Superare semplicemente e in tempi brevi la peer review del Global Forum. Adeguamento unilaterale rapido delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
13.4269 · Mozione · 2013-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare unilateralmente le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) esistenti agli standard in materia di assistenza amministrativa attualmente vigenti. Fanno eccezione le CDI in cui la Svizzera chiede controprestazioni, ad esempio quella stipulata con l'Italia.
Begründung
Per superare la peer review del Global Forum, una parte importante delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) deve essere adeguata agli standard dell'OCSE attualmente vigenti. Considerato l'elevato numero di convenzioni concluse dalla Svizzera, tale adeguamento richiede molto tempo. La proposta ratifica della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale non risolve tale problema temporale. La Convenzione prevede una retroattività di tre anni. Senza violare importanti principi di diritto, la Svizzera può quindi porre in vigore la Convenzione solo fra tre anni, ovvero tre anni dopo l'annuncio della ratifica. La ratifica della Convenzione non può quindi contribuire a soddisfare i requisiti della peer review. La presente mozione intende aprire una via più rapida ed efficace, chiedendo l'emanazione di una legge che consenta alla Svizzera di applicare unilateralmente lo standard attualmente in vigore a livello internazionale in materia di assistenza amministrativa a tutti i Paesi cui non chiede controprestazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'adeguamento agli standard in materia di scambio di informazioni di un numero significativo di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) rappresenta una delle tre condizioni alternative che permetterebbero alla Svizzera di accedere alla seconda fase della peer review del Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum). Le altre due condizioni alternative sono date dall'introduzione di misure volte e identificare i detentori di azioni al portatore e l'introduzione di una deroga relativa alla notifica delle persone oggetto di una domanda di assistenza amministrativa.
A seguito dell'adozione degli standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni, nel mese di marzo del 2009, la rete di CDI è stata sottoposta all'adeguamento a tali standard. Da allora la Svizzera ha potuto porre in vigore o firmare 45 CDI e accordi sullo scambio di informazioni fiscali conformi agli standard (stato al 31 dicembre 2013). Inoltre ha firmato la Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Oltre ad adeguare le CDI agli standard in materia di scambio di informazioni, il Consiglio federale ha anche adottato delle misure in risposta alle critiche del Global Forum relative all'identificazione dei detentori di azioni al portatore e alla notifica delle persone oggetto di una domanda di assistenza amministrativa (con la revisione del Codice delle obbligazioni, RS 220, e la revisione della legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF; RS 672.5). Questi due progetti di revisione sono stati sottoposti al Parlamento e si trovano in fase di dibattimento.
Alla luce di questi considerevoli progressi, in una lettera del 20 dicembre 2013 il DFF ha formalmente chiesto al Global Forum di esaminare in un rapporto supplementare se le condizioni di passaggio alla seconda fase fossero soddisfatte. Per ottenere una valutazione sufficiente nell'ambito della seconda fase, la Svizzera deve tuttavia intraprendere tutte le misure necessarie a correggere i punti criticati dal Global Forum nella prima fase. In questo senso il Consiglio federale appoggia la misura proposta dall'autore della mozione.
Occorre tuttavia osservare che se, da un lato, il Global Forum riconosce la possibilità di adeguare unilateralmente una rete di convenzioni agli standard in materia di scambio di informazioni, dall'altro, precisa che la lista degli Stati partner oggetto di misure unilaterali deve essere definita in modo chiaro e oggettivo. L'introduzione di un criterio esplicito volto a escludere per ragioni soggettive gli Stati dal beneficio dell'applicazione unilaterale dello scambio di informazioni, di fatto con l'obiettivo di ottenere controprestazioni nell'ambito di negoziazioni separate, si rivela quindi essere molto problematica. L'introduzione di un criterio simile verrebbe certamente vista come una discriminazione arbitraria, che gli Stati partner non tollererebbero. Inoltre, la normativa dell'OCSE è diventata uno standard globale, adottato anche dalla Svizzera, per il quale è difficile far valere controprestazioni.
Considerando quanto precede, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto volto a estendere unilateralmente gli standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni agli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Lo scambio di informazioni basato su questa estensione unilaterale sarà deciso nel singolo caso e accordato su riserva di reciprocità. Gli Stati che presentano domanda di assistenza amministrativa su questa base devono inoltre assicurare la confidenzialità dei dati e il rispetto del principio di specialità. Ciononostante, non potendo accogliere integralmente la mozione, il Consiglio federale propone di respingerla. Contestualmente il DFF proseguirà la revisione di tutta la rete di CDI.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.