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13.473 · Iniziativa parlamentare · 2013-12-12

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo del PBD presenta la seguente iniziativa:

L'età ordinaria di pensionamento per uomini e donne è fissata all'80 per cento dell'aspettativa media di vita di uomini e donne e viene adeguata periodicamente. La legge disciplina le disposizioni esecutive.

Begründung

Molteplici discussioni intorno all'età di pensionamento hanno ripetutamente mostrato che gli aspetti politici ed emotivi prendono il sopravvento sui fatti economici. Da un punto di vista razionale è tuttavia necessario riconoscere che l'età di pensionamento deve dipendere dall'effettiva aspettativa di vita. Quest'ultima ha subito un'evoluzione che non va di pari passo con l'evoluzione dell'età di pensionamento. Una correlazione automatica corrispondente servirebbe a spoliticizzare la questione, orientandola a una logica chiaramente definita. In questo occorre partire dal presupposto di un'età di pensionamento uguale per donne e uomini. Saranno lo stesso ancora possibili - entro una determinata fascia - flessibilizzazioni specifiche alle professioni e individuali.