanzia di rimborso dei costi soltanto dopo avere consultato il medico di fiducia. I criteri stabiliti negli articoli 71a e 71b OAMal si applicano a tutti i medicamenti, a prescindere dal fatto che siano impiegati per curare patologie comuni o malattie rare. Nelle sue risposte alle interpellanze Gutzwiller 11.3306, "Un tetto massimo di 100 000 franchi per i costi delle terapie mediche?", Humbel 11.3154, "Una sentenza del Tribunale federale che apre la strada al razionamento delle cure mediche?", e Bruderer Wyss 12.3634, "A rischio l'accesso ai medicamenti contro il cancro?", il Consiglio federale ha rinviato alla decisione del 2 febbraio 2011 sull'argomento.

Alla fine del 2013 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha portato a termine la valutazione dell'applicazione degli articoli 71a e 71b OAMal, rilevando la prassi adottata dai singoli assicuratori malattie. Questa rilevazione permetterà di identificare eventuali difficoltà nell'applicazione delle disposizioni. Il rapporto è in fase di elaborazione e sarà pubblicato verosimilmente nell'aprile 2014.

Risposta del Consiglio federale.