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13.4220 · Mozione · 2013-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) in modo tale che, in tutti i casi in cui la Svizzera non ha assunto alcun impegno con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), vanno privilegiate le imprese indigene.

Begründung

Di recente sono stati resi noti diversi casi in cui i mandati per riparazioni a edifici della Confederazione sono stati aggiudicati all'estero. Pertanto nella legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) deve essere chiaramente stabilito che, nella misura in cui non sottostanno alle regolamentazioni dell'OMC, i mandati devono favorire le imprese nazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel settore degli acquisti pubblici la Svizzera è vincolata, oltre all'Accordo OMC sugli appalti pubblici (AAP, RS 0.632.231.422), anche all'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 con la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e a diversi accordi di libero scambio con Stati terzi.

L'Accordo bilaterale con l'Unione europea (UE) estende il campo d'applicazione dell'Accordo OMC e vincola entrambe le Parti contraenti a invitare i propri enti di aggiudicazione a non discriminare gli offerenti delle altre Parti (art. 6 cpv. 3). Ciò vale anche per gli acquisti che si situano sotto i valori soglia stabiliti nell'Accordo OMC e nell'Accordo bilaterale con l'UE.

Pertanto, fissare a livello di legge il principio che accorda priorità alle imprese nazionali come desiderato nella mozione violerebbe l'Accordo bilaterale con l'UE e potrebbe comportare, all'occorrenza, misure di compensazione.

Va inoltre segnalato che i mandati che non rientrano né nell'Accordo internazionale sugli appalti pubblici (AAP) né negli accordi riguardanti gli acquisti pubblici stipulati dalla Svizzera e dall'AELS con Stati terzi e che si situano al di sotto dei valori soglia dell'Accordo bilaterale con l'UE, non è regolato nella legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), bensì nel capitolo 3 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Le commesse edili inferiori a 2 milioni di franchi non devono essere messe a pubblico concorso, ma possono essere assegnate nella procedura mediante invito (art. 35 cpv. 3 lett. g OAPub). In questi casi il committente è libero di scegliere quali offerenti invitare per la presentazione dell'offerta (art. 35 cpv. 1 OAPub). Il committente deve solo assicurare di procurarsi almeno tre offerte, di cui una deve provenire da un offerente esterno (art. 35 cpv. 2 OAPub). Questa disposizione è volta a contrastare il rischio di accordi e corruzione. "Esterno" non significa tuttavia che debba essere invitato un offerente estero. Con esterno si intende piuttosto già l'offerente che ha la sua sede o la sua succursale in un altro spazio economico rispetto agli altri invitati. È il caso ad esempio per un offerente di un altro cantone (cfr. rapporto esplicativo del 1° gennaio 2010 concernente la modifica dell'OAPub, pag. 22). Gli offerenti esteri pertanto non hanno diritto ad essere invitati alle gare d'appalto che si situano al di sotto dei valori soglia definiti nell'Accordo OMC e nell'Accordo bilaterale con l'UE. Tuttavia, se una commessa edile al di sotto di 2 milioni di franchi è volontariamente messa a concorso con una procedura selettiva o aperta, anche le imprese dell'UE sono libere di fare un'offerta.

Nel 2012 solo l'1,2 per cento di tutti i versamenti della Confederazione per prestazioni e forniture commerciali sono confluiti nel settore costruzione civile e militare a imprese con sede all'estero. Nel 2011 questa quota era dell'1,5 per cento, e in queste cifre sono contenute anche le aggiudicazioni nel campo di applicazione dell'Accordo OMC. D'altra parte, alcune imprese svizzere all'estero hanno ottenuto appalti pubblici significativi e hanno quindi potuto creare o mantenere posti di lavoro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.