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13.479 · Iniziativa parlamentare · 2013-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Ausgangslage

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21) va completata come segue:

Art. 20

...

Cpv. 2

I termini previsti dall'ordinanza per presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni la richiesta di applicazione della procedura di notifica costituiscono un termine ordinatorio.

La legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2) va completata come segue:

Art. 2

Cpv. 1

...

Lett. abis

I termini previsti dall'ordinanza per presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni la notifica della ripartizione di un dividendo nel caso venga applicata la procedura di notifica costituiscono un termine ordinatorio.

...

Le basi legali vanno inoltre modificate in modo tale che in futuro l'inosservanza del termine ordinatorio possa essere punito con lo strumento della multa disciplinare.

Poiché questa precisazione non comporta una penalizzazione degli interessati, non occorre fissare termini transitori. Queste disposizioni, che andranno integrate nella legge, dovranno inoltre essere applicate, per quanto possibile, a tutti i casi ancora aperti. Nel contempo occorre istituire una base legale affinché nei casi in cui la decisione sugli interessi di mora è passata in giudicato sia possibile procedere a un rimborso.

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21) va completata come segue:

Art. 20

...

Cpv. 2

I termini previsti dall'ordinanza per presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni la richiesta di applicazione della procedura di notifica costituiscono un termine ordinatorio.

La legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2) va completata come segue:

Art. 2

Cpv. 1

...

Lett. abis

I termini previsti dall'ordinanza per presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni la notifica della ripartizione di un dividendo nel caso venga applicata la procedura di notifica costituiscono un termine ordinatorio.

...

Le basi legali vanno inoltre modificate in modo tale che in futuro l'inosservanza del termine ordinatorio possa essere punito con lo strumento della multa disciplinare.

Poiché questa precisazione non comporta una penalizzazione degli interessati, non occorre fissare termini transitori. Queste disposizioni, che andranno integrate nella legge, dovranno inoltre essere applicate, per quanto possibile, a tutti i casi ancora aperti. Nel contempo occorre istituire una base legale affinché nei casi in cui la decisione sugli interessi di mora è passata in giudicato sia possibile procedere a un rimborso.

Begründung

Da qualche anno, per i dividendi all'interno di un gruppo, il diritto svizzero in materia di imposta preventiva prevede la procedura di notifica invece del pagamento con successivo rimborso dell'imposta. Le pertinenti ordinanze prevedono che la relativa notifica di dividendi all'interno di un gruppo avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine (art. 26a cpv 2 dell'ordinanza sull'imposta preventiva; RS 642.211, per quanto concerne l'ambito nazionale e art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere; RS 672.203, in ambito internazionale). Conseguenze nel caso in cui la notifica avvenga dopo i 30 giorni previsti non sono contemplate. In particolare il disciplinamento dell'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza sull'imposta preventiva è da questo punto di vista formulato in modo poco chiaro e il suo contenuto normativo non è univoco. Nella prassi i termini summenzionati sono generalmente stati considerati come termini ordinatori.

Nella sua decisione 2C_756/2010 del 19 gennaio 2011 il Tribunale federale ha interpretato il termine di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere in ambito internazionale come un termine legale e quindi come un termine di perenzione, statuendo che non si possa applicare la procedura di notifica se l'apposito modulo non è stato presentato per tempo.

In seguito alla decisione del Tribunale federale, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel 2011 - diversamente dagli anni precedenti - ha cominciato a non accettare i moduli di notifica all'interno di un gruppo in ambito sia nazionale sia internazionale presentati in ritardo e a intimare ai contribuenti di versare prima e chiedere poi il rimborso dell'intero importo dell'imposta preventiva. Sono stati inoltre fatturati gli interessi di mora dovuti per il periodo compreso tra la scadenza dei termini summenzionati e l'effettivo pagamento dell'imposta preventiva.

L'interpretazione e l'applicazione del diritto da parte dell'AFC contrasta tuttavia con la chiara volontà del legislatore. Per questo motivo è necessario procedere a una precisazione nei pertinenti atti normativi.

Non si deve derogare al principio che il pagamento dell'imposta preventiva del 35 per cento debba avvenire entro 30 giorni e che in seguito sia dovuto un interesse di mora. Tuttavia se la legge o un'ordinanza prevede una procedura di notifica, eventualmente fondandosi su un'altra base giuridica (ad es. convenzioni di doppia imposizione o Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE) e se le condizioni materiali sono soddisfatte indipendentemente dal fatto che la richiesta di applicare la procedura di notifica sia stata presentata entro i termini previsti e in modo formalmente conforme, l'imposta preventiva non è dovuta sotto un profilo economico nonostante l'inosservanza delle prescrizioni d'ordine.

Reclamare all'interno di un gruppo considerevoli interessi di mora (con decorrenza fino a cinque anni) su importi di imposta preventiva che alla fin fine non sono dovuti nuoce alla piazza imprenditoriale svizzera. Per questo motivo occorre correggere immediamente la prassi inasprita dell'AFC relativa alla non applicazione, all'interno di un gruppo, della procedura di notifica e alla riscossione di interessi di mora nel caso i pertinenti moduli vengano presentati soltanto dopo la scadenza del termine di 30 giorni.

Verhandlungen

Imposta preventiva, approvate agevolazioni retroattive

22.09.2016 (ats) Nell'ambito delle procedure di notifica previste dalla legge sull'imposta preventiva, i grandi gruppi otterranno agevolazioni in maniera retroattiva. Con 122 voti contro 64, il Consiglio nazionale ha eliminato oggi le ultime divergenze che l'opponevano agli Stati in merito all'applicazione di questa nuova regolamentazione chiesta da Urs Gasche (PBD/BE) tramite una iniziativa parlamentare.

Il testo riguarda circa 70 mila imprese sulle 400 mila sottoposte all'imposta preventiva. Queste, in particolare le filiali di un gruppo, possono, invece di versare l'imposta preventiva, notificare all'amministrazione federale delle contribuzioni il pagamento di dividendi al loro interno.

La divergenza eliminata oggi riguardava le sanzioni da infliggere alle aziende che non rispettano il termine di dichiarazione fissato a 30 giorni. A queste, oltre agli interessi di mora, può attualmente essere inflitta anche una sanzione penale.

Per la maggioranza le conseguenze finanziarie dei ritardi sono del tutto sproporzionate. Solo nel 2013, le multe e gli interessi di mora hanno fruttato all'erario federale 323 milioni.

La revisione delle legge sull'imposta preventiva dovrebbe eliminare questo contrattempo. I ritardatari dovrebbero tutt'al più versare una multa di 5 mila franchi al massimo. Questa nuova disposizione avrà un effetto retroattivo di cinque anni e costerà alla Confederazione 600 milioni di franchi.