14.1109 · Interrogazione · 2014-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha ordinato delle misure coercitive nei confronti dello Yemen. Così facendo, ha recepito nel diritto svizzero le sanzioni pronunciate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 2140 (2014).
Il Consiglio federale non dovrebbe emanare immediatamente - in applicazione dell'articolo 8 LTBC - un divieto di esportazione, transito e importazione di beni culturali provenienti dallo Yemen e, non appena vi siano le condizioni necessarie, introdurre anche un divieto di commercio conformemente all'articolo 1 LEmb?
Quali misure intende adottare il Consiglio federale in materia di protezione dei beni culturali provenienti dal Mali e dall'Afghanistan?
Come può garantire il Consiglio federale la rapida attuazione delle misure nel caso in cui altri Paesi si trovino in situazioni simili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La protezione dei beni culturali secondo la LEmb.
Secondo quanto enunciato all'articolo 1 capoverso 1 della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231), la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera. Questa legge non autorizza però il Consiglio federale a emanare autonomamente delle sanzioni verso un Stato.
Con la risoluzione 2140 (2014) del 26 febbraio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha decretato delle sanzioni finanziarie nei confronti dello Yemen. Con l'ordinanza del 5 dicembre 2014 la Svizzera ha recepito tali sanzioni istituendo provvedimenti nei confronti dello Yemen (RS 946.231.179.8).
Finora né il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite né i principali partner commerciali della Svizzera, in particolare l'Unione europea, hanno previsto delle misure concernenti il trasferimento di beni culturali da o verso lo Yemen. Di conseguenza il Consiglio federale non può ordinare delle sanzioni in questo ambito poggiandosi sulla LEmb. Ciò vale anche per il Mali e l'Afghanistan. Le Nazioni Unite o i principali partner commerciali della Svizzera non hanno infatti disposto provvedimenti neppure verso questi Paesi, ragion per cui le disposizioni della LEmb non possono essere applicate.
2. La protezione dei beni culturali secondo la LTBC.
Dal 1° giugno 2005, con l'entrata in vigore della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), la Svizzera dispone di un efficace strumento legislativo per vietare l'esportazione, l'importazione, la vendita, la distribuzione e l'acquisizione di beni culturali saccheggiati o rubati. Tale divieto si applica anche ai beni culturali dello Yemen, del Mali e dell'Afghanistan.
L'articolo 8 LTBC autorizza il Consiglio federale a disporre, in situazioni straordinarie (conflitti armati, guerre civili o catastrofi naturali), due tipologie di provvedimenti limitati nel tempo per salvaguardare da danni il patrimonio culturale mobile di uno Stato.
Il primo provvedimento consiste nel limitare o vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di un bene culturale mobile da uno Stato in Svizzera (art. 8 cpv. 1. lett. a LTBC). In determinate situazioni e qualora il patrimonio culturale di uno Stato risulti realmente minacciato, il Consiglio federale può attuare liberamente tale provvedimento al fine di prevenire il traffico di beni culturali mobili saccheggiati o rinvenuti con scavi illeciti in uno Stato in Svizzera. In particolare terrà debitamente conto delle segnalazioni dell'Unesco e del reale rischio di traffico illecito di beni culturali mobili di uno Stato in Svizzera.
Il secondo provvedimento consente alla Svizzera di partecipare a operazioni internazionali concertate per prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali qualora uno Stato parte ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione Unesco 1970 (lett. b). Tale situazione non riguarda nessuno dei tre Stati e, di conseguenza, i provvedimenti dell'articolo 8 capoverso 1 lettera b LTBC non possono essere applicati.
Se la situazione dovesse mutare, il Consiglio federale garantirà la rapida attuazione dei provvedimenti. A tal fine è in corso di elaborazione un "modello di ordinanza" che si basa sull'articolo 8 LTBC.
Risposta del Consiglio federale.