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Svolta energetica e rinnovamento dell'infrastruttura turistica. Investimenti nel settore assicurativo

13.4313 · Mozione · 2013-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 79 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (ordinanza sulla sorveglianza, OS), affinché siano possibili anche gli investimenti in infrastrutture.

Begründung

L'articolo 79 dell'ordinanza sulla sorveglianza limita considerevolmente le possibilità di investimento per le imprese di assicurazione. Praticamente vieta alle imprese di assicurazione di investire ad esempio in impianti per la produzione di energia o in infrastrutture turistiche. Anche altri importanti settori dell'infrastruttura come quelli dei trasporti e delle telecomunicazioni non rientrano negli scopi della normativa.

La Svizzera in questi settori dell'infrastruttura si trova di fronte a sfide enormi. Per affrontare la svolta energetica la produzione di energie rinnovabili deve essere ampliata notevolmente. L'ampliamento viene attualmente promosso soprattutto tramite la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia in rete (RIC). I mezzi della RIC tuttavia non sono affatto sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario. Con l'inclusione del settore assicurativo l'ampliamento dei vettori di energia rinnovabile potrebbe essere notevolmente accelerato, offrendo quindi un sostanziale contributo alla svolta energetica. Le infrastrutture turistiche nelle regioni alpine (impianti a fune, alberghi) sono in parte vetuste e devono essere urgentemente rinnovate. Solo tramite investimenti importanti la Svizzera può riguadagnare la capacità concorrenziale nel turismo alpino. Nel settore delle telecomunicazioni devono essere installate infrastrutture a banda ultra larga al fine di migliorare la capacità concorrenziale della Svizzera e di tutte le sue regioni. Ma l'ampliamento procede solo lentamente.

Un potenziale investitore sono le imprese di assicurazione, che potrebbero investire nel quadro di un partenariato pubblico-privato oppure semplicemente tramite partecipazione in corrispondenti infrastrutture. Secondo le stime le assicurazioni devono investire ogni anno 35 milioni di franchi. In considerazione degli interessi estremamente bassi queste ultime non trovano ormai più oggetti d'investimento interessanti sul mercato dei capitali. Mediante un'estensione dell'articolo 79 dell'ordinanza sulla sorveglianza potrebbero essere create le basi necessarie affinché anche gli investimenti in infrastrutture possano essere possibili. Si può anche presumere che le imprese di assicurazione investirebbero solo in oggetti infrastrutturali che producono una rendita a lungo termine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con il patrimonio vincolato sono garantiti i diritti dello stipulante relativi al contratto d'assicurazione. Il patrimonio libero comprende i valori patrimoniali che non sono attribuiti al patrimonio vincolato. In linea di principio già oggi è possibile effettuare investimenti infrastrutturali utilizzando sia il patrimonio vincolato, sia quello libero. Al contrario del patrimonio vincolato, per il patrimonio libero non sussistono di principio limitazioni relative alle possibilità di investimento.

A causa del suo scopo e quindi della sua particolare posizione nella procedura di fallimento, tutti gli investimenti riconducibili al patrimonio vincolato soggiacciono a particolari limitazioni che servono a tutelare lo stipulante.

Dato che non rappresentano una "categoria d'investimento" vera e propria, gli investimenti infrastrutturali possono essere effettuati in diversi modi. Sono ad esempio ipotizzabili partecipazioni dirette a un progetto infrastrutturale oppure investimenti in un'impresa nel settore dell'infrastruttura (ad. es. fornitore di energia elettrica, impresa di costruzioni). Inoltre, questi tipi di investimenti possono anche essere riuniti in fondi.

Già oggi sono quindi possibili investimenti infrastrutturali mediante il patrimonio vincolato. Ad esempio vengono concessi mutui finanziati con patrimonio vincolato a imprese svizzere attive nel settore dell'infrastruttura oppure vengono detenute loro obbligazioni. È però previsto di chiarire all'interno dell'amministrazione, con il coinvolgimento della FINMA, se oltre alle esistenti possibilità d'investimento nei progetti infrastrutturali sono possibili altri investimenti da patrimoni vincolati, affinché le imprese di assicurazione private possano fornire un contributo alla svolta energetica. Nell'ambito di questi investimenti bisogna però rispettare i requisiti generali del patrimonio vincolato (sicurezza, rendimento, diversificazione, liquidità) e i requisiti specifici della categoria d'investimento scelta, come previsto dagli articoli 76 e 79 dell'ordinanza sulla sorveglianza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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