14.1100 · Interrogazione · 2014-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha preso posizione in merito alla mia mozione 14.3803, "Dazi eccessivi sulla sabbia di granato naturale. Basta penalizzare il settore svizzero della tecnologia a getto d'acqua". Sebbene abbia proposto di respingere la mozione, ha affermato che non disconosce in alcun modo l'importanza del settore svizzero della tecnologia a getto d'acqua.
Un'alternativa alla summenzionata mozione si basa sull'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0). Ai sensi di tale articolo il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere agevolazioni doganali per merci in base allo scopo d'impiego se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
Il 10 settembre 2014 è stata presentata una domanda di agevolazione doganale (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 e 2 della legge sulle dogane) per la sabbia di granato naturale impiegata nel settore della tecnologia a getto d'acqua. Il relativo rapporto è atteso nel corso della primavera 2015.
A tal proposito il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quando esattamente è previsto il summenzionato rapporto relativo alla domanda di agevolazione doganale?
2. Come e con quale tempistica il DFF (in virtù dell'art. 14 cpv. 2 della legge sulle dogane) pensa di reagire qualora nel rapporto in questione fosse comprovata una necessità economica per un'agevolazione doganale per la sabbia di granato naturale?
Stellungnahme des Bundesrates
Come enunciato dal Consiglio federale nel suo parere sulla mozione 14.3803, il 10 settembre 2014 la Direzione generale delle dogane (DGD) ha ricevuto una richiesta di agevolazione doganale in base allo scopo d'impiego per la sabbia di granato naturale della voce di tariffa 2513.2090. Il richiedente chiedeva che tale sabbia, se impiegata nel settore della tecnologia a getto d'acqua, fosse tassata al massimo all'aliquota della voce di tariffa 2513.2010 (fr. 0.16 per 100 chilogrammi lordi).
Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi di merci soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti (art. 14 cpv. 2 della legge sulle dogane). La procedura prevista per la riduzione delle aliquote di dazio si fonda sull'articolo 5 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (OADo; RS 631.012). Secondo tale articolo, le domande devono essere inoltrate alla DGD, la quale procede a una loro valutazione dal punto di vista delle basi legali e le sottopone, per parere, alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Nell'ambito della valutazione della domanda, la DGD è giunta alla conclusione che è comprovata una necessità economica; a suo parere, inoltre, all'agevolazione doganale richiesta non si oppongono interessi preponderanti. Di conseguenza, il 19 novembre 2014 la DGD ha avviato una consultazione tra le cerchie interessate proponendo di chiedere al DFF di ordinare, nell'allegato 1 dell'OADo, un'aliquota di dazio ridotta (fr. 0.16 per 100 chilogrammi lordi) per la sabbia di granato naturale della voce di tariffa 2513.2090 in caso di uso industriale per il taglio a getto d'acqua o la sabbiatura.
Le organizzazioni di categoria Economiesuisse, Swissmechanic, Swissmem e Forum Blech nonché la Segreteria di Stato dell'economia e l'Amministrazione federale delle finanze hanno avuto la possibilità di prendere posizione in merito alla domanda e alla proposta della DGD fino al 22 dicembre 2014. Tutte le parti consultate si sono espresse a favore.
Una volta adempiute le condizioni legali, la DGD ha chiesto al DFF di ordinare la summenzionata agevolazione doganale nell'OADo. Il capo del DFF ha approvato la modifica dell'OADo in data 19 gennaio 2015, quindi la nuova agevolazione doganale ha potuto essere posta in vigore il 1° febbraio 2015.
La DGD ha informato per scritto il richiedente e le parti consultate in merito all'entrata in vigore della modifica. Inoltre, l'adeguamento dell'OADo è stato pubblicato, come di consueto, nella raccolta ufficiale.
Risposta del Consiglio federale.