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14.3000 · Mozione · 2014-01-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge volta a integrare il Codice penale con una disposizione che preveda la protezione di tutti gli interessati, per esempio conducenti di veicoli privati, camionisti, piloti, passanti e il personale dei trasporti pubblici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Abbagliare una persona con un puntatore laser, oltre a metterne direttamente a repentaglio l'incolumità fisica, rappresenta anche un grande pericolo per i trasporti pubblici e quindi per la vita e l'integrità fisica di molte persone. Il Codice penale vigente (CP; RS 311.0) prevede un'ampia serie di strumenti per questo fenomeno. Nel diritto penale accessorio sono inoltre in corso lavori volti a disciplinare in maniera più severa il commercio e il possesso di puntatori laser.

Se comporta lesioni fisiche della persona accecata o il ferimento di terzi, ad esempio se provoca un incidente stradale, l'abbagliamento tramite puntatori laser è considerato un reato contro la vita e l'integrità della persona (art. 111 segg. CP). Se non ha causato ma seriamente rischiato di causare un tale danno, l'autore che lo ha voluto o ne ha accettato il rischio può essere sanzionato per tentativo. Se non ha agito intenzionalmente, in caso di danno alla vita e all'integrità fisica l'autore può pur sempre essere chiamato a rispondere per negligenza (art. 117 e 125 CP). I decessi riconducibili all'impiego di un puntatore laser vanno giudicati in modo analogo.

In caso di pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero casuale di persone ("collettività") si applicano le disposizioni penali sui crimini e i delitti contro le pubbliche comunicazioni (art. 237 segg. CP). Le norme penali del diritto penale fondamentale (CP) sono volutamente formulate in maniera generale. Le fattispecie vanno quindi applicate con flessibilità, ossia anche se l'utente della strada è stato pericolosamente distratto da strumenti diversi da un puntatore laser (per es. con il lancio di sassi o con fari potenti).

Il Codice penale prevede pertanto sufficienti disposizioni che tutelano la vita e l'integrità fisica da pericoli concreti; non si ravvisano lacune in termini di punibilità. È inopportuno se non addirittura controproducente creare nel Codice penale fattispecie penali specifiche (con o senza inasprimento della pena) per tutelare la vita e l'integrità fisica in risposta a un fenomeno attuale, poiché in tal modo si tende a erodere il campo d'applicazione delle norme generali. Se venisse inserito nel Codice penale un disciplinamento specifico sui puntatori laser sarebbe infatti lecito chiedersi come trattare i reati commessi con strumenti analoghi, forse oggi ancora sconosciuti, che non ricadrebbero sotto il testo troppo specifico della norma. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario sancire nel Codice penale disposizioni speciali sull'utilizzo di puntatori laser.

Nella misura in cui la mozione mira a introdurre nel diritto penale fondamentale una norma sui puntatori laser che estenda la protezione della vita e dell'integrità fisica oltre il campo oggi generalmente protetto prevedendo una punizione anche in assenza di un evento penalmente rilevante (danno o pericolo concreto), va osservato quanto segue: la pena comminata per i reati astratti di esposizione a pericolo punisce un comportamento particolarmente pericoloso, a prescindere che un bene giuridico sia concretamente messo in pericolo o leso, oppure no. Le disposizioni penali che non tutelano un bene giuridico classico - o lo tutelano soltanto in forma astratta - appartengono al diritto penale accessorio. Occorre in particolare rilevare che le violazioni di eventuali prescrizioni regolamentari su puntatori laser - per esempio il mancato rispetto di disposizioni in materia di importazione, possesso o cessione - vanno disciplinate nel corrispondente atto normativo. In tale contesto il Consiglio federale rinvia, come nel parere sulla mozione Stolz 13.3847, "Punibilità del possesso di puntatori laser pericolosi", e nella risposta all'interpellanza Fetz 13.3783, "Puntatori laser pericolosi. A quando, finalmente, il divieto?", ai lavori in corso relativi all'avamprogetto di legge federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli sonori, che include anche i puntatori laser e comprende norme penali al riguardo. L'avvio della consultazione è previsto per la primavera del 2014.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.