13.4251 · Postulato · 2013-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di studiare le possibilità di aumentare alcuni aspetti dell'efficacia e della credibilità della vigilanza sul settore finanziario, soprattutto le sanzioni e la comunicazione.
Begründung
La piazza finanziaria svizzera ha bisogno di credibilità e l'economia del Paese ha bisogno di una piazza finanziaria forte e credibile. Questo avviene soprattutto grazie a una vigilanza adeguata, sia dal punto di vista dei controlli che delle sanzioni e della comunicazione. Se la vigilanza sugli istituti finanziari è già stata oggetto di diversi miglioramenti sul piano dell'organizzazione e al fine di definire i rischi maggiori (si veda al riguardo il rapporto del Consiglio federale del 16 maggio 2012 "Sviluppo degli strumenti di vigilanza e dell'organizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA"), altri sono ancora troppo poco sviluppati: la possibilità di pronunciare sanzioni e la disponibilità a informarne il pubblico. Non è coerente che nel settore della borsa e della concorrenza possano essere inflitte ai contravventori delle multe, talvolta elevate, e siano in seguito rese note rispettivamente da SIX e da Comco a tutti gli interessati senza che ciò trovi il suo equivalente, se non in modo occasionale e frammentario, in caso d'infrazione anche grave alla deontologia finanziaria. Considerando solo il caso recente delle decisioni che, secondo quanto riportato il 20 ottobre 2013 dalla Radiotelevisione svizzera, la FINMA avrebbe preso nei confronti di tre banche alla conclusione di un'inchiesta amministrativa aperta durante la Primavera araba, la constatazione è sorprendente. Considerando che queste banche hanno violato gravemente disposizioni in materia di vigilanza al momento dell'apertura e della gestione dei conti della cerchia dell'ex-presidente tunisino Ben Ali, la FINMA ha preservato la confidenzialità delle sue decisioni e ha rifiutato di indicare gli istituti in causa. Le sanzioni sembrano inoltre abbastanza indolori: qualche decina di migliaia di franchi a titolo di spese o la correzione di regolamenti interni, poco dissuasive per la maggioranza degli istituti, tanto più che secondo la stessa fonte il Ministero pubblico avrebbe rinunciato a perseguire penalmente le banche interessate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Se potesse infliggere sanzioni finanziarie (multe), la FINMA sarebbe investita di competenze penali. Quando è stata elaborata la legge sull'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA), è stato deciso, in particolare per ragioni che derivano dal diritto procedurale, di rinunciare esplicitamente a dotare la FINMA di competenze penali. Per aderire al suo compito, la FINMA dispone della possibilità di pronunciare diverse sanzioni efficaci (come il divieto di esercizio della professione o la confisca dell'utile). Essa può anche denunciare dei fatti di rilevanza penale presso l'autorità penale competente in materia di infrazioni contro la legislazione sui mercati finanziari (Dipartimento federale delle finanze) e domandare dei procedimenti.
Inoltre, la borsa (SIX Swiss Exchange; SIX) in quanto istituito privato è competente in materia di autodisciplina nell'ambito delle borse (art. 4 della legge sulle borse). Visto che è organizzata secondo il diritto privato, per adempiere il suo compito l'autodisciplina non dispone degli strumenti di vigilanza vincolanti utilizzati da un'autorità di vigilanza statale come la FINMA. Di conseguenza nell'ambito della vigilanza della SIX sulle borse non esiste l'obbligo di informazione e di dichiarazione da parte degli assoggettati alla vigilanza e la SIX a differenza della FINMA non può decidere misure quali una revoca dell'autorizzazione, la liquidazione, il ripristino della situazione regolare, il divieto di esercizio della professione o la confisca dell'utile. Al fine di poter esercitare il suo compito di vigilanza la borsa dispone in particolare del diritto di infliggere "multe", che non sono sanzioni penali, ma sanzioni di diritto privato convenute per contratto, ossia pene convenzionali derivanti dal principio dell'autodisciplina. La FINMA non ha competenze in materia di multe, ma dispone degli strumenti di vigilanza sopracitati, che le consentono di svolgere il suo compito.
Per quanto concerne la comunicazione, la FINMA è tenuta a informare il pubblico delle sue attività (art. 22 LFINMA). La FINMA informa almeno una volta all'anno sulle sue attività e prassi di vigilanza. Per quanto riguarda singoli procedimenti, di principio essa informa invece solo se sussiste un'esigenza sotto il profilo del diritto di vigilanza. Di conseguenza nei comunicati stampa la FINMA menziona gli istituti incriminati, dopo aver valutato gli interessi in gioco, solo se necessario a proteggere gli attori sul mercato, correggere informazioni false o forvianti o a preservare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali ("naming and shaming"; art. 34 LFINMA). Queste disposizioni legali nella pratica si sono dimostrati validi.
Considerando quanto precede, altri esami non sono necessari.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.