14.1058 · Interrogazione · 2014-09-10
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Con la premessa che non si vuole mettere in discussione l'importanza delle vite umane coinvolte nella vicenda non mi posso esimere dal porre le seguenti domande al Consiglio federale:
1. Se corrisponde al vero quanto riportato dal "New York Times", ovvero che Al-Qaida e i suoi affiliati hanno guadagnato almeno 125 milioni di dollari dai rapimenti di europei dal 2008 e che la Svizzera risulta al quarto posto tra i Paesi "pagatori", con 12,4 milioni di dollari sborsati, i riscatti sono stati pagati con soldi privati o pubblici?
2. Corrisponde al vero che i riscatti vengono pagati ai Paesi coinvolti sotto altre forme, quali ad esempio fondi per l'aiuto allo sviluppo?
3. Se i riscatti vengono pagati con soldi pubblici, da quali dipartimenti o enti provengono?
4. Vi sono le basi legali per effettuare tali pagamenti di riscatto?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. La Svizzera conduce una politica chiara. Non paga riscatti, ma al contempo punta alla liberazione degli ostaggi garantendone l'incolumità. Non accetta alcun tipo di ricatto da parte dei terroristi. La lotta contro i rapimenti a fine di riscatto è una priorità della nostra politica estera. La Svizzera inoltre esorta tutti gli Stati a rinunciare al pagamento di riscatti.
Il crescente numero di rapimenti da parte di gruppi terroristici per ottenere un riscatto è un fenomeno che preoccupa molto la Svizzera. Tale modo di procedere, che riduce la vita umana a semplice merce, rappresenta un'importante fonte di reddito per i gruppi in questione. Di conseguenza il pagamento di un riscatto costituisce indirettamente un incentivo a compiere altri rapimenti, mettendo ancora più a rischio i cittadini di tutti i Paesi.
Il Consiglio federale ritiene che il metodo più efficace per porre fine a questa pratica inaccettabile consista nell'applicazione e nella promozione di una strategia che escluda qualsiasi pagamento di riscatti. La strategia svizzera si basa su tre pilastri:
1. la prevenzione per dissuadere i cittadini svizzeri dal viaggiare in contesti ad alto rischio di srapimento;
2. convincere un numero sempre più ampio di Paesi ad aderire a una politica di non pagamento di riscatti e
3. intensificare la cooperazione internazionale per i casi concreti di rapimento.
Quanto più numerosi saranno gli Stati che rinunceranno a pagare riscatti e a fare concessioni politiche, tanto maggiore sarà l'effetto preventivo.
L'impegno della Svizzera opera anche a livello bilaterale e multilaterale. In particolare, ci impegniamo attivamente per sostenere la suddetta strategia in seno alle Nazioni Unite e al Forum globale dell'antiterrorismo (Global Counterterrorism Forum, GCTF), che ha tra l'altro promosso il "memorandum di Algeri" sulle buone pratiche in materia. I rapimenti a fine di riscatto figurano inoltre tra le priorità fissate dalla Svizzera nel quadro della sua presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2014. In occasione della Conferenza sulla lotta contro il terrorismo, tenutasi a Interlaken alla fine di aprile 2014, il presidente in carica dell'OSCE, Didier Burkhalter, si è rivolto agli Stati partecipanti dell'organizzazione per la creazione di un fronte unito di Paesi contrari al pagamento di riscatti.
Il Consiglio federale è fortemente impegnato in questa lotta. È importante porre fine al circolo vizioso del finanziamento delle attività terroristiche tramite i riscatti.
4. Poiché la Svizzera non paga riscatti, la questione della base legale non si pone.
Per di più, la Svizzera è tenuta ad attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU concernenti le sanzioni contro la rete Al-Qaida e contro persone, gruppi, imprese ed enti ad essa associati. Tali risoluzioni stabiliscono che le relative sanzioni si applicano anche al pagamento di riscatti a persone, gruppi, imprese o enti che figurano nella lista "Al-Qaida". A livello nazionale, l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203), vieta di trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell'allegato o di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione. L'articolo 9 della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (RS 946.231) contiene le disposizioni penali applicabili in caso di violazione, intenzionale o per negligenza, di tale divieto. In aggiunta, l'articolo 260quinquies del Codice penale svizzero (RS 311.0) punisce il finanziamento del terrorismo, anche se la sua applicazione è limitata al solo finanziamento intenzionale, fattispecie che di regola non dovrebbe riscontrarsi nel caso del pagamento di riscatti.
Risposta del Consiglio federale.