13.4233 · Mozione · 2013-12-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese, di prevedere riduzioni mirate nell'attuale ordinamento in materia di imposta preventiva, al fine di ristabilire l'attrattiva fiscale della Svizzera nel contesto della concorrenza internazionale.
Begründung
Nel confronto internazionale, l'imposta preventiva del 35 per cento riscossa in Svizzera sui redditi da capitale è molto elevata (cfr. http://www.estv.admin.ch/intsteuerrecht/themen/01314/01315/index.html, pagina disponibile in tedesco e francese). Il Regno Unito, la cui piazza londinese è la più importante piazza finanziaria a livello mondiale, non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi, e lo stesso vale per Singapore, Hong Kong, Malta e gli Emirati Arabi Uniti. Il Lussemburgo non preleva imposte alla fonte sui redditi da interessi e conosce un'ampia esenzione dei dividendi. Altri Stati sede di importanti piazze finanziarie hanno oneri fiscali decisamente inferiori (l'onere è ad es. del 10 per cento in Cina e del 15 per cento nei Paesi Bassi, in Russia e Turchia). Va inoltre rilevato che a causa degli inasprimenti della prassi seguita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni la procedura di notifica o il rimborso dell'imposta preventiva sono sempre più inefficienti. Al fine di rimediare a questi considerevoli svantaggi concorrenziali, nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese devono essere previsti adeguamenti mirati del vigente ordinamento in materia di imposta preventiva. Una riduzione mirata dell'imposta preventiva permetterà di accrescere considerevolmente l'attrattiva della Svizzera, evitando che essa assuma una posizione di svantaggio nella concorrenza internazionale tra piazze finanziarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'imposta preventiva viene riscossa sui redditi di capitali mobili, segnatamente su dividendi e interessi da averi, obbligazioni e titoli del mercato monetario. Sono soggette all'imposta preventiva anche determinate prestazioni d'assicurazione e le vincite alle lotterie.
Per le persone che hanno domicilio o sede in Svizzera, l'imposta preventiva ha funzione di garanzia. Se i redditi in questione vengono notificati nella dichiarazione d'imposta, l'imposta viene rimborsata (generalmente mediante computo dell'importo del rimborso nelle imposte dirette). Le persone che hanno domicilio o sede all'estero hanno invece diritto al rimborso dell'imposta preventiva soltanto se possono invocare un trattato internazionale (solitamente la convenzione di doppia imposizione) che preveda tale diritto. Nell'ambito del rimborso internazionale dell'imposta preventiva, la Svizzera quale Stato della fonte ha diritto a un importo tra lo 0 e il 15 per cento dell'ammontare lordo. In generale va osservato che la procedura di notifica o la concessione di un rimborso possono avvenire solo se a tal fine sono adempiute tutte le condizioni legali necessarie.
Come giustamente rilevato dall'autrice della mozione, sotto il profilo della competitività della piazza finanziaria e, in particolare, del mercato dei capitali, l'imposta preventiva produce in determinati ambiti effetti negativi. Poiché l'imposta preventiva viene riscossa di principio su tutti i pagamenti di interessi, per gli investitori istituzionali svizzeri ed esteri le obbligazioni e i titoli del mercato monetario emessi in Svizzera sono finanziariamente poco attrattivi. Per questa ragione le imprese svizzere emettono spesso obbligazioni e titoli del mercato monetario attraverso società estere del gruppo.
Nel 2011 il Consiglio federale aveva sottoposto al Parlamento un messaggio che prevedeva una revisione parziale dell'imposta preventiva. Per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario era previsto il passaggio dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore, che avrebbe consentito di differenziare le conseguenze fiscali a seconda della persona del creditore (beneficiario). Per gli investitori istituzionali, ad esempio le casse pensioni, sarebbe possibile rinunciare alla riscossione dell'imposta. Questa soluzione permetterebbe sia di rafforzare le condizioni quadro del mercato svizzero dei capitali come pure di utilizzare in modo mirato la funzione di garanzia assunta dall'imposta preventiva. Il Parlamento ha però respinto al governo una proposta in tal senso.
Un gruppo di lavoro formato da rappresentanti della Confederazione, dei cantoni e degli ambienti scientifici sta ora elaborando una nuova proposta che consenta di rafforzare il mercato svizzero dei capitali. La proposta in corso di elaborazione terrà conto degli sviluppi nazionali e internazionali rilevanti, in particolare per quanto riguarda l'accesso delle autorità fiscali nazionali ed estere ai dati bancari. Il gruppo di lavoro dovrà esaminare anche le richieste dell'economia, come la revisione dell'ordinanza sull'imposta preventiva, per agevolare il finanziamento interno ai gruppi in Svizzera. La pubblicazione del rapporto del gruppo di lavoro è prevista per fine 2014. Sulla base di questo rapporto il Consiglio federale deciderà in merito al seguito dei lavori.
Nel contesto del mercato dei capitali è dubbio che una semplice riduzione dell'aliquota dell'imposta preventiva possa bastare per riportare in Svizzera l'attività di emissione di prestiti. Nell'ottica finanziaria una riduzione sostanziale dell'aliquota dell'imposta preventiva non sarebbe sostenibile senza un relativo contro finanziamento; inoltre comprometterebbe la funzione di garanzia dell'imposta preventiva. Non sarebbe più garantita neppure la tassazione dei redditi patrimoniali in Svizzera. Per di più, quanto proposto nella mozione, ovvero una riduzione dell'aliquota nei confronti delle persone domiciliate all'estero - così come una rinuncia alla riscossione dell'imposta - non sarebbe attuabile nel vigente sistema del principio del debitore, poiché l'attuale imposta preventiva è riscossa nel rispetto dell'anonimato. L'adeguamento della riscossione dell'imposta preventiva sui redditi da capitali richiesto nella mozione richiederebbe dapprima il passaggio dall'attuale principio del debitore a quello dell'agente pagatore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.