13.470 · Iniziativa parlamentare · 2013-12-05
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre modificare l'entità delle pene in particolare nelle seguenti disposizioni del Codice penale (CP): articolo 40, nuova durata massima 40 anni (sinora 20); articolo 86 capoverso 5, liberazione condizionale secondo il capoverso 1 al più presto dopo 35 anni, secondo il capoverso 4 al più presto dopo 30 anni; articolo 113, pena detentiva sino a 20 anni; articoli 114 e 115, sino a 5 anni; articolo 129, sino a 10 anni; articoli 133 e 134, sino a 10 anni; articolo 303 cifra 1, sino a 20 anni.
Begründung
Come dimostrano gli avvenimenti attuali, l'entità delle pene non è più adeguata alla realtà odierna. Nella prassi lo strumento dell'internamento per prolungare la detenzione di criminali pericolosi si è rivelato lacunoso (come confermato dalla decisione del Tribunale federale del 5 dicembre 2013 in merito al caso Lucie). L'internamento permette di aggirare i limiti massimi oggi previsti per la durata delle pene e sanzionare così in modo adeguato i reati gravi. Ciò non corrisponde tuttavia a una garanzia di una lunga detenzione. I giudici devono poter infliggere sanzioni adeguate per i reati gravi senza dover ricorrere all'internamento, poco soddisfacente. Nell'ambito della circolazione stradale è stato introdotto il reato di guida spericolata: se paragonate alle pene comminate in tal caso, quelle previste per reati violenti non sono più adeguate.