Lexipedia

Applicazione delle linee guida finanziarie dell'UE ai progetti a cui partecipa la Svizzera

13.4197 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera partecipa al grande progetto europeo Orizzonte 2020, un programma di cooperazione in materia di ricerca che prevede un finanziamento di 78 miliardi di franchi e al quale ha aderito anche Israele. Dopo mesi di intense trattative Israele ha finalmente accettato i termini delle linee guida finanziarie dell'UE secondo le quali i partecipanti che operano negli insediamenti israeliani, ovvero nei territori occupati non riconosciuti dall'ONU, non potranno fare domanda per ottenere finanziamenti. Secondo l'UE l'obiettivo delle linee guida è garantire, conformemente al diritto internazionale, il rispetto delle posizioni e degli impegni dell'Unione europea in merito al mancato riconoscimento della sovranità israeliana sui territori occupati dal giugno del 1967. In base all'accordo che disciplina Orizzonte 2020 gli istituti di ricerca situati o che operano nella zona palestinese oltre la linea verde non potranno beneficiare dei fondi europei. Pur avendo accettato queste condizioni d'ammissione, Israele dichiarerà in un allegato all'accordo di non riconoscere né la valutazione giuridica né la posizione politica dell'Unione europea riguardo ai suoi insediamenti.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 la Svizzera applica le linee guida finanziarie dell'UE. Il Consiglio federale condivide quindi il principio secondo cui i fondi pubblici svizzeri non devono essere impiegati per finanziare attività svolte negli insediamenti israeliani non riconosciuti dal diritto internazionale?

2. Il rispetto del diritto internazionale e la promozione di una politica estera coerente rappresentano due pilastri dell'impegno svizzero nella regione. Alla luce di questo caso, in che modo il Consiglio federale intende mantenere un atteggiamento coerente rispetto ad altri ambiti politici?

3. Quali sono, negli altri ambiti, gli strumenti che consentono di evitare che i fondi pubblici svizzeri finiscano nei territori occupati da Israele non riconosciuti dal diritto internazionale?

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera non riconosce la sovranità di Israele sui territori palestinesi occupati dal 1967 e, al pari della comunità internazionale, considera gli insediamenti israeliani in quei territori contrari al diritto internazionale. Alla luce di queste premesse, il Consiglio federale fornisce le seguenti risposte:

1. Le linee guida dell'UE "Orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014", in vigore dal 1° gennaio 2014, intendono garantire che i fondi europei (sovvenzioni e altri fondi supplementari come quelli per il progetto Orizzonte 2020) non finanzino enti israeliani che operano nei territori palestinesi occupati. Non essendo membro dell'UE la Svizzera non è vincolata al rispetto delle linee guida e dunque non vi sarebbero conseguenze giuridiche sulle nostre attività in Israele. Ad ogni modo i contributi che la Svizzera verserebbe al bilancio dell'UE per la sua partecipazione a Orizzonte 2020, indipendente dall'adesione di Israele, sarebbero gestiti secondo le linee guida.

Alla luce del suo impegno a rispettare e promuovere il diritto internazionale, la Svizzera ha adottato ulteriori misure che tengono conto della non legalità degli insediamenti israeliani (cfr. la risposta alle domande 2 e 3).

2./3. La Svizzera cerca di perseguire una politica coerente nei confronti di Israele e dei territori palestinesi occupati, soprattutto sul piano del diritto internazionale. Le visite ufficiali in Israele e le attività della rappresentanza svizzera a Tel Aviv, ad esempio, non prevedono alcun programma bilaterale ufficiale nei territori occupati. Misure simili vengono applicate nell'ambito dell'accordo di libero scambio AELS-Israele e dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e Israele. In base all'interpretazione giuridica dell'AELS, i due accordi non sono applicabili ai territori palestinesi occupati e non prevedono quindi alcun trattamento tariffario preferenziale per le merci di questi territori, a meno che non abbiano un certificato d'origine rilasciato nell'ambito dell'accordo provvisorio tra gli Stati AELS e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) o dell'accordo sul commercio dei prodotti agricoli tra la Svizzera e l'OLP. Sul modello dell'accordo tra UE e Israele del 2005, nello stesso anno gli Stati dell'AESL hanno sottoscritto una convenzione amministrativa secondo cui i certificati d'origine rilasciati in virtù dell'accordo di libero scambio AELS-Israele devono indicare la località o la zona industriale (con relativo codice di avviamento postale) in cui è stata effettuata la lavorazione o la trasformazione che conferisce l'origine. Queste indicazioni permettono all'Amministrazione federale delle dogane di identificare il luogo di produzione. Inoltre, nel giugno 2013 l'Amministrazione federale delle dogane ha pubblicato su Internet un elenco delle località escluse dalle preferenze doganali nei territori palestinesi occupati. Infine, il Consiglio federale ha ribadito in più occasioni che non è consentito il riferimento a "Israele" per le merci provenienti dai territori occupati (interpellanza Vermot-Mangold 05.3365, interpellanza Carobbio-Guscetti 13.3249 e interpellanza Vischer Daniel 13.3613).

Risposta del Consiglio federale.

Applicazione delle linee guida finanziarie dell'UE ai progetti a cui partecipa la Svizzera | Lexipedia | Lexipedia