14.1089 · Interrogazione · 2014-11-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nell'agricoltura si sviluppa una nuova tendenza. Sorgono impianti di piscicoltura come attività accessorie per le aziende agricole. Vi sono ad esempio già due agricoltori che nelle loro fattorie nel canton Lucerna hanno intrapreso la produzione di lucioperca.
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. La piscicoltura in fattoria è considerata attività agricola o attività affine all'agricoltura giusta l'articolo 3 della legge sull'agricoltura? Con quale motivazione tali impianti sono consentiti nella zona agricola?
2. Quali requisiti individuali, in particolare per quanto riguarda la formazione, devono essere adempiuti? Quale formazione deve aver svolto il piscicoltore professionista?
3. Come viene garantito che sia rispettata la legge sulla protezione degli animali, che sia garantito il benessere degli animali e che non siano violate le prescrizioni in materia di igiene per quanto riguarda ad esempio la macellazione? Sono prescritti controlli?
4. Ci sono studi sul bilancio ecologico di tali impianti? Risultati?
5. Quali prescrizioni esistono in merito agli alimenti con i quali sono nutriti questi pesci da allevamento e da dove provengono? Quale quantitativo di alimenti/farina di pesce è necessario per l'allevamento di un chilogrammo di lucioperca?
6. Quali misure ha adottato il Consiglio federale affinché con i pesci da ripopolamento non si diffondano parassiti, epizoozie o malattie degli animali?
7. Come viene escluso che l'acqua contaminata da tali impianti di piscicoltura arrivi nelle acque naturali? E che nessun pesce proveniente da tali allevamenti arrivi nelle acque naturali? Esistono prescrizioni del diritto federale sull'approntamento di piani di emergenza se ciò dovesse succedere?
8. Tali impianti di piscicoltura possono essere sostenuti direttamente o indirettamente con fondi federali? Sulla scorta di quale base legale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La piscicoltura non rientra nell'agricoltura. Tuttavia, alcune misure della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), in virtù dell'articolo 3 capoverso 3, sono applicabili anche ad essa (p. es. aiuti agli investimenti). Se l'attività è esercitata da un'azienda agricola, il pesce prodotto sottostà alla legislazione sulle derrate alimentari. Nella zona agricola sono considerati conformi soltanto gli edifici e gli impianti utilizzati per la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito (art. 34 cpv. 1 lett. a ordinanza sulla pianificazione del territorio; RS 700.1). Visto che, secondo la legislazione agricola i pesci non sono considerati animali da reddito, gli edifici e gli impianti per la piscicoltura nella zona agricola non sono conformi. Simili impianti rientrano in una zona edificabile o in una zona appositamente istituita secondo l'articolo 18 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Se vengono rispettati i relativi oneri, un impianto di piscicoltura può eventualmente essere autorizzato come azienda accessoria non agricola (art. 24b cpv. 1 LPT).
2. Chi vuole allevare a titolo professionale pesce da consumo, pesci da ripopolamento o decapodi deve possedere una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) ai sensi dell'articolo 197 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). Gli agricoltori che intendono gestire un impianto di piscicoltura devono dunque seguire un'apposita formazione. Per l'acquacoltura una FSNP viene offerta dalla Scuola universitaria professionale delle scienze applicate di Zurigo. L'Ufficio federale dell'ambiente sostiene le competenti autorità nell'organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica di pescatori professionisti e piscicoltori. Il cantone può riconoscere anche un'altra formazione purché garantisca conoscenze e capacità comparabili o le stesse condizioni.
3. Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPAn, i pesci sono considerati animali selvatici. Chi detiene pesci a titolo professionale necessita di un'autorizzazione del cantone per la detenzione professionale di animali selvatici (art. 90 cpv. 2 lett. b e c OPAn). Le domande vanno inoltrate all'autorità veterinaria cantonale, che verifica, fra l'altro, il rispetto delle norme sulla protezione degli animali anche in relazione alla macellazione ed effettua il controllo periodico delle aziende che detengono animali selvatici assoggettate all'obbligo di autorizzazione. Trattandosi di aziende del settore della produzione di derrate alimentari, i controlli sono effettuati in conformità dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (RS 910.15).
4. Non si è a conoscenza di risultati su ecobilanci globali dei sistemi di produzione che consentano un confronto tra gli impianti di piscicoltura. In Svizzera, dove la piscicoltura ha una valenza comparativamente bassa, le conoscenze acquisite a livello di scuole universitarie professionali vengono elaborate in collaborazione con la pratica allo scopo di impiegare meglio le risorse.
5. Gli alimenti composti con cui vengono nutriti i pesci da allevamento soggiacciono alle disposizioni dell'ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307). L'impiego di sottoprodotti di origine animale per il foraggiamento di animali da reddito è disciplinato nell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22). L'allegato 5 dell'accordo bilaterale tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) stabilisce l'equivalenza delle prescrizioni in materia di alimenti per animali tra la Svizzera e l'UE, anche se gli additivi per alimenti per animali autorizzati dalle singole parti possono essere diversi. Quelli autorizzati in Svizzera sono riportati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (RS 916.307.1). Gli alimenti per i pesci da allevamento provengono essenzialmente dall'UE e possono essere acquistati presso poche aziende svizzere specializzate del settore dell'alimentazione animale. Per allevare un chilogrammo di lucioperca, in media è necessario un chilogrammo di alimenti. Il quantitativo, però, varia a seconda delle condizioni di produzione e della qualità degli alimenti. L'esperienza insegna che in condizioni agricole per l'allevamento di 100 tonnellate di lucioperca servono 110 tonnellate circa di alimenti composti.
6. Le aziende che allevano pesce da consumo (aziende di acquacoltura) in fattoria devono essere registrate ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). Sono periodicamente soggette a sorveglianza sanitaria (art. 23 OFE) e a campionatura in base al rischio di propagazione di epizoozie nonché testate per individuare l'eventuale presenza di malattie virali. L'allevatore è il diretto responsabile della salute dei pesci allevati. A tal fine è indispensabile adottare misure preventive come il concetto di biosicurezza, seguire una buona prassi igienica, scegliere accuratamente i fornitori, osservare un periodo di quarantena per i nuovi arrivi, disinfettare scarpe e attrezzature, onde evitare l'introduzione e la propagazione di epizoozie. A questo proposito, le prescrizioni igienico-veterinarie e zootecniche della Svizzera e dell'UE concernenti la lotta contro determinate epizoozie (tra cui le malattie dei pesci) e la notifica di malattie degli animali di cui all'allegato 11 dell'accordo bilaterale tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) sono equivalenti. L'allegato 11 dell'accordo agricolo CH-UE disciplina anche il commercio di animali vivi, sperma, ovuli e embrioni, nonché l'importazione di animali e prodotti di origine animale. Per l'importazione di pesce da Paesi terzi o dall'UE si applicano, quindi, le esigenze sanitarie di cui al detto allegato 11. Nel momento in cui si manifesta una malattia è decisivo che l'allevatore adotti i provvedimenti giusti e, in caso di epizoozia, le misure di lotta ufficiali.
7. In virtù dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201, allegato 3.3 n. 1), l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione fissa le esigenze relative all'immissione delle acque di scarico degli impianti di piscicoltura di caso in caso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle acque di scarico, dello stato della tecnica e dello stato delle acque del ricettore naturale. A tal proposito vanno adempiute esigenze minime: impiego esclusivo di alimenti per animali a basso tenore di fosforo, rimozione del limo dagli impianti e quantità di sostanza non disciolta nell'acqua corrente (valore indicativo < 20 mg/l). Per quel che riguarda gli agenti terapeutici o altre sostanze che possono inquinare l'acqua, le esigenze sono fissate di caso in caso. L'esecuzione è affidata ai cantoni. In ogni impianto il gestore deve prendere provvedimenti onde impedire che i pesci o i decapodi fuoriescano dall'impianto e giungano nell'ambiente (p. es. chiusura meccanica o eventuale sbocco in una canalizzazione allacciata a un impianto di depurazione). I provvedimenti a tale scopo possono essere adottati nell'ambito dell'autorizzazione necessaria in virtù della legislazione sulla pesca, rilasciata dall'autorità cantonale competente in materia, di cui all'articolo 8 della legge federale sulla pesca (RS 923.0).
8. Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LAgr, i pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono crediti d'investimento esenti da interessi e rimborsabili entro 15 anni al massimo. È prevista la possibilità di un aiuto iniziale forfettario oppure di mutui per provvedimenti edili e installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali nonché per la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti. Questo sostegno ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili e in questi casi è limitato alla pesca e alla produzione di pesce indigeno. Non si esclude un sostegno indiretto mediante i provvedimenti di promozione dello smercio giusta l'articolo 12 LAgr. Nel quadro di un progetto collettivo di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, le aziende di piscicoltura possono essere sostenute finanziariamente a condizione che aderiscano a un concetto globale e vi partecipino attivamente.
Risposta del Consiglio federale.