Lexipedia

14.022 · Oggetto del Consiglio federale · 2014-02-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 19 febbraio 2014 concernente la legge sul servizio informazioni

Ausgangslage

Le discussioni nelle due Camere si sono concentrate sui settori d'attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), sulla procedura di autorizzazione necessaria per effettuare intercettazioni telefoniche, infiltrarsi nei computer o installare microspie in ambienti privati nonché sulla vigilanza sul SIC. Nel Consiglio nazionale i Verdi, i socialisti e i Verdi liberali hanno respinto il testo nella votazione sul complesso.

Nel novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare una nuova legge sul servizio informazioni. Nell'ottobre 2013 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione incaricando il DDPS di proseguire il lavori legislativi fino alla fine dell'anno.

Successivamente il progetto è stato rielaborato. Le decisioni più importanti sono state le seguenti:

- rinuncia alla creazione di una base costituzionale separata per il servizio informazioni;

- precisazione della collaborazione con i Cantoni e diritti di vigilanza cantonali ampliati per evitare lacune in materia di vigilanza;

- mantenimento dell'esplorazione dei segnali via cavo.

La legge sul servizio informazioni (LSI) disciplina i compiti del Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) in Svizzera e all'estero, le restrizioni a cui è sottoposto e la vigilanza su tale servizio. Crea le premesse per un'individuazione tempestiva di minacce e pericoli allo scopo di proteggere la Svizzera. Consente anche, in situazioni particolari, l'impiego del servizio informazioni per tutelare interessi nazionali essenziali per esempio la protezione di infrastrutture critiche e la protezione della piazza finanziaria ed economica oppure in occasione del rapimento di cittadini svizzeri all'estero.

La legge comprende i seguenti punti essenziali:

- base legale unitaria per il SIC.

- I diritti fondamentali e le libertà individuali delle cittadine e dei cittadini svizzeri vengono tutelati e la sfera privata rimane per quanto possibile intatta.

- Nuovo orientamento dell'acquisizione d'informazioni: in futuro si distinguerà tra estremismo violento con riferimento alla Svizzera, da un lato, e rimanenti ambiti di minacce e di compiti, dall'altro.

- Introduzione di nuove misure per l'acquisizione di informazioni (sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni) negli ambiti del terrorismo, dello spionaggio, della proliferazione e degli attacchi a infrastrutture critiche oppure per tutelare interessi nazionali essenziali. Per l'approvazione di tali misure è competente

in ogni singolo caso un'autorità giudiziaria (Tribunale amministrativo federale) e un'autorità politica (il capo del DDPS, previa consultazione obbligatoria della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale).

- Nell'ambito della difesa dall'estremismo violento non è consentito l'impiego delle nuove misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione.

- Conservazione e registrazione differenziate dei dati: in funzione della loro tematica, della loro fonte e della loro sensibilità, i dati sono archiviati in una rete di sistemi d'informazioni differenti e separati; prima di un'utilizzazione tale da esplicare effetti all'esterno, i dati personali devono obbligatoriamente essere verificati per

quanto riguarda l'esattezza e la rilevanza. I dati che il SIC ottiene mediante una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione sono trattati separatamente e sono a disposizione soltanto degli specialisti in seno al SIC.

- Ampi controlli: le attività del SIC sono sottoposte a un controllo/una vigilanza a quattro livelli, ossia da parte della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali e della Delegazione delle finanze delle Camere federali, da parte del Dipartimento competente e da parte del Consiglio federale.

L'esplorazione radio sottostà inoltre a una verifica separata da parte dell'autorità di controllo indipendente.

- Possibilità di ricorso: nel caso di decisioni del SIC e di sue misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, la LSI prevede efficaci possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale e, in seconda istanza, al Tribunale federale.

- Per l'applicazione ci si baserà ampiamente sulle strutture federali e cantonali esistenti. Complessivamente si prevedono 20 posti supplementari.

- Il disegno di legge comporta un rafforzamento della sicurezza interna ed esterna adeguato alla situazione di minaccia. Grazie a un contesto sicuro e socialmente stabile, vengono migliorate anche le condizioni quadro economiche e rafforzata la piazza svizzera.

Verhandlungen

Con 154 voti contro 33 il Consiglio nazionale ha deciso di entrare in materia sul progetto. Oltre ai Verdi, soltanto una minoranza dei socialisti e due rappresentanti del gruppo UDC si sono dichiarati contrari. I relatori della Commissione della politica di sicurezza hanno fatto notare che il progetto intendeva trovare un compromesso tra la tutela dei diritti della personalità e la sicurezza. A parer loro, l'obiettivo è stato raggiunto poiché la legge prevede diversi meccanismi di autorizzazione e di controllo. A opporsi per principio alla legge sono stati i Verdi, i cui relatori hanno evidenziato che essa rappresenta un'ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali: la sorveglianza preventiva verrebbe ampliata "in maniera insostenibile", il controllo risulterebbe insufficiente e la protezione dei dati non sarebbe disciplinata.

Il consigliere federale Ueli Maurer si è difeso dall'accusa secondo cui si procederebbe a intercettazioni a tappeto spiegando che, nel caso delle misure soggette ad autorizzazione, si tratterebbe di 10-12 casi all'anno. I socialisti hanno fatto dipendere la loro approvazione nella votazione sul complesso dall'adozione di svariate migliorie. Volevano per esempio rafforzare la procedura d'approvazione e potenziare l'alta vigilanza sul SIC. Nella deliberazione di dettaglio i Verdi e i socialisti hanno chiesto di inasprire la procedura di autorizzazione necessaria per effettuare intercettazioni telefoniche, infiltrarsi nei computer o installare microspie in ambienti privati. Tutte le proposte di minoranza che andavano in questa direzione non hanno tuttavia avuto alcun successo. La maggioranza del Consiglio ha espresso la propria fiducia nella procedura di autorizzazione a tre livelli proposta dal Consiglio federale e dalla maggioranza della Commissione. I Verdi volevano rinunciare all'esplorazione di segnali via cavo che, contrariamente all'esplorazione radio, era previsto non fosse soggetta ad alcuna autorità di controllo indipendente. Anche in questo caso il Consiglio nazionale ha seguito la proposta del Consiglio federale e della maggioranza della sua Commissione. Il Consiglio nazionale ha mantenuto anche la disposizione che consente al Consiglio federale di avvalersi del SIC in situazioni particolari non meglio definite. Nella votazione sul complesso il Consiglio nazionale ha adottato la legge con 119 voti contro 65 e 5 astensioni. Si sono opposti i Verdi, i socialisti e i Verdi liberali, considerato che tutte le loro proposte erano state respinte.

Con 37 voti contro 2 il Consiglio degli Stati ha deciso di entrare in materia sul progetto. La grande maggioranza della Camera alta lo ritiene necessario per far fronte alle attuali minacce. Nella deliberazione di dettaglio si è detta concorde con la maggior parte delle proposte fatte dal Consiglio federale ma, su suggerimento della Delegazione delle Commissioni della gestione, ha voluto limitare il raggio d'azione del SIC apportando alcune modifiche al progetto. Ha soppresso il riferimento alle "situazioni particolari" in cui il SIC avrebbe potuto giustificare il suo intervento. L'estensione delle attività del SIC, per esempio alla lotta contro lo spionaggio economico, sarà ora possibile soltanto in caso di "minacce gravi e incombenti". Quanto all'infiltrazione in sistemi informatici esteri, problematica sotto il profilo del diritto internazionale, il Consiglio degli Stati riteneva che dovesse essere autorizzata da un giudice. Il consigliere federale Ueli Maurer ha ribattuto che un giudice non può rilasciare una simile autorizzazione perché, nella maggior parte dei casi, risulterebbe essere un'azione illegale nel Paese interessato, ma il Consiglio degli Stati non ha prestato ascolto alla sua argomentazione. La Camera alta ha voluto stabilire regole più chiare anche in merito al momento in cui poter e dover inoltrare informazioni ad altre autorità. Il SIC trasmetterà così d'ufficio alle autorità di perseguimento penale le informazioni utili a prevenire reati gravi. L'esplorazione di segnali via cavo non ha sollevato grandi discussioni: l'unica proposta di rinunciarvi del tutto è stata nettamente respinta. Sarà invece assoggettata alla vigilanza dell'Autorità di controllo indipendente (ACI), come avviene già oggi con l'esplorazione radio. Il Consiglio degli Stati ha inoltre deciso di adottare disciplinamenti più severi concernenti la vigilanza sul SIC includendo nel progetto un'autorità di vigilanza indipendente incaricata di verificare la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle sue attività. Nella votazione sul complesso la legge è stata adottata con 32 voti contro 5.

Il punto più controverso della procedura di appianamento delle divergenze è stato la prassi da seguire in materia di concessione delle autorizzazioni per infiltrarsi nei sistemi informatici esteri. Consiglio federale e Consiglio degli Stati volevano il primo quale istanza preposta alla concessione delle autorizzazioni, mentre il Consiglio nazionale voleva delegare il compito "in casi di importanza secondaria" al consigliere federale incaricato della difesa o persino al direttore del SIC. Con 107 voti contro 80 la Camera bassa ha mantenuto questa posizione. La seconda divergenza riguardava l'obbligo di autorizzazione per acquisire informazioni all'estero. Il Consiglio degli Stati voleva che la misura venisse approvata dal Tribunale amministrativo federale (TAF); il Consiglio nazionale era invece contrario in quanto il TAF non avrebbe in nessun caso potuto approvare una misura siffatta. Per quanto concerne il rafforzamento della vigilanza sul SIC, la Camera bassa si è allineata alla decisione della Camera alta. Non ha voluto invece - contrariamente alla Camera alta - che la deroga al principio di trasparenza fosse applicata a tutta la legge sulle attività informative, bensì soltanto all'accesso a documenti ufficiali riguardanti l'acquisizione di informazioni.

A eccezione di una divergenza, il Consiglio degli Stati si è allineato alle decisioni del Consiglio nazionale. L'ultima divergenza riguardava gli attacchi hacker del SIC contro computer all'estero. Le due Camere ammettono che il SIC debba svolgere simili azioni per acquisire informazioni o per manipolare computer, ma le loro opinioni divergevano su chi debba autorizzarle. Nel caso di attacchi informatici intesi ad acquisire informazioni, il Consiglio degli Stati ha insistito che il consigliere federale incaricato della difesa consulti i suoi colleghi responsabili della politica estera e della giustizia. Per quanto riguarda le manipolazioni di computer all'estero, invece, spetta al Consiglio federale in corpore prendere una decisione.

In quest'ultima divergenza il Consiglio nazionale si è allineato alla decisione del Consiglio degli Stati.

Legge sulle attività informative | Lexipedia | Lexipedia